Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2023

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano le istruzioni INPS per il conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali 2023. Nel documento di prassi tutte le scadenze e i chiarimenti su elementi variabili della retribuzione, massimale contributivo, fringe benefit e altro per i datori di lavoro non agricoli

Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2023

Contributi INPS: arrivano le istruzioni per determinare il conguaglio di fine anno 2023.

Nel documento di prassi pubblicato il 20 dicembre l’Istituto illustra i diversi criteri da rispettare per effettuare le operazioni di conguaglio relative al 2023 e finalizzate alla quantificazione corretta dell’imponibile contributivo.

Sono compresi tra questi anche gli elementi variabili della retribuzione, il massimale contributivo e pensionabile, il contributo aggiuntivo IVS dell’1 per cento, i fringe benefit e i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria con relativa rivalutazione.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio con la denuncia di competenza di dicembre 2023 o gennaio 2024. Per le operazioni relative ala TFR è disponibile anche la denuncia di febbraio 2024.

Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2023

L’INPS tramite la circolare n. 106, pubblicata sul sito il 20 dicembre 2023, fornisce le istruzioni per il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali di fine anno 2023, individuando tutti i casi che incidono sulla base contributiva.

Il documento fornisce in primo luogo le date di riferimento per l’adempimento. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in questione sia attraverso la denuncia UNIEMENS di competenza del mese di dicembre 2023, sia con quella di competenza di gennaio 2024.

Nello specifico, le date di scadenza da rispettare sono:

  • 16 gennaio 2024, per la denuncia di dicembre 2023;
  • 16 febbraio 2024, per la denuncia di gennaio 2024.

Inoltre, per i datori di lavoro che effettuano i versamenti del TFR al Fondo di Tesoreria è possibile effettuare il conguaglio anche nella denuncia di febbraio 2024, con scadenza dei pagamenti il 16 marzo, senza ulteriori oneri.

Resta, però, fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Conguaglio contributi INPS di fine anno 2023: gli elementi variabili della retribuzione

Come di consueto, il documento di prassi fornisce anche le istruzioni relative all’imputazione degli elementi variabili della retribuzione. Si tratta nello specifico di:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore);
  • prestiti ai dipendenti;
  • indennità di cassa;
  • congedi parentali.

L’Istituto sottolinea che se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre alcun accorgimento, mentre nel caso in cui l’assunzione sia avvenuta nel mese di dicembre e la retribuzione è corrisposta a gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS, valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”.

Tutti questi elementi sono imputati alla posizione assicurativa e contributiva di dicembre, mentre, ai fini del regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2024.

“Anche ai fini della Certificazione Unica 2024 e della presentazione della dichiarazione tramite il modello 770/2024, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2023.”

Contributi INPS di fine anno 2023: applicazione del massimale

Per il 2023, in seguito alla rivalutazione annuale effettuata dall’ISTAT sulla base all’indice dei prezzi al consumo, il massimale per la base contributiva e pensionabile è stato fissato a 113.520 euro.

Lo stesso massimale si applica anche per l’aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), compresa quella aggiuntiva dell’1 per cento.

Oltre questo limite, la retribuzione non è soggetta al prelievo contributivo. Se il lavoratore lo supera il datore di lavoro dovrà evidenziarlo nel flusso UNIEMENS del mese di riferimento.

Se il lavoratore ha avuto in un anno più rapporti con datori di lavoro diversi, oppure rapporti simultanei, le retribuzioni saranno cumulate tra di loro.

Il massimale non è frazionabile a mese e resta lo stesso anche quando l’anno viene retribuito solo in parte.

Non sono calcolate ai fini del massimale le collaborazioni coordinate e continuative, con iscrizione alla Gestione separata.

Conguaglio INPS di fine anno 2023: contributo aggiuntivo IVS all’1 per cento

Per quanto riguarda i regimi pensionistici con aliquote a carico dei lavoratori inferiori al 10 per cento, il decreto legge n. 384/1992 ha stabilito che i lavoratori devono versare il contributo dell’1 per cento eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per il 2023 tale limite è pari a 52.190 euro, 4.349 euro mensili.

Gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2023 nel caso in cui gli adempimenti contributivi siano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2024. Nel flusso UNIEMENS bisogna compilare l’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “Datiretributivi”.

