Diffamazione, anche il blogger è colpevole per commenti lesivi se non è intervenuto tempestivamente per rimuoverli. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12546 del 20 marzo 2019.

Diffamazione, anche il blogger risponde per i commenti, lesivi della dignità, pubblicati da un’altra persona sulle pagine che gestisce. Ed è colpevole in concorso con l’autore delle offese, se non interviene tempestivamente per rimuoverli. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12546 del 20 marzo 2019.
A regolare il reato di diffamazione è l’articolo 595 del codice penale, che punisce chi offende l’altrui reputazione comunicando con più persone, con multe fino a 2.000 euro e con la reclusione fino a 3 anni. Si tratta di una tutela per i cittadini: lo spazio della libertà di espressione, riconosciuto dl’articolo 21 della Costituzione, si esaurisce quando viene offesa la reputazione e leso l’onore di una persona.
Dal reale al virtuale, individuare i confini della diffamazione, i ruoli e le responsabilità non è sempre possibile in maniera immediata, e anche l’interpretazione del codice penale deve tenere il passo con i tempi.
La giurisprudenza recente, infatti, ha delineato un quadro di regole da applicare al reato di diffamazione 2.0. L’ultima sentenza del 20 marzo 2019 aggiunge un nuovo tassello, chiarendo fin dove arrivano le responsabilità del blogger quando sulle pagine che gestisce vengono pubblicati, da altri, commenti diffamatori.
- Diffamazione, anche il blogger è colpevole per commenti lesivi
- Diffamazione, anche il blogger è colpevole per commenti lesivi. Lo stabilisce la sentenza numero 12546 della Corte di Cassazione del 20 marzo 2019.
Diffamazione, anche il blogger è colpevole per commenti lesivi
La sentenza numero 12546 del 20 marzo 2019 della Corte di Cassazione respinge, infatti, il ricorso di un blogger condannato per il reato di diffamazione aggravata perché il caso si è verificato tramite un mezzo di pubblicità: il blog.
I contenuti diffamatori non sono stati pubblicati direttamente dal gestore del diario online ma da un altro utente: questo l’aspetto più interessante della vicenda.
E infatti i giudici di legittimità hanno chiarito che, pur non avendo scritto in prima persona i commenti diffamatori, chi gestisce un sito è colpevole in concorso con l’autore, se non interviene subito per rimuovere i contenuti lesivi della dignità altrui.
Nel testo della sentenza si legge:
“Se - come è accaduto nella specie - il gestore del sito apprende che sono stati pubblicati da terzi contenuti obiettivamente denigratori e non si attiva tempestivamente a rimuovere tali contenuti, finisce per farli propri e quindi per porre in essere ulteriori condotte di diffamazione, che si sostanziano nell’aver consentito, proprio utilizzando il suo web-log, l’ulteriore divulgazione delle stesse notizie diffamatorie”.
Una posizione confermata anche dalla giurisprudenza europea:
“La Corte europea ha quindi escluso la possibilità di ritenere automaticamente responsabile il gestore del sito per qualsiasi commento scritto da un utente, sempre che, una volta a conoscenza del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente ed efficacemente adoperato per rimuoverlo. Per quanto si dirà anche più avanti, quindi, il blogger può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente”.
Diffamazione, quando il reato si commette su un blog
Il testo della Corte di Cassazione ribadisce le caratteristiche di un caso di diffamazione che si verifica sulle pagine di un blog e delinea i confini della responsabilità di chi lo gestisce.
Innanzi tutto conferma che, in questi casi, c’è anche una delle aggravanti previste dal codice penale. Non c’è alcun dubbio: i blog, insieme ai social network, possono rientrare nella categoria “mezzo di pubblicità” che viene menzionato, alternativamente al mezzo della stampa, nel terzo comma dell’articolo 595.
Blog e social network non possono essere assimilati alla stampa perché non presuppongono un’attività professionale, ma sono comunque capaci di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.
Allo stesso modo e per lo stesso motivo, bisogna escludere in questi casi anche la culpa in vigilando , ovvero la colpa che deriva dalla mancata sorveglianza e che caratterizza l’attività di un direttore o vice direttore di una testata.
Ma nel caso analizzato la colpa, in concorso con l’autore, arriva dopo il reato e solo se il blogger non interviene per rimuovere i contenuti denigratori.
Diffamazione e Internet Service Provider: ruolo, obblighi e responsabilità
Nelle dinamiche di comunicazione digitale e di pubblicazione dei contenuti sul web, gli attori in gioco, più o meno visibili, sono diversi.
La sentenza numero 12546 della Corte di Cassazione, infatti, si sofferma anche sul ruolo dell’Internet Service Provider e sulle responsabilità che ne derivano.
Gli ISP sono i fornitori di servizi internet, nel reato di diffamazione 2.0 qual è il loro ruolo? E quali obblighi hanno?
Si tratta di un tema che la stessa Corte di Cassazione definisce “problematico” , anche se in linea generale non esiste un obbligo di sorveglianza ex ante, preventiva, per i provider.
Come specifica la sentenza, i provider non sono responsabili quando svolgono i servizi di trasmissione, di memorizzazione o di fornitura di uno spazio web. Ma sono necessarie delle precisazioni:
- nelle attività di mere conduit, trasmissione, il provider non può essere ritenuto responsabile del contenuto, fino a quando si limita ad un ruolo passivo di mera trasmissione tecnica, senza restare coinvolto nel contenuto delle informazioni che transitano tramite il servizio offerto;
- nelle attività di caching, memorizzazione, il fornitore è responsabile esclusivamente nel caso in cui interferisca con le informazioni memorizzate ovvero non proceda alla rimozione dei dati memorizzati non appena venga effettivamente a conoscenza della circostanza che queste sono state rimosse dal luogo di origine o che verranno presto da questo rimosse.
- nelle attività di hosting, fornitura di uno spazio web, in questi casi l’ISP è responsabile nel caso in cui, effettivamente a conoscenza della presenza di un contenuto illecito sui propri server, non lo rimuova.
In questo ultimo tassello di giurisprudenza sulla diffamazione 2.0, i giudici di legittimità, richiamando anche le direttive europee sulla materia, ribadiscono che per i provider non c’è l’obbligo generale di sorveglianza prima che il reato accada, né quello di individuare eventuali attività illecite. Ma esiste, come per il blogger, una responsabilità che arriva dopo che si è verificato il fatto.
Gli ISP, infatti, devono informare subito le autorità competente degli illeciti rilevati e condividere ogni informazione che possa aiutare a identificare l’autore della violazione. Se non collaborano, sono chiamati in causa direttamente e diventano, anche loro, civilmente responsabili dei danni provocati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Diffamazione, anche il blogger è colpevole per commenti lesivi