Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: gli effetti sulla contribuzione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Quali sono gli effetti della nuova indennità di discontinuità sul versamento della contribuzione? L'INPS fornisce tutte le istruzioni sul nuovo regime contributivo per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: gli effetti sulla contribuzione

Dall’INPS arrivano le istruzioni per l’applicazione del nuovo regime contributivo per i lavoratori e le lavoratrici del settore dello spettacolo.

Nella circolare dell’8 aprile, l’Istituto illustra le novità e fornisce la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024, comprese le contribuzioni minori.

Per il finanziamento dell’indennità di discontinuità è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, a cui si aggiunge un contributo di solidarietà e un contributo addizionale.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: gli effetti sui contributi

L’INPS nella circolare n. 56, pubblicata l’8 aprile 2024, fornisce le istruzioni operative in merito al nuovo regime contributivo introdotto a partire dal 1° gennaio con la riforma degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo.

Nello specifico, da inizio anno è operativa l’indennità di discontinuità, la nuova prestazione economica riconosciuta per i periodi di interruzione dell’attività lavorativa.

Da gennaio, dunque, per gli eventi di cessazione involontaria non si applica più l’ALAS.

Con la circolare pubblicata lo scorso 3 gennaio, l’Istituto ha già fatto il punto sulla misura, dai beneficiari ai requisiti di accesso, fino al calcolo dell’importo e alla durata della prestazione.

Nel documento pubblicato ieri, come detto, l’INPS illustra il regime contributivo. Per quanto riguarda il finanziamento dell’indennità, è previsto a carico del datore di lavoro, in riferimento agli specifici lavoratori e lavoratrici individuati dalla normativa, un contributo con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Sempre ai fini del finanziamento della misura è previsto un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto.

Si aggiunge al contributo di solidarietà IVS, dovuto nella misura del 5 per cento (2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore).

Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il contributo dello 0,50 per cento si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo che per il 2024 è pari a 119.650,00 euro.

In riferimento ai lavoratori dello spettacolo già iscritti a tale data, il contributo si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali, determinate annualmente.

A questo si aggiunge, poi, il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, pari all’1,10 per cento dell’imponibile previdenziale (al posto dell’aliquota ordinaria dell’1,40 per cento). Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento previsto in occasione di un rinnovo del contratto a tempo determinato.

Per i lavoratori autonomi, poi, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS. I datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al FPLS, dovranno versare il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia pari all’1,28 per cento.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: le tabelle INPS con la misura delle contribuzioni minori

Nel documento pubblicato l’8 aprile, l’INPS si sofferma anche sulla misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori.

I datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con lavoratori e lavoratrici dello spettacolo per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al FPLS sono tenuti al versamento della contribuzione con le aliquote indicate nella tabella.

Assicurazione Aliquota
NASpI 1,31 per cento
NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30 per cento
NASpI (contr. addizionale) 1,10 per cento*
Discontinuità 1 per cento
Ex CUAF 0,68%**
Maternità 0,46 per cento
Malattia 2,22 per cento
Fondo di garanzia TFR 0,20 per cento
FIS (fino a 5 dip) 0,50 per cento (oltre i 5 dip) 0,80 per cento

* Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

Per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità, la misura delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 è indicata di seguito.

Assicurazione Aliquota
NASpI 1,31 per cento
NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30 per cento
Discontinuità 1 per cento
Ex CUAF 0,68 per cento*
Maternità 0,46 per cento
Malattia 2,22 per cento
Fondo di garanzia TFR 0,20 per cento
FIS (fino a 5 dip) 0,50 per cento (oltre i 5 dip) 0,80 per cento

* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

Per quanto riguarda i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al FPLS la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 è la seguente.

AssicurazioneAliquota
Maternità 0 per cento
Malattia 1,28 per cento*
Discontinuità 1 per cento

* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento - 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

Per gli ulteriori dettagli, in particolare la misura delle aliquote per lavoratori autonomi esercenti attività musicali, quella a carico delle pubbliche amministrazioni e le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 56/2024.

INPS - Circolare n. 56 dell’8 aprile 2024
Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Effetti sulla contribuzione. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

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