Riscatto della laurea e passaggio al sistema contributivo: le istruzioni INPS in caso di domanda contestuale

Francesco Rodorigo - Pensioni

L'INPS fornisce le istruzioni operative dedicate a chi opta per il passaggio al sistema contributivo e contestualmente presenta la domanda di riscatto della laurea, i cui periodi sono determinanti per il perfezionamento dei requisiti necessari. La quota del costo di tali periodi va pagata in un'unica soluzione entro 90 giorni

Riscatto della laurea e passaggio al sistema contributivo: le istruzioni INPS in caso di domanda contestuale

Arrivano i chiarimenti e le istruzioni INPS per gli assicurati che optano per il passaggio al sistema contributivo e nello stesso tempo presentano la domanda di riscatto della laurea per periodi che sono determinanti ai fini dei requisiti necessari per esercitare tale opzione.

In questo caso il costo del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica solamente per quanto riguarda il contributo minimo di un mese, necessario a far acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995.

Il costo per il restante periodo sarà determinato con il calcolo a percentuale.

La quota del costo relativa al riscatto dei periodi determinanti al raggiungimento dei requisiti deve essere versata in un’unica soluzione tramite F24 entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto.

Riscatto della laurea e passaggio al sistema contributivo: le istruzioni INPS in caso di domanda contestuale

L’INPS con il messaggio n. 2564, pubblicato sul sito il 7 luglio 2023, fornisce chiarimenti in merito al passaggio al sistema contributivo e al riscatto della laurea.

Nello specifico, comunica le istruzioni operative da seguire nel caso in cui l’utente eserciti l’opzione di adesione al sistema contributivo e contestualmente presenti la domanda di riscatto, relativa a periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa.

Si tratta di una possibilità già confermata dall’Istituto con la circolare n. 54 del 2021, nella quale ha chiarito che se la facoltà di opzione al sistema contributivo viene esercitata insieme alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare vanno considerati ai fini dei requisiti contributivi richiesti per esercitare la scelta.

L’opzione per il sistema contributivo, come ricorda l’Istituto, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o insieme alla domanda di pensione in presenza dei seguenti requisiti contributivi:

  • meno di 936 settimane di contributi (18 anni) al 31 dicembre 1995;
  • almeno 780 settimane di contributi (15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
  • almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

Pertanto, se per effetto dei periodi da riscattare:

  • l’assicurato matura un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere validamente esercitata e il costo del riscatto verrà determinato con le modalità ordinarie;
  • l’assicurato raggiunge il requisito di almeno un contributo prima del 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), il costo del riscatto relativo al contributo minimo necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 viene determinato con il criterio della riserva matematica, mentre per il periodo restante è determinato con il calcolo a percentuale.

Riscatto della laurea e passaggio al sistema contributivo: acquisizione della domanda e istruzioni

Le istruzioni INPS, dunque, riguardano i casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per il passaggio al sistema contributivo soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare, ad esempio nel caso di un soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare.

In tutti gli altri casi, sottolinea l’INPS, restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 1631 del 13 aprile 2022.

Le domande vengono acquisite secondo le modalità già in uso, attraverso il sistema SIN. Nei casi in questione, il sistema genera automaticamente un messaggio che indica che la domanda di riscatto e l’opzione al sistema contributivo sono presentate contestualmente.

Se il periodo richiesto tramite riscatto è determinante anche per il raggiungimento del requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo, il costo sarà definito con il calcolo a percentuale, tranne che per il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il quale sarà l’unico ad essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la quota relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti per l’adesione al contributivo deve essere versata in un’unica soluzione, utilizzando il modello F24 entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto. La somma restante è caricata sulle rate del piano di ammortamento. Per un esempio pratico si rinvia al testo del messaggio INPS n. 2564.

Il mancato pagamento della quota da versare in un’unica soluzione entro la scadenza dei 90 giorni sarà considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota da versare in un’unica soluzione rende irrevocabile l’esercizio dell’opzione al contributivo.

I periodi di riscatto il cui costo è stato calcolato con metodo a percentuale, anche se precedenti al 1° gennaio 1996, sono inseriti automaticamente in Posizione assicurativa con la notariscatto calcolato con il sistema contributivo” e sono valutati nella determinazione del futuro trattamento pensionistico.

INPS - Messaggio n. 2564 del 7 luglio 2023
SIN. Definizione delle domande di riscatto nelle ipotesi in cui sia stata esercitata contestualmente l’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione stessa

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