Conguaglio contributi INPS 2023: monetizzazione delle ferie

Per quanto riguarda la monetizzazione delle ferie, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sui compensi erogati ai dipendenti in qualità di ferie non godute, i quali vanno versati nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi.

L’obbligo contributivo, sottolinea l’INPS, non preclude al lavoratore il diritto di fruire delle ferie, che può essere esercitato anche successivamente al pagamento.

In questo caso, il datore di lavoro può recuperare quanto già versato, riducendo in misura proporzionale la base imponibile dell’anno o del mese al quale è stato imputato.

Il datore di lavoro può modificare in diminuzione l’imponibile assoggettato a contribuzione, e recuperare quanto versato, utilizzando la specifica variabile retributiva con la causale “FERIE del flusso UNIEMENS. Il diritto al rimborso scatta nel momento in cui il dipendente inizia a godere delle ferie.

Conguaglio contributi INPS 2023: fringe benefit e auto aziendale a uso promiscuo

Il Decreto Lavoro ha introdotto per il 2023 un nuovo limite massimo di esenzione da tassazione per i fringe benefit, ampliando le tipologie di benefici concessi ai lavoratori dipendenti con figli.

Nello specifico, per questa particolare tipologia di lavoratori e lavoratrici la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è elevata a 3.000 euro. Sono incluse le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Le modalità di esposizione e relative istruzioni sono state fornite nei messaggi INPS n. 3884/2023 e n. 4027/2023.

Rientra tra i fringe benefit anche l’auto aziendale a uso promiscuo, che il dipendente può usare sia a lavoro sia al di fuori dell’orario, come suo veicolo personale. Auto e moto sono soggette a contribuzione e a tassazione fiscale assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Tale valore viene stabilito assumendo come parametro una percorrenza convenzionale di 15.000 km, cui l’ACI ha attribuito un prezzo. Il valore dell’auto si calcola in percentuale rispetto alle emissioni, più sono alte, più sarà alta la percentuale applicabile al prezzo convenzionale stabilito dall’ACI, e di conseguenza il reddito imponibile del lavoratore:

  • 25 per cento, per emissioni di anidride carbonica inferiori a 60g/km;
  • 30 per cento, per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km;
  • 50 per cento, comprese tra 160 e 190 g/km;
  • 60 per cento, superiori a 190 g/km.

Se il veicolo è stato assegnato in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati prima del 30 giugno 2020, si applica la percentuale del 30 per cento.

Conguaglio contributi INPS 2023: mance elargite ai lavoratori

Novità in introdotta nel 2023 dalla Legge di Bilancio è il regime fiscale e previdenziale agevolato in relazione alle mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Queste, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Inoltre, per quanto riguarda l’imposizione contributiva queste sono:

“escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.”

Il regime agevolato, dunque, si applica alle mance percepite da lavoratori e lavoratrici con reddito non superiore a 50.000 euro. (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2023).

I datori di lavoro interessati dovranno utilizzare la variabile contributiva “MANCE per recuperare l’importo relativo alle mance oggetto dell’agevolazione e la variabile “MANDIM” nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza del massimale.

Conguaglio contributi INPS 2023: prestiti ai dipendenti

Un’altra novità per il 2023 riguarda la modifica al criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.

La recente legge di conversione del decreto anticipi, n.191/2023, prevede che al posto del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno:

“in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito.”

Inoltre, l’importo degli interessi è calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Conguaglio contributi INPS 2023: versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

Il trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria deve essere versato dalle aziende con più di 50 dipendenti costituite dopo il 31 dicembre 2006.

Queste devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Il tasso di rivalutazione non può essere inferiore all’1,5 per cento. Sulle quote rivalutate i datori di lavoro devono versare l’imposta sostitutiva del 17 per cento (articolo 1, comma 623, legge n. 190/2014).

“Entro il mese di dicembre 2023, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2024, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.”

Le imprese che, invece, si sono costituite nel corso del 2023, ed entro dicembre hanno raggiunto i 50 dipendenti, potranno trasmettere la dichiarazione contributiva con la denuncia UNIEMENS di febbraio 2023.

Per tutti gli altri dettagli sul conguaglio di fine anno dei contributi INPS si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 106/2023.

INPS - Circolare n. 106 del 20 dicembre 2023
Conguaglio di fine anno 2023 dei contributi previdenziali e assistenziali

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