Come funzionano i controlli fiscali sulle scuole di guida?

L’attività delle autoscuole consiste nell’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, così come stabilito dall’art. 123 del Codice della strada, emanato con il Dlgs n. 285/1992.
Tale attività si concretizza in una prestazione di servizi a carattere privatistico, pur avendo una valenza di pubblica utilità che si evince dalla natura dei servizi forniti e dal fatto che le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa e tecnica.
Le autoscuole possono svolgere, oltre alle attività di insegnamento alla guida, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento della idoneità alla guida ed al rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché le altre pratiche relative alle patenti di guida, così come previsto dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge n. 264/1991.
Le autoscuole devono, altresì, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti teorici ed istruttori pratici riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
I servizi resi alla clientela consistono essenzialmente nell’istruzione teorico-pratica per l’uso di veicoli a motore, finalizzata al conseguimento della patente di guida e talvolta delle patenti nautiche.
Ai sensi dell’art. 12 del DM n. 317/1995, i corsi teorici devono avere durate minime differenziate e sono articolati in lezioni di almeno 1 ora ciascuna. In particolare, i corsi normali devono avere una durata minima complessiva non inferiore a 20 ore, mentre i corsi speciali devono avere una durata minima complessiva non inferiore a 5 ore per il conseguimento della patente di guida di ogni categoria e non inferiore a 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).
La determinazione del numero e delle ore di lezione di guida sono lasciate al giudizio dell’istruttore e del titolare dell’autoscuola i quali, prima della presentazione all’esame del candidato, devono dichiarare (sull’apposita scheda di guida) che l’allievo ha raggiunto un’abilità sufficiente per sostenere l’esame.
Le autoscuole curano anche tutta la procedura amministrativa connessa al rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida ed alla prenotazione degli esami teorici e pratici, entrando quindi in contatto con i competenti Uffici della Motorizzazione Civile.
Ulteriori attività di disbrigo pratiche amministrative |
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Pratiche automobilistiche e motociclistiche | Trova applicazione la metodologia di controllo relativa alle autoscuole |
Pratiche relative a mutui, ipoteche, finanziamenti, infortuni, università, rilascio licenze commerciali, registrazione marchi e brevetti, visure ipotecarie e catastali, e altre tipologie | Trova applicazione la specifica metodologia di controllo (in genere, quella relativa ad “agenzie di disbrigo pratiche”). |
Le autoscuole, ai sensi dell’art. 13 del DM n. 317/1995, devono tenere una serie di documenti, vidimati dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola, conformi ai modelli riportati in allegato al medesimo DM e contenenti gli elementi fondamentali, fra cui il Registro di iscrizione degli allievi, dove vanno indicate la data di iscrizione ai corsi, le generalità degli allievi, gli estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, la data degli esami di teoria e di guida ed il relativo esito.
Autoscuole: il controllo del volume d’affari
Se opportune e necessarie si eseguono le ricerche presso amministrazioni pubbliche:
- Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile: Uffici che riscuotono fra l’altro i diritti previsti per gli esami per conducenti di veicoli a motore, duplicati e certificazioni, inerenti ai veicoli, esami per il conseguimento di titoli professionali di autorizzati della navigazione interna, esami per le patenti nautiche, esami di revisione, rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo, rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo;
- Pubblico Registro Automobilistico: uffici dove vengono eseguite le formalità che concernono le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli autoveicoli;
- Uffici navigli delle Capitanerie di Porto ed autorità aeroportuali.
Dopodiché, i verificatori procedono a ricostruire l’ammontare complessivo delle prestazioni eseguite e, di conseguenza, dei relativi corrispettivi, partendo dall’analisi dei corrispettivi contabilizzati (cfr. circolare 84/E/2001).
Analisi dei corrispettivi contabilizzati | Disaggregazione dei componenti positivi al fine di valutarne la coerenza rispetto a denominatori comuni ed al reddito, distinguendoli, ad esempio, in base alla tipologia di attività, ovvero in base alla natura occasionale o periodica del servizio |
Ulteriore analisi dei corrispettivi contabilizzati | Confronto dei costi di una certa natura, o relativi ad un determinato servizio, con i ricavi corrispondenti, allo scopo di individuare incongruenze che da un confronto generalizzato non emergerebbero |
Principali forme di evasione nel settore |
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Evasione classica | Mancata o minore contabilizzazione del servizio principale (corsi di istruzione teorico-pratica) |
Evasione aggiuntiva | Mancata fatturazione di eventuali servizi accessori |
A tal proposito, i verificatori provvedono a riscontrare la concordanza tra i nominativi risultanti dal Registro di iscrizione degli allievi e le scritture contabili, verificando la congruità delle prestazioni dichiarate con quanto risulta nel suddetto registro dal quale è possibile desumere, oltre al numero degli allievi iscritti, il numero della autorizzazione ad esercitarsi alla guida e gli esiti delle prove di teoria e di guida.
Nell’effettuare tali valutazioni i verificatori tengono conto del fatto che non tutti i clienti iscritti nel registro degli allievi portano a termine il corso, pur avendo versato anticipatamente la quota di iscrizione iniziale.
