Domanda cassa integrazione Covid 19 entro la scadenza del 31 maggio

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Domanda cassa integrazione Covid 19 entro la scadenza del 31 maggio per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa effettuata nel periodo che va tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. Penalizzazioni per le aziende che non rispettano la scadenza. Le indicazioni INPS nel messaggio numero 2183 del 26 maggio 2020.

Domanda cassa integrazione Covid 19 entro la scadenza del 31 maggio

Domanda cassa integrazione Covid 19 entro la scadenza del 31 maggio per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresa tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Previste penalizzazioni per le aziende che non rispettano la scadenza. Le indicazioni INPS nel messaggio numero 2183 del 2020.

Con la comunicazione del 26 maggio 2020, l’INPS si sofferma su una delle novità introdotte dal Decreto Rilancio, che è intervenuto su più fronti per quanto riguarda le regole alla base della cassa integrazione per coronavirus, stabilendo anche una proroga della durata e un iter di accesso ai fondi più semplice.

INPS - Messaggio numero 2183 del 26 maggio 2020
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni.

Domanda cassa integrazione Covid 19 entro la scadenza del 31 maggio

Nello specifico, il messaggio INPS numero 2183 del 26 maggio 2020, si concentra sulla nuova data di scadenza per la presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, stabilita dal DL numero 34/2020.

L’articolo 68, infatti, interviene sull’articolo 19, comma 2, e modifica i tempi in cui è necessario inviare la richiesta: è necessario procedere entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non più entro il quarto mese.

Ancora più in particolare, il testo stabilisce che le aziende che devono provvedere a inviare domande riferite a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno tempo fino alla scadenza del 31 maggio 2020 per procedere.

Domanda cassa integrazione Covid 19 oltre la scadenza del 31 maggio: prevista una penalizzazione

Con il messaggio numero 2183 del 26 maggio 2020, l’INPS fa una precisazione importante:

“In relazione alla portata della norma, si precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020)”.

Le aziende, tenute a rispettare questa nuova regola, che inviano le domande oltre la scadenza non possono avere accesso al trattamento di integrazione salariale per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle stesse domande.

La comunicazione INPS sottolinea che in tutti gli altri casi, e quindi anche per tutte le aziende che devono richiedere una proroga della cassa integrazione per coronavirus, non vale la scadenza imminente del 31 maggio 2020.

IL DL Rilancio, infatti, ha allungato la durata massima del periodo in cui è possibile beneficiare degli ammortizzatori sociali introducendo un meccanismo di tre finestre temporali per un totale di 18 settimane.

Numero settimane Periodo
9 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
4 settimane Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020

In linea generale, sui nuovi termini di domanda stabiliti dal DL n. 34/2020 arriveranno a breve specifiche indicazioni, assicura l’INPS.

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