Iva ridotta sulle attività per bisogni educativi speciali, comprese quelle per i genitori

Iva ridotta su attività per bisogni educativi speciali, BES, realizzate dalle cooperative sociali: via libera a un'applicazione ampia dell'aliquota al 5 per cento. Le prestazioni non passano dal Sistema Tessera Sanitaria, ma devono essere documentate tramite fattura elettronica. Le istruzioni da seguire nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate numero 274 del 20 aprile 2021.

Iva ridotta sulle attività per bisogni educativi speciali, comprese quelle per i genitori

Iva ridotta sulle attività per bisogni educativi speciali resi dalle cooperative sociali: via libera a un’applicazione ampia dell’aliquota al 5 per cento, sono comprese quelle rivolte ai genitori dei ragazzi e delle ragazze che partecipano ai percorsi, in quanto si tratta di prestazioni accessorie, e quelle svolte online a causa dell’emergenza Covid.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello numero 274 del 10 aprile 2021, fornisce anche le istruzioni da seguire per documentare correttamente le operazioni: le informazioni non devono passare dal Sistema Tessera Sanitaria, necessaria la fattura elettronica tramite SdI, Sistema di Interscambio.

Iva ridotta sulle attività per bisogni educativi speciali, comprese quelle per i genitori

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul corretto trattamento IVA per questa particolare tipologia di attività arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una cooperativa sociale che gestisce servizi socio-sanitari ed educativi rivolgendosi a ragazze e ragazzi in età scolare, prevalentemente con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), e alle loro famiglie.

A causa dell’emergenza Covid alcune attività vengono svolte online ed è necessario un maggiore coinvolgimento dei genitori.

In particolare, è stato attivato un percorso formativo di sostegno all’apprendimento destinato ai genitori e ai loro figli, che comprende delle lezioni video-registrate sulle metodologie di apprendimento per i soggetti con DSA e un servizio di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte.

Alla luce delle novità introdotte, la cooperativa sociale si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 5 per cento, così come previsto dalla parte II-bis della Tabella A allegata al Decreto IVA, sia quando le attività educative si rivolgono direttamente ai minori, sia quando rivolte ai loro genitori. E anche per conoscere la corretta modalità per documentare le operazioni: emettere fattura elettronica o inserire i dati nel Sistema Tessera Sanitaria?

I chiarimenti su entrambi i fronti arrivano con la risposta all’interpello numero 274 del 20 aprile 2021.

Via libera all’IVA ridotta con un’applicazione ampia:

“Si ritiene, inoltre, che la medesima aliquota del 5 per cento trovi applicazione per i servizi di sostegno all’apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi: la modalità on line di svolgimento della prestazione resa dall’Istante, sostitutiva - a causa dell’emergenza COVID-19 - della modalità c.d. in presenza, richiede l’intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto”.

Le attività rivolte ai genitori, infatti, si qualificano come prestazioni accessorie: non hanno infatti un fine autonomo, ma rappresentano il “mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto”. In quanto tali, scontano la stessa aliquota della principale.

Per quanto riguarda, poi, le modalità per documentare le operazioni l’Agenzia delle Entrate specifica che la cooperativa non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e infatti non eroga servizi prettamente sanitari ma, come sopra visto, prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo.

È necessario, quindi, emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio.

Iva ridotta sulle attività per bisogni educativi speciali, comprese quelle per i genitori

I chiarimenti ruotano attorno al numero 1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al
Decreto numero 633 del 1972
e la risposta all’interpello è l’occasione per riepilogare alcune indicazioni utili per orientarsi tra le regole IVA per le cooperative sociali e i loro consorzi.

In particolare l’agevolazione si applica quando le prestazioni sono rivolte alle seguenti categorie:

  • anziani ed inabili adulti;
  • tossicodipendenti;
  • malati di AIDS;
  • handicappati psicofisici;
  • minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
  • persone migranti;
  • senza fissa dimora;
  • richiedenti asilo;
  • persone detenute;
  • donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Tra gli altri casi, l’aliquota del 5 per cento è applicabile alle seguenti categorie di prestazioni rese dalle cooperative e rivolte ai beneficiari indicati in precedenza:

  • prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù;
  • prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (...);
  • lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnati a titolo personale;
  • prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

Queste ultime devono essere considerate come “tutte le attività atte a soddisfare,
mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale”
.

Nel caso analizzato, così come si evince dalla descrizione delle attività riportata dalla cooperativa, vengono realizzati percorsi formativi con una duplice funzione, educativa e sociosanitaria, ed è il presupposto per poter applicare l’IVA ridotta al 5 per cento ai percorsi realizzati sui bisogni educativi speciali, anche se rivolti in parte ai genitori e svolti online.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 274 del 20 aprile 2021
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Tabella A, parte II-bis, n. 1), allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Aliquota IVA ridotta - Servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali.

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