Il riscontro sull’attività di formazione svolta dalle autoscuole può essere effettuato anche sulla base delle informazioni reperite a seguito delle specifiche richieste agli uffici della motorizzazione civile e al P.R.A..
Poiché il DM n. 317/1995 non prevede un minimo di lezioni di guida per il sostenimento dell’esame finale, il controllo delle esercitazioni pratiche svolte non può essere ancorato a parametri oggettivi di riferimento ma deve essere condotto alla luce di taluni elementi reperiti in sede di accesso.
Il controllo delle esercitazioni pratiche |
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Chilometraggio degli automezzi a disposizione dell’autoscuola | Numero degli istruttori impegnati quotidianamente nelle lezioni di guida | Ore mediamente utilizzate per tali lezioni (che possono essere desunte dalle agende o rubriche extracontabili) |
In tal modo i verificatori possono effettuare ricostruzioni circa il numero di esercitazioni svolte ed addebitate agli allievi, considerata la durata delle lezioni, in contraddittorio con la parte, e la tariffa mediamente praticata per esercitazione (tenendo conto anche dell’apporto diretto del titolare dell’attività o dei soci in caso di attività svolta in forma societaria, qualora siano in possesso dei requisiti di legge per essere considerati istruttori pratici e si rilevi il loro coinvolgimento nelle esercitazioni di guida).
Acquisiti tutti i possibili elementi di riscontro dell’attività, i verificatori procedono all’individuazione delle prestazioni non contabilizzate e delle prestazioni contabilizzate per importi non congrui, attraverso l’incrocio di tutti i dati raccolti (il controllo incrociato, per esempio, tra i pagamenti effettuati con carte di credito e/o bancomat - laddove esistenti - ed i documenti fiscali consente di rilevare se sussista corrispondenza tra i corrispettivi introitati e quelli registrati).
Un confronto semplice può essere effettuato rapportando il dato mensile emergente dalle contabili delle carte di credito con il dato mensile dei corrispettivi: se tale rapporto calcolato su base mensile varia nei singoli mesi in modo consistente, il controllo viene effettuato su quei mesi in cui il valore è più elevato, ossia è maggiore l’incidenza degli incassi con carta di credito sul totale dei corrispettivi mensili. Tale elaborazione non si presenta utile quando la percentuale di incassi con carta di credito è particolarmente bassa.
A seconda del tipo di operazione non contabilizzata, la relativa valorizzazione potrà essere eseguita innanzitutto sulla base del tariffario pubblicizzato, sulla scorta di quanto risulta da altra documentazione, ovvero sulla base di quanto individuato in contraddittorio con il contribuente.
I verificatori valutano, in genere, l’opportunità o meno di richiedere, tramite questionario indirizzato ai singoli clienti, i corrispettivi effettivamente versati per il conseguimento della patente di guida.
Un precedente giurisprudenziale
Con l’ordinanza n. 20353/2015 (ud 22 luglio 2015) la Corte di Cassazione è stata investita dell’esame della sentenza della CTR, che ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia, proposto contro la sentenza della CTP, che aveva integralmente annullato l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF-IVA-IRAP anno 2004, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori ricavi nell’attività di autoscuola, sulla scorta di modalità analitico-induttive e cioè da elementi di capacità contributiva desunti tramite presunzioni.
Il caso |
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L’Ufficio aveva desunto il numero dei clienti dell’impresa - autoscuola - da informazioni acquisite presso l’allora Ministero Trasporti e aveva applicato come ricavo medio per ciascun cliente (in ragione della tipologia di prestazioni) i risultati di un’indagine espletata da una rivista specializzata nel settore dei diritti del consumatore, dalla quale emergeva l’evidente sperequazione rispetto ai ricavi dichiarati dalla contribuente |
La CTR, dopo aver rilevato che in ordine alle informazioni acquisite dal Ministero la parte contribuente nulla aveva replicato, e che all’indagine condotta dalla rivista specializzata poteva essere attribuita “valenza probatoria”, trattandosi però di una analisi riferita a realtà economiche diverse da quella di una provincia di modeste dimensioni, tenuto conto
“dei costi medi appurati per singola categoria di patente rilasciata e della conseguente anti-economicità dei valori dichiarati dalla contribuente, in applicazione di quelli ritenuti più confacenti e dei minimi delle tariffe evidenziate dalla citata rivista”, riteneva opportuno ridurre i ricavi accertati da 46.282 a 34.398 euro
Osserva la Corte che la parte ricorrente, ribadendo sostanzialmente la critica già rivolta nei precedenti gradi del giudizio alle ragioni presuntive su cui è fondato il provvedimento impositivo:
“omette di considerare che il giudice del merito ha fatto autonoma rielaborazione di detti dati presuntivi riqualificando le stesse modalità deduttive funzionali alla individuazione del maggior reddito accertato, esso stesso rideterminato rispetto a quello originario. Rispetto agli argomenti così riqualificati dal giudicante, nessuna ragionata critica è formulata dalla parte ricorrente che, in tal modo, fa mancare al motivo di impugnazione il carattere dell’attinenza.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: I controlli fiscali sulle autoscuole