Detrazione IVA anche oltre il termine della dichiarazione annuale

Detrazione IVA, il cessionario conserva il diritto anche oltre il termine della dichiarazione annuale in caso di nota di variazione IVA in aumento a seguito di un ravvedimento operoso con cui il cedente ha regolarizzato la sua posizione. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 267 del 21 agosto 2020.

Detrazione IVA anche oltre il termine della dichiarazione annuale

Il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione IVA anche oltre il termine della presentazione della dichiarazione annuale in caso di nota di variazione IVA in aumento emessa a seguito di un ravvedimento operoso con cui il cedente ha regolarizzato la sua posizione. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 267 del 21 agosto 2020.

Come di consueto, lo spunto per i chiarimenti arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un soggetto che ha avviato un’attività di regolarizzazione su alcune cessioni, rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuate nel 2019 nei confronti di una società con sede all’estero senza stabile organizzazione e senza una posizione IVA in Italia.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 267 del 21 agosto 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ravvedimento della fattura errata -diritto di rivalsa del cedente e diritto a detrazione del cessionario della maggiore IVA.

Detrazione IVA per il cessionario anche oltre il termine della dichiarazione annuale

Avvalendosi del ravvedimento operoso ha versato l’imposta a suo tempo non addebitata insieme alle relative sanzioni ed interessi.

All’Amministrazione finanziaria si rivolge per sapere se, a seguito della regolarizzazione della propria posizione, l’IVA possa essere addebitata in via di rivalsa nei confronti della società con sede all’estero.

In particolare, pone tre quesiti:

  • il diritto di rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario, previsto dall’articolo 60, ultimo comma del d.P.R n. 633 del 1972, sussiste anche nel caso in cui l’attività di rettifica è promossa dal contribuente tramite l’istituto del ravvedimento operoso?
  • il diritto di rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario sorge, nell’ambito del ravvedimento operoso, con il “pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”, ed è consentito anche con riguardo all’eventuale maggiore IVA accertata dall’ufficio e versata in acquiescenza?
  • per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, il cessionario, una società senza identificazione ai fini IVA in Italia, è tenuto a registrarsi ai fini IVA in Italia tramite la nomina di un rappresentante fiscale, prima dell’esercizio, ad opera del cedente, della rivalsa del tributo ai sensi dell’articolo 60, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972?

Con la risposta all’interpello numero 267 del 21 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che il caso analizzato non può rientrare nel campo di applicazione delle regole stabilite dall’articolo 60 del Decreto IVA e specifica:

  • sebbene il cessionario non possa applicare le disposizioni previste dall’articolo 60, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia delle Entrate riferendosi anche all’orientamento europeo e al principio di neutralità dell’IVA conclude che il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.

Al contribuente che ha ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non si può precludere il diritto alla detrazione della maggiore IVA che gli viene addebitata.

In conclusione sull’articolo 60 più volte citato dal contribuente specifica:

“Si osserva, infine, che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 60, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972 l’ipotesi, prospettata dall’istante, in cui, all’esito di eventuali attività di controllo, dovesse emergere una maggiore IVA dovuta rispetto a quella già versata in sede di ravvedimento; in tal caso la maggiore IVA eventualmente pagata in acquiescenza dal cedente potrà formare oggetto di rivalsa alle condizioni stabilite dell’articolo 60, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972.In tale evenienza, il cessionario potrà a sua volta, come prescrive la citata norma, esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Detrazione IVA oltre il termine della dichiarazione annuale: istruzioni pratiche

Oltre alla ricostruzione del quadro dei riferimenti normativi da considerare, l’Agenzia delle Entrate rispondendo ai quesiti posti fornisce anche istruzioni operative sia al cedente che al cessionario che deve procedere con la detrazione IVA.

Il cedente/commissionario senza limiti temporali, può rettificare la fattura in precedenza emessa senza IVA, oppure con IVA errata, attraverso lo strumento della nota di variazione in aumento in linea con quanto stabilito dagli articoli 21 e seguenti sulla fatturazione delle operazioni e quindi, quando possibile, esercitando la rivalsa nei confronti del cessionario/committente.

Nel caso specifico, il soggetto che intende regolarizzare la sua posizione IVA con il ravvedimento operoso deve procedere come segue:

  • emettere le note di variazioni in aumento di sola IVA esercitando, ove possibile, la rivalsa nei confronti del cessionario;
  • integrare la dichiarazione annuale relativa al 2019 se è stata già presentata;
  • versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni.

Il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione IVA dal momento dell’emissione della nota di variazione da parte del cedente, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Nel caso specifico la società senza identificazione ai fini IVA in Italia è tenuta a nominare un rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

E in particolare:

“Anche nel caso prospettato, dunque, il cessionario può nominare il rappresentante fiscale successivamente al perfezionamento dell’operazione originaria da parte dell’istante mediante il ravvedimento operoso, purché - come già chiarito - il soggetto non residente non fosse già obbligato ad indentificarsi”.

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