Esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione: prime istruzioni INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione, le prime istruzioni INPS: dai requisiti dei lavoratori e dei datori di lavoro alla possibilità di cumulare lo sgravio con altri incentivi, l'Istituto fa una panoramica delle regole da seguire con la circolare numero 115 del 2 agosto 2021 e rimanda a settembre le indicazioni per fare domanda.

Esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione: prime istruzioni INPS

Esonero contributivo e contratto di rioccupazione: dai requisiti che lavoratori e datori di lavoro devono rispettare alla cumulabilità con altri incentivi, l’INPS fa una panoramica delle regole da seguire per accedere allo sgravio previsto dal Decreto Sostegni bis con la circolare numero 115 del 2 agosto 2021.

L’articolo 41 del DL n. 73/2021 ha introdotto una particolare tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accessibile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone disoccupate.

Questa formula contrattuale ha alcune specifiche caratteristiche:

  • prevede la definizione di un progetto individuale di inserimento di sei mesi per garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;
  • permette ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo e del lavoro domestico, di beneficiare di un esonero per un massimo di 6 mesi pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Alla luce dell’autorizzazione ricevuta dall’UE, l’INPS fornisce le prime indicazioni sull’esonero ma rimanda a settembre le istruzioni per la richiesta di ammissione all’esonero e per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

In ogni caso, sulle risorse a disposizione l’Istituto chiarisce:

“Si precisa, infine, che l’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e che l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza di risorse”.

Esonero contributivo, se ne ha diritto con il contratto di rioccupazione: quando è possibile stipularlo?

Dal punto di vista pratico, quindi, hanno diritto all’esonero contributivo totale i datori di lavoro che stipulano un contratto di rioccupazione, definito dall’INPS nella circolare numero 115 del 2 agosto 2021 come “un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica”.

Sono esclusi da questa possibilità:

  • i datori di lavoro del settore agricolo;
  • i datori di lavoro domestico;
  • le Pubbliche Amministrazioni;
  • le imprese del settore finanziario.

Per capire in quali casi è possibile accedere al beneficio, è necessario chiarire prima di tutto la definizione di “disoccupati”: soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle politiche attive del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto tenendo conto del termine di preavviso. Se il datore di lavoro al termine dell’esperienza di prova licenzia il lavoratore perde, però, il beneficio.

Se, invece, il periodo di inserimento si conclude e nessuna delle parti recede dal contratto, si instaura un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’INPS chiarisce:

“si rappresenta che il recesso datoriale dal rapporto ante tempus comporta l’applicazione di quanto già previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ossia la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria”.

Esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione: importi e durata

I datori di lavoro che stipulano un contratto di rioccupazione hanno diritto a un esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.

Ma lo sgravio non si applica a tutte le contribuzioni, restano esclusi:

  • il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile;
  • il contributo dovuto ai diversi Fondi di solidarietà;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • premi e contributi INAIL;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle nate per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento:
    • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
    • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
    • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti;

Diversamente, al contributo IVS Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, si applica l’esonero contributivo e l’INPS nella circolare numero 115/2021 chiarisce:

“Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 del medesimo articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo”.

Il beneficio è valido per un massimo di 6 mesi ed entro un limite massimo di 6.000 euro su base annua: la soglia massima mensile, quindi, è pari a 500 euro e per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, il limite è pari a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione.

Nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, inclusa l’interdizione anticipata dal lavoro, il periodo si mette in stand by e si conserva la possibilità di beneficiare dell’incentivo dopo la pausa lavorativa.

Esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione: i requisiti richiesti al datore di lavoro

Perché possa beneficiare dell’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni che l’INPS riepiloga nelle istruzioni dedicate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto;
  • assenza presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, fanno eccezione i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; la sospensione dal lavoro per una causale connessa all’emergenza Covid è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili e quindi se l’azienda è interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni mediante instaurazione di un contratto di rioccupazione.

Inoltre, ci sono altri requisiti da rispettare:

  • alla data della nuova assunzione, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
  • i datori di lavoro non devono avere effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (sono esclusi quelli per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto) o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Sulle condizioni da rispettare per beneficiare dell’esonero contributivo, un chiarimento importante riguarda il superamento dell’articolo 31 comma 1, lettera a), del D.lgs n. 150/2015 che stabilisce, di norma, l’impossibilità di accedere agli incentivi sull’occupazione se l’assunzione è in linea con obblighi stabiliti da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Dal punto di vista pratico:

“per le assunzioni con contratto di rioccupazione a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo in trattazione, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro”.

Ad esempio, è possibile accedere ai benefici del contratto di rioccupazione anche per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili.

Si verifica, invece, una decadenza dal beneficio e la necessità di restituzione del beneficio nei seguenti casi:

  • licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del contratto di rioccupazione;
  • licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

In caso di revoca del beneficio, il lavoratore può comunque essere coinvolto in un contratto di rioccupazione beneficiando dell’esonero per i mesi residui.

Esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione: compatibilità con altri incentivi

Lo sgravio contributivo legato al contratto di rioccupazione non entra in contrasto in alcun modo con altre agevolazioni.

Ma dal momento che è pari al 100 per cento, nei sei mesi di copertura è comunque l’unico incentivo applicabile.

Sulla gestione della cumulabilità, l’INPS specifica:

“Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, avente durata massima pari a sei mesi, potranno successivamente trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti. Si chiarisce, al riguardo, che il periodo di durata massima di tali ultimi esoneri dovrà essere calcolato al netto del periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis”.

Tutti i dettagli sull’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione nel testo integrale della circolare numero 115 del 2 agosto 2021.

INPS - Circolare numero 115 del 2 agosto 2021
Articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (commi da 5 a 9). Prime indicazioni.

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