Commercialisti: c’è differenza tra data di iscrizione all’albo e anzianità

Francesco Rodorigo - Commercialisti ed esperti contabili

Il CNDCEC ha chiarito, nel pronto ordine n. 3 dell'11 aprile 2022, la differenza, nel caso di passaggio da Albo ad Elenco, tra data di iscrizione e data di anzianità effettiva. La prima concerne le date rilevanti per il calcolo dell'anzianità a partire dalla prima iscrizione, la seconda una data che si determina aggiungendo ai periodi di iscrizione la durata di eventuali interruzioni.

Commercialisti: c'è differenza tra data di iscrizione all'albo e anzianità

Nel pronto ordine n. 3 dell’11 aprile 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiarito la differenza tra e il campo “data di iscrizione” ed il campo “data di decorrenza dell’anzianità effettiva” entrambe presenti nell’albo.

Il primo deve contenere le date rilevanti per il calcolo dell’anzianità a partire dalla prima iscrizione, il secondo, invece, deve specificare una data ricavata aggiungendo ai periodi di iscrizione la durata di eventuali interruzioni.

Questo calcolo dell’anzianità deve essere effettuato solamente per il passaggio, nella stessa sezione, da albo ad elenco o viceversa a partire dal 1° gennaio 2008, data di istituzione dell’albo unico.

L’iscrizione all’elenco speciale, comunque, può essere equiparata a quella dell’Albo nel calcolo dell’anzianità.

Commercialisti: c’è differenza tra data di iscrizione all’albo e data di anzianità

Il CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha fornito, nel pronto ordine n. 3 dell’11 aprile 2022, indicazioni in merito alla necessità di specificare nell’albo la “data di iscrizione” e la “data di anzianità”.

La sezione “data di iscrizione” contiene le date rilevanti per il calcolo dell’anzianità a partire dalla prima iscrizione, mentre il campo “data di decorrenza dell’anzianità effettiva” contiene una data che viene determinata dalla somma dei periodi di iscrizione e la durata degli eventuali periodi di interruzione.

In particolare, si chiedeva al Consiglio, se queste due date potessero essere uguali nel caso di un passaggio dall’albo all’elenco e in questo modo riportare solamente la data di prima iscrizione, senza specificare la data del passaggio.

Gli articoli 34 e 35 del decreto Legislativo n. 139 del 2005 specificano le disposizioni relative al contenuto dell’albo e dell’elenco speciale, oltre che i criteri da seguire per il calcolo dell’anzianità di iscrizione. Nello specifico:

“2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell’Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell’Albo nella medesima Sezione hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un’altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l’anzianità derivante da quest’ultima iscrizione.” (Dlgs n. 139/2005)

La costituzione dell’Albo unico ha portato alla delibera del 4 e 5 giugno 2008, da parte del Consiglio, riguardante il conteggio dell’anzianità di servizio nel caso di diversi periodi di iscrizione all’Albo e all’Elenco, da parte dello stesso soggetto. Tramite questa delibera il consiglio ha disposto che nel calcolo dell’anzianità di servizio, l’iscrizione all’elenco speciale può essere equiparata all’iscrizione all’albo.

La somma dell’anzianità che deriva dall’iscrizione nell’albo e nell’elenco speciale è obbligatoria solamente per i passaggi di una stessa sezione da albo ad elenco e viceversa a partire dal 1° gennaio 2008.

Commercialisti: data di iscrizione all’albo e data di anzianità, i casi analizzati

In pratica, un iscritto che sia passato dall’albo all’elenco speciale dovrà inserire nel campo “data di iscrizione” sia la data relativa alla prima iscrizione, sia quella del passaggio all’elenco speciale.

Nel campo “data di decorrenza dell’anzianità effettiva” dovrà inserire la data originaria di iscrizione all’albo.

Il CNDCEC mostra come esempio due casi portati alla loro attenzione, relativi all’iscrizione prima e dopo l’unificazione:

  • per l’iscritto all’Albo prima dell’unificazione il 24 gennaio 1994 e trasferito all’Elenco Speciale il 26 maggio 2015, si dovrà riportare nel campo “data di iscrizione” dell’albo “iscritto dal 24 gennaio 1994 al 25 maggio 2015” e nel campo “data di iscrizione” dell’elenco speciale “iscritto dal 26 maggio 2015”. Nel campo “data di decorrenza dell’anzianità effettiva” dell’albo e dell’elenco sarà presente la dizione “iscritto dal 24 gennaio1994”;
  • per l’iscritto all’Albo il 04 maggio 2011 e trasferito all’Elenco Speciale il 23 novembre 2020 si dovrà riportare nel campo “data di iscrizione” dell’albo “iscritto dal 04 maggio 2011 al 22 maggio 2020” e nel campo “data di iscrizione” dell’elenco speciale “iscritto dal 23 maggio 2020”. Nel campo “data di decorrenza dell’anzianità effettiva” dell’albo e dell’elenco sarà presente la dizione “iscritto dal 04 maggio 2011”.

Questo, dunque, è il criterio che si applica per la compilazione dei campi “data di iscrizione all’albo” e “data di anzianità” nel passaggio da albo a elenco o viceversa.

CNDCEC - Pronto ordine n. 3 dell’11 aprile 2022
Risposta al quesito sui campi «data di iscrizione» e «data di anzianità» in caso di passaggio da albo ad elenco.

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