Contributi a fondo perduto DL Agosto, restano i dubbi sulla definizione dei centri storici

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

Contributi a fondo perduto DL Agosto, pagamenti al via. Ma restano i dubbi sulla definizione dei centri storici: su quale base si individua l'area della città interessata? Un'analisi su Roma.

Contributi a fondo perduto DL Agosto, restano i dubbi sulla definizione dei centri storici

Contributi a fondo perduto DL Agosto, partono i primi accrediti, ma restano i dubbi sulla corretta applicazione della norma, in particolare per quanto riguarda la definizione dei centri storici: su quale base si individua l’area della città interessata?

In questa settimana l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad effettuare i pagamenti dei contributi di cui all’articolo 59 del Decreto 104/2020, Decreto Agosto, “Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici”.

La misura di sostegno è destinata ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana predetti esercizi ubicati nelle aree centrali di comuni capoluoghi di provincia o di Città metropolitane a particolare attrazione turistica.

Come recita il comma 1, si richiede che “… abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni”
.

Contributi a fondo perduto centri storici, partono i pagamenti ma restano i dubbi

Sono 29 i comuni che rispondono alle predette caratteristiche:

  • Agrigento;
  • Bari;
  • Bergamo;
  • Bologna;
  • Bolzano;
  • Cagliari;
  • Catania;
  • Como;
  • Firenze;
  • Genova;
  • La Spezia;
  • Lucca;
  • Matera;
  • Milano;
  • Napoli;
  • Padova;
  • Palermo;
  • Pisa;
  • Ragusa;
  • Ravenna;
  • Rimini;
  • Roma;
  • Siena;
  • Siracusa;
  • Torino;
  • Urbino;
  • Venezia;
  • Verbania;
  • Verona.

Le condizioni per poterne fruire e le relative modalità di calcolo

ricalcano quanto già previste per il fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio: riduzione del fatturato e dei corrispettivi, questa volta di due terzi, riferito al mese di giugno di questo anno rispetto allo stesso mese del 2019.

Con riferimento all’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti nell’ultimo esercizio precedente chiuso alla data di entrata in vigore del decreto, si riportano di seguito le percentuali sulla differenza tra giugno 2019 e giugno 2020:

  • 15% sotto i 400 mila euro;
  • 10% fino ad 1 milione di euro;
  • 5% per importi superiori ad un milione di euro.

Per questa provvidenza non è stato fissato un limite massimo del volume di ricavi, superato il quale gli operatori economici non possono accedere al beneficio, ma un importo massimo del contributo richiedibile pari a 150.000 euro.

Ricordo inoltre, come indicato al comma 6, che tale beneficio non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 “fondo per la filiera della ristorazione” contenuto nello stesso Decreto Agosto, pertanto le imprese di ristorazione che hanno i requisiti per richiedere entrambi potranno pertanto accedere a uno solo dei due contributi.

C’è tempo fino al 14 gennaio 2021 per presentare l’istanza approvata e resa pubblica dalla Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento del 12 novembre scorso.

Contributi a fondo perduto DL Agosto, cosa si intende per centri storici?

In effetti ad oggi resta un dubbio irrisolto in merito quale sia esattamente il perimetro dell’area cosiddetta “Centro Storico” dei comuni interessata dal provvedimento.

L’identificazione deve essere effettuata con riferimento ad una area identificata dal punto di vista amministrativo, urbanistico o da quello storico inteso come area di attrazione turistica? Quest’ultima sarebbe una lettura che più si può avvicinare allo spirito ispiratore della norma.

Di seguito si riassume il quadro riferito al particolare caso del comune di Roma, città che fa del suo patrimonio storico religioso e monumentale diffuso in tutto il suo territorio una attrazione turistica nota in tutto il mondo, ma potrebbe avere una certa similitudine anche in altri comuni.

Dal punto di vista amministrativo la città è divisa in diverse aree municipali la cui centrale è appunto il “Municipio 1 Centro Storico” il cui perimetro comprende una area vasta quanto un medio capoluogo di provincia italiano all’interno della quale ricadono aree quali il Tridente, i Fori Imperiali ed il Colosseo, le basiliche di San Giovani e Santa Maria Maggiore ma anche via Veneto ed i quartieri Prati e Trionfale che con lo “storico” in senso stretto poco hanno a che vedere.

Passando ad una lettura dal punto di vista urbanistico il Piano regolatore Generale del comune di Roma adottato nel 2003 prevede un passaggio epocale abbandonando il concetto di centro storico per quello della cosiddetta “città storica”.

In un passaggio dei documenti dello stesso PRG si legge:

“ … La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico si estende all’intero territorio comunale e a ogni periodo storico fino al Moderno e al Contemporaneo. La storia diventa la componente fondamentale per il progetto delle nuove periferie. Dal Colosseo al Palazzo della Civiltà e del Lavoro all’EUR, da Piazza San Pietro alla Città Giardino di Montesacro, da Piazza del Popolo alle palazzine liberty di Ostia. Alla tutela dell’antica città romana, rinascimentale e barocca si aggiunge ora quella della città dell’Ottocento e del Novecento. …”

Seguendo questo concetto urbanistico e adottando le relative mappe, dovremmo considerare aree storiche alcune zone della città al di fuori del Grande Raccordo Anulare.

In effetti le mappe urbanistiche disegnano una area della città individuata come zona 1A che però, per dirne una, non comprende aree di immenso valore storico quali i Fori Imperiali ed il Colosseo.

Un altro perimetro è diverso dai precedenti quello della ZTL ma lo scarterei a priori.

Come potete leggere, non è così facile l’applicazione del dettato normativo analizzato e non ci viene in aiuto la lettura del provvedimento prima citato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nel frattempo siamo a meno di un mese dalla scadenza della presentazione delle istanze.

Probabilmente più di qualcuno, nel dubbio, ha rinunciato al contributo pur avendone diritto o al contrario, ritenendosi nel giusto, ha presentato l’istanza che potrà poi rilevarsi non corretta con tutte le conseguenze del caso.

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