In caso di danno erariale la violazione è sempre sostanziale

Emiliano Marvulli - Imposte

Per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare se la condotta abbia determinato un danno erariale incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo. Il compito spetta al giudice. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 13908 del 3 maggio 2022.

In caso di danno erariale la violazione è sempre sostanziale

Con l’Ordinanza n. 13908 del 3 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha ricordato che, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali, è necessario accertare se la condotta abbia cagionato un danno erariale.

In assenza la violazione resta formale perché lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Spetta al giudice di merito accertare in concreto se la condotta abbia cagionato o meno un danno erariale incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 13908 del 3 maggio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 13908 del 2022

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione costi perché inerenti a operazioni con soggetti operanti in Paesi inseriti nella black list e aveva contestato la deducibilità di altri costi per difetto di competenza.

La CTR osservava, in parziale riforma della decisione di primo grado, che la sentenza della CTP doveva essere confermata sia con riguardo alla sussistenza della “prova liberatoria” della società contribuente in ordine all’effettività delle operazioni con soggetti operanti in Paesi inseriti nella black list sia in ordine alla determinazione della competenza fiscale dei costi per l’acquisto di beni dal fornitore, trattandosi di beni mobili spediti/consegnati nel 2006 e non nel 2007, da cui la fondatezza della relativa ripresa fiscale.

La controversia è giunta in cassazione laddove la società, in qualità di ricorrente incidentale, aveva dedotto in prima istanza violazione dell’art. 109, comma 1, del DPR 917/1986, avendo la CTR confermato la ripresa fiscale relativa alla deduzione di costi per l’acquisto di beni dal fornitore in violazione del principio di competenza, perché violazione di natura “meramente formale”.

Sul punto la Corte di cassazione ha respinto le doglianze della società ribadendo il principio per cui, in tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 109 del TUIR sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza.

Con il secondo motivo di ricorso la società aveva lamentato l’erroneità del comportamento della CTR che non si era pronunciata sulla richiesta di annullamento delle sanzioni irrogate per assenza di danno erariale ai sensi degli artt. 10, comma 3, legge 212/2000 e 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997, che sanciscono che le sanzioni non sono dovute in caso di violazioni “meramente formali”.

Tale motivo è stato invece accolto dai giudici di legittimità, che hanno riconosciuto come la pronuncia su questo punto decisionale risulta del tutto omessa da parte del giudice tributario.

La questione è stata quindi rimessa alla CTR con l’indicazione di adeguarli al principio per cui, in tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, “con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria”.

In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network