Donazione Covid: c’è l’esenzione Irpef come per il bonus 600 euro

Tommaso Gavi - Irpef

Donazione Covid, per le somme è prevista l'esenzione Irpef, come per il bonus 600 euro del decreto Cura Italia. Lo spiega la risposta all'interpello numero 368 del 17 settembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: la Federazione istante è solo un mero strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione, in assenza sarebbero versate direttamente agli iscritti.

Donazione Covid: c'è l'esenzione Irpef come per il bonus 600 euro

Donazione Covid, è prevista l’esenzione Irpef e i redditi non concorrono all’imponibile dei soggetti che li ricevono, così come il bonus 600 euro del decreto Cura Italia.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 368 del 17 settembre 2020, che specifica che le ragioni della non imponibilità dei due tipi di sostegno economico sono diverse.

Nel caso delle donazioni la Federazione istante è considerata un mero strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione delle erogazioni liberali che, in assenza di tale ente pubblico non economico, sarebbero versate direttamente agli iscritti.

Tali somme, infatti, non rientrano in nessuna delle categorie reddituali previste nell’articolo 6 del TUIR.

Donazione Covid: c’è l’esenzione Irpef come per il bonus 600 euro

Anche se le motivazioni dell’esenzione Irpef sono diverse, la stessa è prevista per le donazioni Covid così come per il bonus 600 euro del decreto Cura Italia.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 368 del 17 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 368 del 17 settembre 2020
Raccolta fondi per iscritti di Federazione professionale. Adempimenti fiscali. Articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e articolo 6 del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Il documento di prassi prende spunto da un caso concreto: una Federazione, ente pubblico non economico, che chiede di sapere la tassazione da applicare per le somme erogate ai propri iscritti e raccolte in precedenza attraverso erogazioni liberali.

Nello specifico l’istante interroga l’Amministrazione finanziaria riguardo a diverse misure di sostegno economico alle famiglie e ai lavoratori iscritti alla Federazione:

  • un rimborso forfettario di 75 euro al giorno per un massimo di 30 giorni per chi si è sottoposto a quarantena, anche volontaria, ed ha dovuto allontanarsi dalla propria famiglia. Le somme servono a sostenere le spese di affitto, d’albergo, alimentari, spostamenti e di aiuto ai familiari;
  • un rimborso spese fino ad un massimo di 10.000 euro per le spese mediche e riabilitative e di 2.000 euro per le spese di sostegno psicologico, ovvero per cure mediche extra;
  • un’indennità di 100 euro al giorno per ogni giorno di degenza e successivo periodo di riabilitazione (massimo 30 giorni lavorativi successivi alla dimissione da struttura ospedaliera o da ultimo tampone negativo e comunque sino ad un massimo di 50 giorni) per chi non può lavorare a causa del contagio, dopo la presentazione della certificazione medica;
  • un’indennità forfettaria di un minimo di 20.000 euro per sostenere le famiglie degli iscritti deceduti per coronavirus. Nello specifico in favore di coniuge, convivente more uxorio e figli di età non superiore a 26 anni dell’iscritto deceduto.

Prima di entrare nel dettaglio della risposta, l’Agenzia delle Entrate ricapitola alcune delle misure del decreto Cura Italia.

L’articolo 27 prevede il cosiddetto bonus 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata.

Lo stesso bonus è riconosciuto anche dall’articolo 28 ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’erogazione di entrambe le indennità è compito dell’INPS e le stesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.

Di contro, le somme oggetto dell’interpello sono corrisposte direttamente dalla Federazione e non dall’Ente previdenziale dopo la domanda del soggetto interessato, secondo quanto stabilito dal legislatore.

In base a quanto previsto dall’articolo 12 delle preleggi del Codice civile, le norme tributarie relative ad esenzione sono di stretta applicazione e non può essere utilizzato il criterio di analogia.

Donazione Covid, esenzione Irpef: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

Sebbene le donazioni Covid oggetto del documento di prassi siano notevolmente differenti rispetto alle indennità previste dal decreto Cura Italia in quanto sono erogate non nel rispetto dei presupposti richiesti dal legislatore, tali somme devono comunque essere considerate non imponibili.

Per motivare tale interpretazione l’Agenzia delle Entrate il carattere di straordinarietà delle erogazioni liberali ma soprattutto l’articolo 99 del decreto Cura Italia.

Tra le varie prescrizioni della norma ci sono le seguenti:

  • l’obbligo di rendicontazione separata;
  • l’apertura di un conto corrente dedicato;
  • l’obbligo di pubblicazione della rendicontazione per garantire la trasparenza;
  • il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Fatte le seguenti premesse l’Agenzia delle Entrate specifica che:

“è ragionevole considerare la Federazione istante, nella fattispecie rappresentata, un mero strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione delle donazioni che, altrimenti, sarebbero versate direttamente agli iscritti colpiti da COVID-19.”

Considerato quindi che le erogazioni liberali non possono essere considerate imponibili per i beneficiari, allo stesso modo devono essere considerate le donazioni ricevute attraverso la Federazione.

Tali somme non costituiscono reddito imponibile in quanto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali previste nell’articolo 6 del TUIR.

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