Pace contributiva, scadenza al 31 dicembre 2021 per lo sconto sull’onere di riscatto

Eleonora Capizzi - Pensioni

Pace contributiva: per il riscatto dei periodi scoperti da contribuzione il calcolo agevolato dell'onere vale solo per il triennio 2019-2021, con scadenza al 31 dicembre di quest'anno. Lo ha ricordato l'INPS con il messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021 rifacendosi alle precedenti istruzioni già fornite.

Pace contributiva, scadenza al 31 dicembre 2021 per lo sconto sull'onere di riscatto

Pace contributiva: per il riscatto periodi non coperti da contribuzione le regole sul calcolo agevolato dell’onere si applicano esclusivamente al triennio 2019-2021 e la scadenza per presentare la relativa domanda è fissata al 31 dicembre.

Lo ha ribadito l’INPS con il messaggio numero 1921 del 13 maggio 2021 riferito al nuovo istituto del riscatto di periodi in cui non si sono versati contributi, che prevede un diverso e più vantaggioso criterio di calcolo dell’onere da corrispondere.

Le regole specifiche sono quelle previste dal decreto n. 4/2019 con il quale è stata altresì introdotta Quota 100, in via transitoria fino al 2021, e consentono di effettuare il riscatto agevolato pagando una cifra scontata con gli oneri previsti per chi è inoccupato.

Viceversa, specifica l’INPS, la facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità agevolate è una misura a regime ed è perciò attivabile anche negli anni successivi al 2021.

Pace contributiva, scadenza al 31 dicembre 2021 per lo sconto sull’onere di riscatto

Il minore importo dell’onere del riscatto e la scadenza fissata al 31 dicembre 2021 valgono unicamente per chi rientra nella previsione dell’articolo 20 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, numero 4 (Decreto Quota 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, numero 26, relativo alla pace contributiva.

Nel messaggio numero 1921 l’INPS ricorda, infatti, che la precedente circolare numero 106 del 25 luglio 2019, con le indicazioni corrispondenti, riguarda esclusivamente si periodi non coperti da alcuna contribuzione e non estende alle altre tipologie di riscatto agevolato previste dalla normativa vigente, tra cui il riscatto della laurea.

Nel dettaglio, l’INPS evidenzia che:

“l’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.”

INPS - Messaggio numero 1921 del 13 maggio 2021
Scarica il messaggio su Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette “agevolate” del relativo onere. Precisazioni

Tornando alla pace contributiva, si ricorda che l’agevolazione, introdotta in via sperimentale per il triennio citato, consiste nella possibilità di detrazione dei costi per il 50 per cento, riconosciuta in cinque quote annuali, riservata a coloro che non hanno effettuato alcun versamento retributivo antecedente al 1996, data in cui parte l’applicazione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione: le istruzioni per presentare domanda

I contribuenti che presentano domanda all’INPS possono beneficiare della detrazione del 50 per cento del costo per il riscatto dei contributi e l’onere può essere versato in un’unica soluzione ovvero fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

La domanda di pace contributiva deve essere presentata all’INPS con il modello AP135 dall’assicurato, da parenti e affini e anche dal datore di lavoro per i dipendenti del settore privato.

Il modulo di domanda reso disponibile dall’INPS potrà essere presentato in una delle seguenti modalità all’Ufficio INPS competente per territorio attraverso i seguenti canali:

  • presentazione diretta allo sportello, con firma apposta in presenza del dipendente addetto o con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
  • tramite fax;
  • con raccomandata A/R con allegata copia di documento di identità in corso di validità;
  • mediante invio con Posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, all’indirizzo PEC dell’Ufficio INPS, unitamente alla copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e pace contributiva: i soggetti beneficiari

La citata circolare numero 106, richiamata anche nel messaggio del 13 maggio, ha circoscritto la platea dei beneficiari della pace contributiva. In particolare si tratta dei seguenti soggetti:

  • gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive;
  • gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gli iscritti alla Gestione separata che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Per richiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione con il calcolo agevolato, peraltro, l’interessato deve presentare i seguenti requisiti:

  • deve essere iscritto ad uno dei regimi sopra riportati;
  • deve dimostrare l’assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • deve dimostrare di non ricevere un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Sono queste le regole da applicare a questa misura sperimentale a cui, salvo proroga, gli interessati potranno ricorrere fino al 31 dicembre 2021.

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