Dipendenti pubblici, le ferie non godute entrano in busta paga

Anna Maria D’Andrea - Pubblica Amministrazione

Stop al divieto assoluto di monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici: nel decreto PA atteso al voto della Camera l'indennità sostitutiva torna ad essere un diritto, ma a specifiche condizioni

Dipendenti pubblici, le ferie non godute entrano in busta paga

Cambio di passo sulle ferie arretrate dei dipendenti pubblici.

Dopo oltre un decennio di divieti e contenziosi, cade il blocco che impediva la monetizzazione delle ferie non godute.

La novità arriva dal decreto PA n. 144 del 7 agosto 2026, sul quale si attende il voto da parte della Camera prima del passaggio al Senato.

Con la nuova disciplina i giorni di riposo maturati e non utilizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoro potranno trasformarsi in un indennizzo economico spettante in busta paga.

Una novità che riconduce la normativa italiana nell’alveo dei principi fondamentali del diritto del lavoro dell’Unione Europea.

Ferie dei dipendenti pubblici, addio ai vincoli della Spending Review

Per comprendere la portata del cambiamento occorre fare un passo indietro al 2012.

Nell’era dei tagli alla spesa pubblica, il famoso decreto-legge n. 95/2012 (art. 5, comma 8) aveva imposto un divieto assoluto: le ferie, i riposi e i permessi del personale pubblico dovevano essere obbligatoriamente fruiti.

In nessun caso - neppure all’atto del pensionamento, delle dimissioni, del licenziamento o della mobilità - si poteva ricorrere al pagamento delle ferie non godute in busta paga.

La regola, nata per contenere i costi dello Stato e scoraggiare l’accumulo di arretrati, con il tempo si è rivelata una “trappola”: molti lavoratori si vedevano cancellare settimane di riposo mai fruite per esigenze di servizio, senza alcuna compensazione.

Ferie non fruite monetizzabili per tutti, la spinta di Bruxelles e della Corte UE

A riaprire la partita è stata l’Unione Europea.

L’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno, sancendo che tale diritto possa essere sostituito da un’indennità finanziaria unicamente in caso di fine del rapporto di lavoro.

La Corte di Giustizia UE (con la sentenza Comune di Copertino del 2024, C-218/22) ha poi ribadito il concetto: il lavoratore è la parte debole e la perdita del compenso per le ferie arretrate non può derivare dalla semplice cessazione volontaria del servizio. Sotto la minaccia di una procedura d’infrazione (il caso ARES avviato dalla Commissione Europea a luglio 2024), l’Italia ha dovuto cambiare passo.

Come funziona la nuova regola: l’obbligo di avviso

La nuova norma (articolo 1, commi 1 e 2 del DL n. 144/2026) ricalibra le responsabilità, mettendo al centro la figura del datore di lavoro pubblico.

L’indennità sostitutiva per le ferie non godute a fine rapporto spetta di default, salvo un’unica precisa eccezione: la scelta consapevole e deliberata del lavoratore.

Il dipendente perderà il diritto al pagamento in busta paga soltanto se la Pubblica Amministrazione sarà in grado di dimostrare che:

  • ha invitato formalmente e in tempo utile il dipendente a fruire dei giorni di riposo spettanti;
  • lo ha espressamente informato delle conseguenze (ovvero che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita sia delle ferie sia dell’indennizzo economico).

L’onere della prova grava interamente sulla Pubblica Amministrazione. Se l’ente non dimostra di aver sollecitato il dipendente e di avergli fornito gli strumenti per andare in ferie, la busta paga finale dovrà contenere il relativo compenso.

Per evitare disguidi all’interno delle strutture pubbliche, la norma chiarisce che per “datore di lavoro” s’intende il soggetto (dirigente o responsabile di servizio, a seconda dell’ordinamento dell’ente) incaricato di autorizzare o negare le ferie. Sarà questa figura a dover gestire le comunicazioni per evitare contenziosi o contestazioni per danno erariale.

Ferie monetizzabili solo per il futuro

Per tutelare i bilanci pubblici ed evitare una pioggia di ricorsi arretrati, la novità non ha valore retroattivo.

Le nuove regole si applicano esclusivamente al monte ferie maturato successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in scadenza il 6 ottobre 2026.

Restano escluse le ferie accumulate negli anni precedenti, per le quali continuano a valere le eccezioni già previste (come la mancata fruizione dovuta a malattia grave, infortunio, congedi di maternità o cause di forza maggiore non imputabili al dipendente).

In sintesi, la misura segna la fine di un’anomalia tutta italiana. Il messaggio per la PA è chiaro: organizzare i turni in modo da far riposare i propri dipendenti o, in alternativa, prepararsi a pagare.