Conguaglio INPS dati, anno 2019: le istruzioni per i datori di lavoro

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Conguaglio INPS dati, anno 2019: la circolare numero 7 del 24 gennaio 2020 fornisce le istruzioni per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica. Il documento di prassi riporta le indicazioni da seguire per le operazioni dell'anno scorso riguardo diversi aspetti: massimali, aliquota aggiuntiva dell'1%, scadenze, sanzioni e certificazione unica.

Conguaglio INPS dati, anno 2019: le istruzioni per i datori di lavoro

Conguaglio INPS dati, anno 2019: con la circolare INPS numero 7 del 24 gennaio 2020 l’ente previdenziale rende note le istruzioni che i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica devono seguire per l’anno 2019.

Il documento di prassi dà indicazioni su diversi aspetti: dalla definizione dei massimali alle regole per il l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Vengono anche ricapitolate le scadenze da segnare in agenda, concentrate tra febbraio e marzo 2020.

Sono inoltre riportate le sanzioni per ritardo nell’adempimento e le istruzioni per la certificazione unica.

Conguaglio INPS dati Gestione Pubblica, anno 2019: i massimali

La circolare INPS numero 7 del 24 gennaio 2020 dà istruzioni sul conguaglio dei dati previdenziali ed assistenziali relativi all’anno 2019.

Il documento di prassi fornisce indicazioni ai datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica su diversi aspetti relativi alle operazioni di conguaglio.

INPS - Circolare numero 7 del 24 gennaio 2020
Gestione pubblica. Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2019.

In qualità di sostituti d’imposta, i datori di lavoro sono tenuti a rispettare gli obblighi di legge ed effettuare le operazioni di conguaglio relative ai seguenti redditi:

  • redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
  • redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.

Devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7 relativi a somme erogate nel 2019.

Sia la data di inizio che quella di fine devono essere all’interno dell’anno in questione e non devono esserci state nuove dichiarazioni che sostituiscano o annullino le precedenti.

Per quanto riguarda il massimale, i dettagli sono riportati nei paragrafi 2.1 e 2.2 della circolare in questione.

Per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e senza anzianità contributiva o per chi ha scelto il sistema contributivo è stabilito il massimale di 102.543 euro per l’anno 2019, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Il documento di prassi comunica le seguenti indicazioni:

  • il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno solare risulti retribuito solo in parte;
  • nei casi di più lavori subordinati successivi, le retribuzioni si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
  • quando ci sono più lavori subordinati simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
  • le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

In caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario il massimale previsto è di 186.919 euro.

Tale massimale non si applica ai dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo.

Conguaglio INPS dati, anno 2019: le scadenze da segnare in agenda

I datori di lavoro della gestione pubblica devono effettuare le operazioni di conguaglio dati dell’anno 2019 secondo le scadenze contenute nella circolare.

Generalmente tali operazioni devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi.

Quelle delle operazioni del 2019 devono essere inserite, al più tardi, nelle denunce contributive “Febbraio 2020”.

Il termine ultimo per l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, è il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.

Per i rapporti di lavoro che continuano nel 2020 non possono essere compilati oltre il mese di marzo.

La scadenza dei versamenti della contribuzione delle operazioni di conguaglio è fissata al 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni e, al più tardi, al 16 marzo 2020.

Conguaglio INPS dati, anno 2019, le indicazioni sui tetti retributivi dell’aliquota aggiuntiva dell’1%

L’aliquota aggiuntiva dell’1% è stata stabilita per dipendenti pubblici e privati che con aliquota a carico inferiore al 10%.

Tale aliquota aggiuntiva si applica sulla parte di retribuzione che supera il limite della prima fascia pensionabile.

La soglia, per l’anno 2019, della la fascia retributiva annua è di 47.143 euro, ovvero 3.929 euro mensili per dodici mensilità.

I redditi a l’aliquota aggiuntiva dell’1% va applicata sono i seguenti:

  • redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
  • redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.

Le somme pagate nel 2019 che non si riferiscono a tale anno ma a periodi precedenti devono essere escluse dal conteggio.

Conguaglio INPS dati anno 2019: le linee guida nella circolare numero 7

La circolare INPS del 24 gennaio 2020 spiega anche le linee guida da seguire per compilare i quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2.

L’elemento V1, casuale 7 va compilato come segue:

  • non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie denunce;
  • devono essere indicate le eventuali variazioni dei contributi che derivano dalle operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti;
  • per i soli iscritti alla CTPS per le operazioni di conguaglio del 18%, l’eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.

Il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre dello stesso anno o del rapporto di lavoro compreso nell’anno 2019.

L’elemento "CodMotivoUtilizzo" deve essere completato con il valore 2 quando ci sono redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta principale.

Nella sezione "EnteVersante" deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto, con l’indicazione del mese e dell’anno in cui lo stesso soggetto ha liquidato i redditi, da inserire nell’elemento "AnnoMeseErogazione".

L’elaborazione di un elemento V1, causale 7 codice motivo utilizzo 2 è necessaria quando il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla gestione pubblica.

Non lo è, invece, nei casi in cui il sostituto di imposta principale ha inserito i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce mensili.

Negli altri seguenti casi deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1:

  • nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della gestione pubblica;
  • quando le operazioni di conguaglio previdenziale sono effettuate nel corso dell’anno, entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro o entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei contributi.

Conguaglio INPS dati, anno 2019: sanzioni e certificazione unica

Le sanzioni per l’adempimento tardivo delle operazioni sono previste dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000, ovvero la legge finanziaria del 2001.

Tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della CU 2020 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS – lavoratori subordinati gestione pubblica.

La documentazione deve essere compilata dai sostituti di imposta che erogano direttamente le somme al lavoratore anche se non sono parte del rapporto di lavoro del dipendente.

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