Decreto Ristori 5 e criticità della decretazione d’urgenza

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Le criticità della formula del decreto legge con riferimento al Decreto Ristori 5: il noto strumento legislativo di carattere eccezionale, seppur immediatamente efficace, possiede una natura intrinsecamente provvisoria e, per questa ragione, chiama in causa profili di garanzia nella certezza del diritto. Il suo impiego reiterato, fra la l'altro, evidenzia uno squilibrio istituzionale tra esecutivo e la funzione legislativa attribuita al Parlamento.

Decreto Ristori 5 e criticità della decretazione d'urgenza

Il Decreto Ristori 5 e decretazione d’urgenza: la formula del decreto legge, impiegata dal Governo per introdurre le misure urgenti di contrasto alla crisi pandemica, presenta diverse criticità specialmente con riferimento ai profili di certezza del diritto a causa della sua connaturata efficacia provvisoria.

L’impiego reiterato di questo strumento legislativo da parte dell’esecutivo, fra l’altro, mette in seria discussione il carattere di eccezionalità attribuitogli dalla Costituzione in quanto in deroga alla normale funzione legislativa demandata al Parlamento.

Il decreto legge, infatti, diverso dal decreto legislativo rispetto al quale sono, in prima battuta, le Camere a delegare con legge la funzione legislativa al Governo, è soggetto al controllo politico dell’assemblea solo dopo la sua entrata in vigore.

Il suo carattere di provvisorietà, in alcuni casi, può condurre alla compressione di diritti fondamentali determinando situazioni non più reversibili, né sanabili a seguito della perdita di efficacia della norma.

Per comprendere queste problematiche, però, occorre partire dall’analisi del dettato costituzionale di riferimento, quello dell’articolo 77.

Decreto Ristori 5 e le criticità della decretazione d’urgenza

Il primo comma dell’art. 77 della Costituzione, vieta al Governo l’emanazione di decreti aventi valore di legge orinaria, sottolineando così l’eccezionalità di quanto dispone il comma successivo.

Al ricorrere di condizioni stringenti, infatti, la Costituzione consente l’adozione di simili atti, altrimenti ordinariamente proibiti dall’art. 70 della stessa Costituzione che riserva alle sole Camere l’esercizio della funzione legislativa.

La previsione costituzionale abilita quindi il Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza, ad assumere sotto la propria responsabilità provvedimenti con forza di legge immediatamente efficaci che però hanno il carattere connaturato della provvisorietà.

I decreti legge, infatti, una volta adottati devono essere presentati nello stesso giorno della loro adozione alle Camere per la loro conversione in legge che, a pena della perdita ex tunc di efficacia, deve avvenire entro 60 giorni.

La vigenza intrinsecamente provvisoria del decreto legge, così come la sanzione della perdita retroattiva dell’efficacia in caso di mancata conversione, chiama in causa profili attinenti ad uno dei valori fondanti dello Stato di diritto, ossia l’affidamento dei cittadini nella certezza e nella stabilità delle norme giuridiche.

Cosa succederebbe se il Decreto Ristori 5, il cui testo dovrebbe arrivare alle Camere entro la fine di gennaio 2021, una volta adottato non venisse convertito in legge nei tempi stabiliti?

È la stesso articolo 77 della Costituzione che, al secondo comma, attribuisce alle Camere il potere di regolare i rapporti giuridici sorti in forza di decreti legge poi non convertiti.

Una regolamentazione che, in una situazione di insicurezza parlamentare come quella odierna, potrebbe risultare quantomeno ostica.

Si tratta, in realtà, di un’ipotesi assai remota, sia perché ormai è diventato molto raro che un decreto legge non venga convertito, sia perché, in una situazione di indubbia emergenza globale dovuta al covid -19, non vi sarebbero margini di opposizione alle misure emergenziali adottate dal Governo, anche in un contesto di incertezza politica come quello attuale.

Un’emergenza, questa, che ben si inquadra nei requisiti di necessità ed urgenza che impediscono un tempestivo intervento parlamentare nella forma della legge ordinaria.

Decreto Ristori 5: l’uso del decreto legge come “termometro” del consenso del Governo

La mancata conversione del decreto legge, infatti, ne provoca, sì, da un lato, l’inefficacia ex tunc, ma dall’altro si traduce nella valutazione negativa del Parlamento in ordine alle scelte politiche dell’esecutivo.

Il rapporto di fiducia che lega Parlamento e Governo, in realtà, risulta al vaglio non solo nel caso ipotetico di una mancata conversione, ma anche quando il suo impiego eccessivo sembra forzare il precetto costituzionale che ne prevede l’eccezionalità.

Nato per affrontare situazioni di emergenza e urgenza, infatti, con il tempo il decreto legge è diventato il mezzo principale con cui i governi hanno portato avanti la propria agenda politica quando non avevano i numeri in assemblea.

Sembrerebbe evidente, quindi, il paradosso: un decreto legge come il Decreto Ristori 5, che vede la luce in un contesto politico di estrema incertezza, per contingenze estranee all’esistenza di un consenso in Parlamento, una volta presentato alle Camere dovrà comunque essere convertito.

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