Cassa integrazione in deroga, tra ritardi e complessità: l’iter delle aziende plurilocalizzate

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione in deroga, tra ritardi e iter complessi: il caso delle aziende plurilocalizzate con sedi in 5 o più Regioni diverse. Dopo la domanda al Ministero del Lavoro, comincia la procedura INPS: le istruzioni da seguire nella circolare numero 58 del 7 maggio 2020.

Cassa integrazione in deroga, tra ritardi e complessità: l'iter delle aziende plurilocalizzate

Cassa integrazione in deroga, tra ritardi e complessità: per le aziende plurilocalizzate con sedi in 5 o più Regioni diverse, l’iter parte con la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per poi proseguire con la procedura INPS. Sono diversi i passaggi da effettuare e le autorizzazioni da attendere.

Dopo le istruzioni arrivate a inizio aprile dal Ministero guidato da Nunzia Catalfo, l’Istituto, con la circolare numero 58 del 7 maggio 2020, chiarisce come procedere: per i datori di lavoro la strada per la CIGD è tortuosa e le istruzioni da seguire sono un puzzle da ricomporre.

INPS - Circolare numero 58 del 7 maggio 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo
2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell’8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome.

Cassa integrazione in deroga, tra ritardi e complessità: l’iter delle aziende plurilocalizzate

La cassa integrazione in deroga per coronavirus segue le regole e le eccezioni stabilite dal DL Cura Italia per far fronte alla crisi epidemiologica.

In linea generale la CIGD deve essere richiesta alla Regione di riferimento, secondo le modalità stabilite, e successivamente all’INPS.

Nel caso delle aziende plurilocalizzate, e quindi che hanno sedi operative in 5 o più Regioni, la prima richiesta deve essere presentata al Ministero del Lavoro.

Nella circolare numero 8 dell’8 aprile, le istruzioni. Bisogna richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali tramite il portale CIGS Online utilizzando la causale “Covid 19 - deroga” e le domande devono essere corredate dalla documentazione che segue:

  • accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dell’articolo 1, del D.L. n. 18/2020, (l’obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti);
  • elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emergano le seguenti informazioni:
  • la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo;
  • i dati relativi all’azienda, per cui è possibile utilizzare un excel preimpostato dal Ministero del Lavoro, ovvero:
    • denominazione;
    • natura giuridica;
    • indirizzo della sede legale;
    • codice fiscale;
    • numero matricola INPS;
    • i dati anagrafici del rappresentante legale;
    • i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
    • la causale di intervento per l’accesso al trattamento;
    • il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Dopo questo primo step necessario, entra in gioco l’INPS, come si legge nella circolare numero 58 del 2020, diffusa il 7 maggio dall’Istituto.

“Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con il richiamato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del limite di spesa programmato che, per l’anno 2020, è al momento pari a 120 milioni di euro.

Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. Si ricorda che il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell’autorizzazione”.

Per avere un quadro completo delle istruzioni da seguire, infatti, è necessario fare riferimento anche a quest’ultimo documento che illustra come procedere nella seconda fase del complesso iter che riguarda le aziende plurilocalizzate che devono richiedere la cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione in deroga, tra ritardi e complessità: istruzioni INPS per le aziende plurilocalizzate

Dopo l’emanazione del decreto ministeriale, l’azienda è tenuta a inviare all’INPS la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del ticket indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale.

La circolare specifica i codici con cui vengono censiti i decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga:

  • codice intervento “667”;
  • nuovo codice evento “672”.

Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS.

A questo punto l’azienda deve attendere una nuova autorizzazione, questa volta da parte dell’INPS che la invia tramite PEC.

Come evidenziato dalla circolare, “solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti [...]. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

Dopo aver ricevuto il nuovo provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro devono inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, utilizzando il modello SR41 semplificato perché le Strutture territoriali possano erogare le prestazioni ai lavoratori.

In particolare la circolare numero 58 del 2020 specifica:

“Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.

Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.

Si tratta di un iter particolarmente complesso per le aziende plurilocalizzate che devono accedere alla cassa integrazione in deroga, già al centro delle polemiche per i ritardi che si sono riscontrati.

A sottolineare l’importanza cruciale dei tempi, infatti, è anche lo stesso Istituto che nel documento del 7 maggio 2020 sottolinea:

“Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro”.

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