Congedo Covid quarantena dei figli anche per attività extrascolastiche: come fare domanda

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Congedo Covid quarantena dei figli: come fare domanda e in quali casi? Anche per contatti extrascolastici, come attività sportive, corsi di musica e di lingua, e per la sospensione della didattica in presenza. Le risposte arrivano dall'INPS con la circolare numero 121 del 21 novembre 2020.

Congedo Covid quarantena dei figli anche per attività extrascolastiche: come fare domanda

Congedo Covid per la quarantena dei figli, come fare domanda e in quali casi? Dall’evoluzione della misura alle modalità di domanda, con la circolare numero 132 del 20 novembre 2020, l’INPS fornisce nuove risposte sul tema. Possibilità prevista anche per contatti extrascolastici, come attività sportive, corsi di musica e di lingua, e per la sospensione della didattica in presenza.

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli che i lavoratori dipendenti possono utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, a seguito di contatto all’interno del plesso scolastico, è stato introdotto dall’articolo 5 del DL numero 11 dell’8 settembre 2020.

Numerose, poi, sono state le modifiche introdotte sulla misura:

  • la conversione in legge del DL Agosto, approvata il 13 ottobre 2020, ha abrogato il DL numero 111 del 2020 e ha disposto, con l’introduzione dell’articolo 21-bis nel decreto-legge n. 104/2020, una nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica, concedendo la a possibilità di utilizzare il congedo in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico;
  • il Decreto Ristori ha portato a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo della quarantena disposta, riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la possibilità di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • inoltre sempre il Decreto Ristori ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo per la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente fino a 14 anni.

In attesa di ulteriori indicazioni anche sulle modifiche del Decreto Ristori bis, l’INPS con la circolare numero 132 del 20 novembre 2020 chiarisce le novità introdotte.

Congedo Covid quarantena dei figli, come fare domanda e in quali casi?

I chiarimenti dell’Istituto riguardano altri due casi in cui è possibile richiedere il congedo Covid per la quarantena dei figli oltre l’eventualità di un contatto avvenuto a scuola, ovvero:

  • svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture come palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, ma anche all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Sul primo punto si chiarisce che è possibile beneficiare del congedo Covid per quarantena dei figli solo dal 14 ottobre in poi, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Agosto, ed è comunque necessario che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Nel caso, invece, della sospensione della didattica il congedo risulta accessibile dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020.

Il testo specifica:

“Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche”.

Nuovi casi di congedo Covid per quarantena scolastica dei figliPeriodo di riferimentoDocumenti necessariModalità di domanda
Attività extrascolastiche Dal 14 ottobre in poi Provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente Servizio online INPS attivo
DAD in seguito a sospensione della didattica in presenza Dal 29 ottobre 2020 Provvedimento di sospensione della didattica Servizio online INPS da attivare

Congedo Covid quarantena dei figli, quali sono i casi di incompatibilità?

L’ultima comunicazione diffusa dall’INPS, poi, rimanda alla circolare numero 116/2020 per i casi di compatibilità o incompatibilità di congedo Covid per la quarantena dei figli, ma ribadisce alcune regole generali:

  • contemporaneo svolgimento da parte dell’altro genitore di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14;
  • fruizione contemporanea da parte dell’altro genitore del congedo per quarantena scolastica del figlio;
  • mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

Sul punto arriva un chiarimento importante che riguarda l’eventualità di un altro figlio avuto da un altro rapporto:

“Pertanto, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso”.

Viene precisato, inoltre, che la fruizione del congedo è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Congedo Covid per quarantena dei figli, come presentare domanda all’INPS?

Verificata la possibilità di richiedere il congedo Covid per la quarantena dei figli, è necessario trasmettere la domanda all’INPS in modalità telematica:

  • tramite il portale web, con una delle seguenti credenziali:
    • codice PIN rilasciato dall’Istituto;
    • SPID;
    • CIE;
    • CNS;
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
  • fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati.

La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, ma dichiarando: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.

Al momento il servizio online INPS è stato aggiornato con l’estensione del congedo di quarantena scolastica del figlio convivente disposta dalla Dipartimento di prevenzione della ASL per un contatto nell’ambito dello svolgimento di attività extrascolastiche sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Mentre si attendono ancora le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente che potrà essere comunque richiesta, appena pronta l’applicazione, per periodi a partire dal 29 ottobre 2020.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare INPS numero 132 del 20 novembre 2020.

INPS - Circolare numero 132 del 20 novembre 2020
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Variazioni al piano dei conti.

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