Infortunio sul lavoro e mancata denuncia INAIL: quali sono le sanzioni?

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

In caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore ai tre giorni il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di denuncia all'INAIL entro due giorni dalla conoscenza dell'incidente. Ma cosa succede in caso di omissione o ritardo? Nella circolare n. 24 del 9 settembre tutti i chiarimenti su regole e sanzioni.

Infortunio sul lavoro e mancata denuncia INAIL: quali sono le sanzioni?

In ipotesi di infortunio sul lavoro, con prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia all’INAIL entro due giorni dalla conoscenza dell’incidente.

Questa è la regola generale, ma cosa succede quando questa denuncia interviene troppo tardi o viene omessa e quali sono le sanzioni?

I chiarimenti sul punto arrivano direttamente dall’INAIL con la circolare numero 24 del 9 settembre in seguito alle richieste di chiarimenti da parte di alcune strutture territoriali sul regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato rispetto dell’obbligo.

Si tratta, quindi, di precisazioni che riguardano l’ambito di applicazione dell’art. 53 del DPR numero 1124/1965, il Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria INAIL, che stabilisce le regole che il datore di lavoro è tenuto a rispettare riguardo alla denuncia in ipotesi di infortunio sul lavoro.

Infortunio sul lavoro e mancata denuncia INAIL: quali sono le sanzioni?

In presenza di infortunio sul lavoro non guaribile entro un mese il datore di lavoro deve darne tempestiva denuncia all’INAIL perché apra, il prima possibile, la corrispondente procedura ed eroghi le relative prestazioni assistenziali.

Chi non rispetta questo obbligo, chiarisce l’INAIL nella circolare del 9 settembre, rischia una pena pecuniaria amministrativa che va da un minimo di 1.290 ad un massimo di 7.745 euro.

In realtà si parla di “rischio” perché prima che la sanzione venga applicata la legge prevede l’invio di una diffida, ossia un avvertimento al datore di lavoro in cui è individuato un termine per assolvere all’obbligo, passato il quale interviene la vera e propria sanzione.

A quel punto, se l’adempimento, ossia l’inoltro della denuncia, avviene entro 15 giorni dalla diffida, il datore di lavoro pagherà una sanzione ridotta pari al doppio del minimo previsto (2.580 euro).

Lo stesso importo deve essere pagato in caso di assolvimento dell’obbligo di denuncia prima della diffida, ma comunque in ritardo.

La corresponsione della sanzione, poi, deve essere eseguita tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Nell’eventualità in cui il datore di lavoro diffidato non adempia nei termini prescritti l’INAIL manderà apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente che, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, emetterà un’ordinanza di ingiunzione.

Un provvedimento che può essere impugnato di fronte al Tribunale entro tre giorni dalla notifica con conseguente avvio di un vero e proprio processo civile.

Denuncia INAIL di infortunio sul lavoro, come e in che tempi deve essere inviata

Il datore di lavoro che viene a sapere di un infortunio occorso ad un proprio dipendente sul luogo di lavoro “non di poco conto”, ovvero che non sia guaribile entro tre giorni, deve denunciare l’evento all’INAIL entro due giorni, a prescindere dalle valutazioni sull’indennizzablità del danno.

Più esattamente, i due giorni decorrono dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Quando però la prognosi, inizialmente di soli tre giorni, viene allungata oltre il limite il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione.

Nel caso di infortuni gravi in cui lavoratore ha perso la vita o vi sia pericolo di morte, invece, il termine si restringe a 24 ore dall’evento.

Se cade in un giorno festivo, la scadenza esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato giorno festivo.

Questi tempi così ridotti sono legati alla necessità di tutelare l’interesse dell’INAIL di istruire la pratica nel minor tempo possibile per fornire al lavoratore o ai suoi superstiti le prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie dovute per legge.

Si ricorda, infine, che la denuncia deve essere inoltrata per via telematica tramite il portale INAIL da tutti i datori di lavoro eccetto nelle ipotesi in cui si tratti di lavoratori domestici o quando a denunciare sono datori di lavoro non imprenditori per infortuni accaduti a lavoratori occasionali. In tal caso la denuncia deve essere inviata alla sede INAIL competente tramite posta certificata o, in caso siano sprovvisti di PEC, via posta.

INAIL - circolare numero 24 del 9 settembre 2021
Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.

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