Licenziamento del lavoratore in malattia che svolge un’altra attività: quando è legittimo?

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Legittimo il licenziamento del lavoratore che, in malattia, svolge un'altra attività che presupponga l'inesistenza dell'infermità e che rischi di pregiudicare la sua guarigione. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 9647 del 13 aprile 2021 specificando, però, che bisogna valutare il caso concreto.

Licenziamento del lavoratore in malattia che svolge un'altra attività: quando è legittimo?

Quando è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il periodo di assenza per malattia, presti un’attività extralavorativa, anche gratuita?

Sul punto, con la sentenza numero 9474 del 19 aprile 2021 la Corte di Cassazione riepiloga i principi cardine: l’illecito disciplinare alla base del recesso si configura quando l’attività svolta faccia presumere l’assenza dell’infermità o, in alternativa, il rischio di peggiorare ulteriormente le condizioni di salute o di ritardare la guarigione.

La pronuncia prende le mosse da un caso concreto che ha visto protagonisti un lavoratore, a cui era stato diagnosticato un stato depressivo con prognosi di qualche giorno, e la società datrice di lavoro che l’aveva licenziato dopo aver scoperto che, durante il periodo di malattia, il suo dipendente svolgeva attività ricreative .

Il verdetto della Suprema Corte ha confermato le precedenti pronunce di merito, dando definitivamente ragione al lavoratore e condannando l’azienda ricorrente, ma con l’occasione, ha inquadrato ulteriormente i casi che, in tali ipotesi, giustificano il licenziamento.

Licenziamento del lavoratore in malattia che svolge un’altra attività: quando è legittimo?

In tema di licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia che svolge altre attività, con la sentenza numero 9474 del 19 aprile 2021 la Corte di legittimità riprende gli orientamenti giurisprudenziali, posti alla base della decisione impugnata, e ne chiarisce le modalità di applicazione al caso concreto.

“(...) lo svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare e può essere ritenuto contrattualmente illegittimo per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia quando l’attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione”.

Si legge nella trattazione della sentenza in commento.

Cassazione: sentenza numero 9647 del 13 aprile 2021
Scarica la sentenza sul licenziamento legittimo in caso di lavoratore in malattia che svolge latra attività

Come, tra l’altro, costituisce un ulteriore motivo legittimo di recesso la circostanza in cui l’attività svolta possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

In estrema sintesi, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come lo svolgimento, durante il periodo di assenza malattia, di una qualsiasi attività possa costituire un illecito disciplinare. Detta attività, però, anche se a titolo gratuito, deve essere di per sé sufficiente a far presumere i seguenti assunti:

  • l’inesistenza della malattia;
  • la possibilità che l’ulteriore attività possa pregiudicare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore in tempi congrui.

Ma non è questo il caso: lo stato depressivo e l’attività ricreativa, con riferimento ad entrambi gli aspetti sopracitati, secondo la pronuncia in commento sono del tutto conciliabili.

Licenziamento del lavoratore in malattia che svolge un’altra attività: i principi applicabili al caso concreto

Ritornando al caso di specie, la Cassazione ha calato i presupposti citati nella vicenda in esame con riferimento, soprattutto, alla particolare diagnosi attribuita al lavoratore, episodio di depressione maggiore.

Gli ermellini, in questo senso, hanno giudicato le attività di carattere ricreativo svolte dal lavoratore come dei comportamenti compatibili con la diagnosi di una patologia di natura neurologica.

Pertanto, come sempre succede, la fattispecie astratta è stata modellata sull’episodio specifico.

In buona sostanza, l’esistenza dei presupposti delineati del licenziamento disciplinare - presumibile inesistenza della malattia e rischio di ritardo nella guarigione - devono essere valutati caso per caso.

Ecco, quindi, che la patologia impeditiva che giustifica l’assenza dal lavoro, va intesa non come stato di impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative.

Secondo la Corte, quindi, i passatempi ludici possono essere praticati da un lavoratore a cui è stata diagnosticata la depressione senza che questo comporti, appunto, una causa di licenziamento.

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