Esenzione bollo auto legge 104: a chi spetta e come si richiede

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

I disabili gravi ai sensi della legge 104 hanno diritto all'esenzione permanente del bollo auto, agevolazione che in specifici casi spetta anche ai parenti. Di seguito il focus su beneficiari, requisiti e regole per fare domanda.

Esenzione bollo auto legge 104: a chi spetta e come si richiede

I disabili gravi ai sensi della legge 104 possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto.

Per sapere se si ha diritto all’esenzione dal versamento del bollo è necessario innanzitutto controllare il verbale per l’accertamento dell’invalidità rilasciato dalla commissione medica, all’interno del quale è segnalata la presenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni sui veicoli, tra cui per l’appunto l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica.

Per sapere se si ha diritto all’esenzione bollo auto legge 104 bisogna poi verificare i parametri relativi al veicolo, che dovrà rispettare specifici requisiti che analizzeremo di seguito.

Scendiamo quindi nel dettaglio e vediamo quando spetta l’esenzione bollo auto legge 104, quali sono i requisiti e come si richiede.

Legge 104 esenzione bollo auto: a chi spetta e come si richiede

L’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto spetta ai disabili ai quali è intestata un’auto con gli stessi limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’IVA al 4 per cento:

  • 2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina;
  • 2.800 centimetri cubici per quelle diesel;
  • 150 kW per i veicoli con motore elettrico.

In linea generale, hanno diritto all’esenzione bollo auto anche i familiari intestatari di un’auto nel caso in cui il disabile al quale sono riconosciute le agevolazioni della legge 104 risulti fiscalmente a carico.

L’esenzione dal bollo spetta solo per uno dei veicoli posseduti, anche nel caso in cui sia intestato più di un’auto al disabile ovvero ad un suo parente, genitore, figlio o fratello.

I casi specifici in cui spetta l’esenzione dal pagamento del bollo sono i seguenti:

  • portatore di handicap (grave o non grave) con impedite o ridotte capacità motorie permanenti (art.8 L.449/1997 e art 3 L.104/1992). La dicitura “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti” deve risultare dalla certificazione medica. Il diritto all’agevolazione è subordinato all’adattamento del veicolo che deve risultare dai documenti di circolazione del mezzo. L’adattamento non è dovuto se il soggetto che presenta ridotte o impedite capacità motorie è un minore. È inoltre necessario che il disabile – se è conducente dell’autoveicolo – sia in possesso della Patente di guida speciale;
  • invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni ai sensi dell’art. 30 comma 7 della L 388/2000 e contemporaneamente affetto da handicap grave di cui al comma 3 dell’art 3 della L n.104 del 1992. L’handicap grave dev’essere documentato mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, che riporti espressamente la menomazione suddetta e che attesti specificatamente l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. È necessario che il verbale di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. Non è richiesto alcun adattamento del veicolo;
  • portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento - art.30 della L 388/2000 e contemporaneamente portatore di handicap grave di cui al comma 3 dell’art.3 della Legge n.104 del 1992. Dalla certificazione emessa dalla Commissione medica deve risultare espressamente che la disabilità psichica o mentale ha determinato il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. L’agevolazione non compete a chi ha diritto a un’indennità di frequenza;
  • sordo (L.381/1970 e art.50 L 342/2000 art.1 L. 95/2006). Sul verbale della commissione medica devono essere presenti le parole “sordo” (preverbale), “sordomuto”, eventualmente associate a qualche altro termine che ne indichi l’insorgere dalla nascita;
  • non vedente (artt. 2-3-4 L.138/2001 e art 50 L.342/2000). Sul verbale della commissione medica deve risultare espressamente una delle seguenti diciture: “cieco totale” oppure “cieco parziale” ovvero “ipovedente grave” come risulta dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche di accertamento;
  • affetto da sindrome di Down (L289/2002). È sufficiente la certificazione rilasciata dal medico di base. Al disabile dev’essere stata riconosciuta anche l’indennità di accompagnamento.

Per sapere se si ha diritto all’esenzione bisogna tuttavia prendere come primo riferimento quanto previsto dal verbale di disabilità; se è presente la dicitura “l’interessato possiede i requisiti tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5” si avrà diritto a non pagare il bollo auto.

Esenzione bollo auto legge 104: quando spetta ai familiari

Le agevolazioni fiscali per persone con disabilità possono anche essere richieste dal familiare che sostiene la spesa per conto del portatore di handicap.

In tal caso, il requisito per beneficiare dell’esenzione bollo auto è che il disabile sia fiscalmente a carico del parente affetto da disabilità grave.
Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, limite che sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare. Nel caso specifico del bollo auto, anche l’auto dovrà essere intestata al disabile.

Esenzione bollo auto legge 104: come si richiede

Per fruire dell’esenzione dal bollo auto il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. La scadenza per fare domanda è fissata a 90 giorni dal termine entro cui dovrebbe essere pagato il bollo auto.

Nel dettaglio, il modulo per la richiesta di esenzione dovrà essere presentato, di norma, all’Ufficio Tributi della propria Regione.

Tuttavia, qualora tale ufficio non fosse presente nella propria regione, l’esenzione sarà riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate ovvero dall’ACI. A fronte della disomogeneità dell’ente chiamato ad accertare il diritto all’agevolazione, è bene contattare il proprio comune per sapere dove fare domanda.

Il modulo per l’esenzione dal pagamento del bollo auto, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è il seguente:

Modulo esenzione bollo auto
Scarica il modello dell’Agenzia delle Entrate per richiedere l’esonero permanente dal pagamento del bollo auto

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione richiesta dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

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