Gestione sinistri, contratti di riassicurazione rischi: si applica l’IVA

Tommaso Gavi - IVA

Gestione sinistri, se non ci sono i presupposti per l'esenzione previsti nell'articolo 10 del decreto IVA, l'attività è imponibile. Lo spiega la risoluzione numero 63 del 5 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate. Senza la mediazione o l'intermediazione non c'è l'accessorietà e deve essere corrisposta l'imposta.

Gestione sinistri, contratti di riassicurazione rischi: si applica l'IVA

Gestione sinistri, l’attività effettuata dalle società riassicuratrici, se non ci sono i presupposti per l’esenzione, è imponibile ai fini IVA.

Lo spiega la risoluzione numero 63 del 5 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Tale attività può essere considerata un’unica operazione complessa con l’attività riassicurativa ma deve esserci un contratto di riassicurazione rischi tra la società e gli assicurati.

Senza la mediazione o intermediazione non viene riconosciuto il carattere di accessorietà e, di conseguenza, l’esenzione.

Vista l’incertezza normativa, le violazioni precedente alla pubblicazione del del documento di prassi in questione non sono punibili.

Gestione sinistri, contratti di riassicurazione rischi: si applica l’IVA

Le attività di gestione e liquidazione dei sinistri, effettuate dalle società riassicuratrici, sono imponibili ai fini IVA in tutti i casi in cui non è prevista l’esenzione.

Lo spiega la risoluzione numero 63 del 5 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 63/E del 5 ottobre 2020
Imponibilità IVA dei servizi di gestione sinistri nell’ambito dei rapporti di riassicurazione dei rischi nel ramo 18 (Assistenza).

Il documento di prassi fornisce chiarimenti ad una direzione regionale sulla corretta tassazione IVA da applicare alle prestazioni delle società assicurative del ramo numero 18 “Assistenza”, regolamentato dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. del 7 settembre 2005, n. 209, nell’ambito di contratti di riassicurazione con mandati con rappresentanza ricevuti dalle società di riassicurazione.

L’Agenzia delle Entrate valuta, quindi, se è applicabile il regime di esenzione previsto nell’articolo 10, comma 1, n. 2 del decreto IVA che attua la lett. a) della Direttiva 2006/112/CE.

La norma citata stabilisce che:

“Sono esenti dall’imposta: […] 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio”

Dagli parte degli Stati membri è prevista, infatti, l’esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a tali operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

In base agli orientamenti della giurisprudenza per “operazione assicurativa” si intende l’attività prevista dal contratto in base al quale l’assicuratore si impegna ad effettuare la prestazione prevista nel contratto nel caso si concretizzi il rischio coperto.

Si deve dunque indagare se siano fornite più operazioni principali distinte o un’unica operazione.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama la sentenza del 17 marzo 2016 causa C-40/15 Aspiro, con cui i giudici comunitari hanno negato l’esenzione IVA, secondo quanto previsto dall’articolo 135 della Direttiva 2006/112/CE.

La mancanza di un contratto tra il prestatore del servizio di liquidazione e il soggetto assicurato è la motivazione alla base della sentenza citata.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

“In assenza di tale vincolo la prestazione di servizi, pur costituendo una componente essenziale dell’operazione di assicurazione, viene a costituire il frazionamento di una delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione e, per tale motivo, perde la qualifica di operazione esente.”

Gestione sinistri, contratti di riassicurazione rischi: intermediari o mediatori di assicurazione

Prima di giungere alla conclusione, il documento di prassi spiega le condizioni necessarie per la qualifica di “intermediari o mediatori di assicurazione”.

In base a quanto previsto dalle norme europee ed in linea con le interpretazioni dei giudici comunitari, le condizioni da soddisfare sono due:

  • il rapporto del prestatore deve avvenire sia con l’assicuratore sia con l’assicurato;
  • il servizio prestato deve ricomprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore.

Le attività in questione non rientrano nelle “relative alle operazioni di (ri)assicurazione” in quanto è assente la condizione essenziale dell’intermediazione nel settore assicurativo, ovvero la ricerca di potenziali clienti per l’assicuratore.

Sul tema dell’accessorietà della prestazione si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza dell’11 maggio 2018, n. 11442.

La sentenzia circoscrive l’accessorietà:

“alle sole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione e di riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione”.

Nel caso concreto le attività non possono essere qualificate come di mediazione o intermediazione, manca quindi il requisito di accessorietà e non si può applicare l’esenzione prevista dal decreto IVA.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:

“Tenuto conto della complessità della questione, delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni rilevanti ai fini in esame e dell’assenza di precedenti chiarimenti amministrativi, per le violazioni commesse prima della pubblicazione del presente documento si ritiene applicabile la previsione recata dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”

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