Contributo elettrico disagio fisico: in GU il decreto sul Fondo per le persone con malattia grave

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Chi può richiedere il contributo elettrico per disagio fisico e quali sono le modalità per ottenere il contributo? Con il decreto del Presidente del Consiglio vengono stabilite le modalità per l'utilizzazione delle risorse per il Fondo a sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave

Contributo elettrico disagio fisico: in GU il decreto sul Fondo per le persone con malattia grave

Il decreto della presidente del Consiglio dei Ministri per stabilire le modalità di utilizzazione delle risorse per le persone con gravi malattie, che utilizzano l’energia elettrica per sopravvivere, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno scorso.

Il provvedimento stabilisce le regole per l’erogazione del contributo elettrico per i soggetti con disagio fisico.

Entro 30 giorno dall’11 giugno, data di entrata in vigore del decreto, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente deliberare l’integrazione dell’ammontare della compensazione.

Entro i 20 giorni successivi alla deliberazione dell’ARERA, l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a trasferire la somma stanziata di 500.000 euro sul conto per la compensazione delle tariffe.

Contributo elettrico disagio fisico: in GU il decreto sul Fondo per le persone con malattia grave

Il 10 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dello scorso 15 marzo, rubricato come “Modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l’energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita.”

Gazzetta Ufficiale - Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2023
Modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l’energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita.

Tale decreto stabilisce le modalità di utilizzazione delle risorse che rientrano nel cosiddetto “contributo elettrico” per le persone con disagio fisico.

Si tratta dei soggetti che hanno necessità di utilizzare l’energia elettrica per macchine salvavita.

Per tali soggetti è previsto un contributo per sostenere parte delle spese legate alla fornitura elettrica. Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al contributo sono individuate dal decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il decreto in vigore da ieri, 11 giugno, stabilisce le modalità per l’utilizzo delle risorse, che per il 2022 ammontano a 500.000 euro.

Tali risorse sono destinate ad incrementare il contributo per il punto di prelievo dei clienti in condizioni di disagio fisico e con i seguenti livelli di potenza e di consumo:

  • 3,5 kW;
  • 4 kW;
  • 4,5 kW;
  • tra 600 e 1200 kWh (fascia media);
  • oltre 1200 kWh (fascia massima).

Il decreto stabilisce che l’ARERA, entro 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore, provveda a deliberare l’integrazione dell’ammontare della compensazione per punto di prelievo per i clienti in stato di disagio fisico.

Successivamente, entro i 20 giorni che seguono l’adozione della deliberazione dell’ARERA, l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà a trasferire le risorse per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico, che è gestito dalla CSEA (cassa per i servizi energetici e ambientali).

Contributo elettrico disagio fisico: chi può richiederlo e come

Per accedere al contributo elettrico i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per sopravvivere dovranno presentare l’apposita richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

I documenti da inviare all’atto della domanda sono i seguenti:

  • un certificato ASL in grado di attestare:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • il modulo B compilato.
ARERA - Bonus sociale per disagio fisico per la fornitura di energia elettrica
Modulo B disagio fisico.

Devono inoltre essere comunicate alcune informazioni relative al contratto di fornitura elettrica.

Nello specifico devono essere comunicati:

  • codice POD, identificativo del punto di consegna dell’energia;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Nel caso in cui il soggetto intenda delegare una persona di sua fiducia per la presentazione della domanda, dovrà essere utilizzato il modello D.

Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale e/o acqua
Allegato D - Fac simile deleghe.

Una volta accolta la domanda non deve essere rinnovata, in quanto il contributo viene erogati fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Non è necessario ripresentare domanda anche nel caso in cui venga cambiato gestore elettrico.

Il contributo invece cessa se il contratto viene intestato ad un altro soggetto che non vive nella dimora del cliente in gravi condizioni di salute.

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