Una panoramica sulle problematiche legate all'omessa tempestiva comunicazione all'Enea con particolare riguardo alla posizione della Corte di Cassazione
Le problematiche legate all’omessa tempestiva comunicazione all’Enea derivano sostanzialmente da una normativa complessa ed articolata, dove spesso sono richiesti al contribuente una serie di particolari adempimenti per poter legittimamente godere di alcuni benefici fiscali.
In pratica, per esempio, per l’installazione dei pannelli solari (lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali previste dall’art.1, comma 344 e seguenti, della L.n.296/2006), è prescritta la comunicazione all’Enea.
Infatti, secondo quanto contenuto nell’art.4, del D.M. 19 febbraio 2007, le detrazioni afferenti agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, (quelli sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti; quelli sugli involucri ovvero sulle strutture opache verticali, orizzontali e sugli infissi; quelli d’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria; quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), sottostanno ad una serie di regole.
Oltre all’obbligatorio pagamento via bonifico, è necessaria l’acquisizione dell’asseverazione del tecnico abilitato, attestante la conformità dell’intervento realizzato ai requisiti tecnici richiesti; l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica, a seconda dei casi), facente riferimento ai dati relativi all’efficienza energetica dell’immobile; la compilazione della scheda informativa, riassuntiva degli interventi realizzati.
È inoltre richiesto la trasmissione all’Enea della copia dell’attestato di certificazione energetica entro “90 giorni” per le spese sostenute a partire dall’anno d’imposta 2008.
Il pensiero della Cassazione: l’omessa tempestiva comunicazione all’Enea
La questione ha visto la Corte di Cassazione occuparsene specificatamente.
Infatti, con l’ordinanza n.34151 del 21 novembre 2022, i massimi giudici hanno affermato che l’omessa comunicazione preventiva all’Enea costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, coerentemente con i principi conformi alla Costituzione, essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite.
Per la Corte, la norma:
“si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera «pulita» risultino meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, ma in realtà conformi al principio in base al quale occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la diseguaglianza sta nel riconoscimento, da parte dell’ENEA, della particolare meritevolezza dei lavori, in quanto diretti a produrre, direttamente o indirettamente, effetti benefici per l’ambiente”.
Per i giudici di Piazza Cavour ciò costituisce un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all’ENEA fosse eccessivo), la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
Non può sussistere dubbio invero, tenuto anche conto della natura periodica dell’IRPEF, “che un termine per la comunicazione della dichiarazione debba sussistere, non potendo l’Amministrazione finanziaria rimanere esposta per un periodo di tempo indeterminato alla scelta del contribuente circa quando fare valere la propria istanza di deduzione. Si osservi, ancora, come la legge preveda che l’Amministrazione finanziaria decade dalla possibilità di esercitare la propria funzione di controllo, allo scadere di termini brevi e tassativi, che non può pertanto lasciar decorrere in attesa delle scelte del contribuente”.
Gli ermellini richiamo, quindi, dei precedenti di prassi delle Entrate (circolari nn. 57/1998 e 131/1998), ove è stato affermato che ha individuato il termine utile per trasmettere la comunicazione “in quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all’anno in cui le opere edili sono state eseguite. La scelta appare assolutamente condivisibile, perché è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio”.
Nel caso di specie:
“La contribuente ha domandato nella dichiarazione dei redditi di potersi avvalere del beneficio, a cui non aveva evidentemente diritto, perchè non aveva ancora trasmesso la dichiarazione di valore, o comunque non era in grado di provare di averlo fatto, e pertanto la detrazione non poteva esserle riconosciuta, avendo l’odierna ricorrente violato il disposto di cui al D.M. n. 41 del 1998, art. 4. Proprio al fine di agevolare il contribuente, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha deliberato con proprie circolari di considerare tempestive le dichiarazioni di valore pervenute dal contribuente dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi, ma prima della scadenza del termine utile per la sua presentazione, e la Direzione Regionale umbra dell’Ente impositore ha deliberato di riconoscere la deduzione anche se la dichiarazione fosse stata trasmessa dal contribuente successivamente (Dir. n. 12 del 9.10.2007), purché prima che fosse iniziata l’attività di controllo da parte dell’Ente impositore.
L’odierna ricorrente, però, non ha rispettato neppure quest’ultimo termine, esibendo la dichiarazione quando i controlli eseguiti dall’Amministrazione finanziaria avevano pacificamente avuto inizio e si erano pure conclusi, e la ricorrente è perciò decaduta dalla possibilità di avvalersi del beneficio, non rilevando in questa ipotesi la invocata buona fede della contribuente, a fronte della sua manifestata negligenza”.
La disciplina in questione, laddove stabilisce che l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, è dunque coerente con i suddetti principi e conforme a Costituzione.
Inoltre, “trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.
Omessa tempestiva comunicazione all’ENEA: alcune considerazioni
Il principio espresso dalla Cassazione è chiaro e puntuale e di ciò ne va tenuto conto.
In questo contesto va osservato che, pur se i commi da 166 a 173, dell’art.1, della L. n. 197/2022, hanno introdotto la definizione agevolata per le irregolarità formali, che non rilevano per la determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi, che ha trovato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – prot.n. 0027629 del 30 gennaio 2023 – le disposizioni attuative, la circolare n. 2/E/2022 ha fornito agli operatori una importante precisazione: tra le comunicazioni escluse da tale sanatoria rientra anche quella destinata all’Enea, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis.
Come indicato anche nella circolare n.19/E/2020, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, attesa la similitudine con la sanatoria del 2019, la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.
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