Cassa integrazione 2022, contributi ordinari e addizionali: istruzioni INPS tra conferme, novità e riduzioni

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione 2022, arrivano le istruzioni INPS sui contributi ordinari e addizionali dovuti dai datori di lavoro. Nel messaggio numero 637 del 9 febbraio le indicazioni su CIGO, CIGS e FIS tra conferme, novità e riduzioni.

Cassa integrazione 2022, contributi ordinari e addizionali: istruzioni INPS tra conferme, novità e riduzioni

Cassa integrazione 2022, sulla scia delle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio continuano ad arrivare le istruzioni dall’INPS per orientarsi tra le regole di riferimento.

Sotto la lente di ingrandimento questa volta i contributi ordinari e addizionali dovuti per CIGO, cassa integrazoine ordinaria, CIGS, cassa integrazione straordinaria, FIS, Fondi di integrazione salariale.

Tra conferme delle regole già in vigore e novità introdotte dall’ultima Manovra approvata, le indicazioni sono contenute nel messaggio numero 637 del 9 febbraio 2022.

Cassa integrazione 2022, contributi ordinari CIGS tra conferme e novità

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del D.lgs n. 148/2015 per la cassa integrazione straordinaria.

Su questo fronte, in fatti, la riforma degli ammortizzatori sociali non ha introdotto particolari modifiche.

In linea generale, quindi, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento di una contribuzione di finanziamento pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali suddivisa come segue:

  • lo 0,60 per cento risulta a carico dei datori di lavoro;
  • lo 0,30 per cento a carico del lavoratore.

Esiste, però, un’eccezione per il 2022: i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento dello 0,27 per cento dell’imponibile contributivo.

Cassa integrazione 2022, contributi ordinari FIS: le novità della Legge di Bilancio

Regole particolari per il 2022 sono previste anche per le aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale.

Su cui il messaggio INPS n. 637 del 9 febbraio 2022 specifica:

“A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano”.

In linea generale dal 1° gennaio il FIS è finanziato da un contributo ordinario che varia in base alle dimensioni dell’azienda:

  • pari allo 0,5 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • pari allo 0,8 per cento per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Le aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e di un terzo.

Allo stesso tempo, però, la Legge di Bilancio ha previsto solo per il 2022 una riduzione dei contributi di finanziamento dovuti. Anche la misura dell’agevolazione cambia in base al numero di dipendenti del datore di lavoro.

Tipologia di datori di lavoroContribuzione dovuta nel 2022
Datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti 0,15 per cento dell’imponibile contributivo (0,50 - 0,35)
datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti 0,55 per cento dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,25)
datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti 0,69 per cento dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,11)
per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti 0,24% per cento dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,56)

Cassa integrazione 2022, contributi addizionali per CIGO e CIGS

Per quanto riguarda i contributi addizionali, sia per la cassa integrazione ordinaria che straordinaria restano confermate per il 2022 le regole previste dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Stando a quanto stabilito dalla norma, le imprese che presentano domanda di accesso alla CIGO o alla CIGS devono versare i seguenti importi:

  • 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12 per cento oltre il limite precedente e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15 per cento oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

La riforma degli ammortizzatori sociali, però, porta delle novità per il futuro. Dal 1° gennaio 2025, infatti, è prevista una riduzione sulla contribuzione addizionale per i datori di lavoro che non abbiano beneficiato dei trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo di accesso alla CIG.

Le percentuali si riducono come segue:

  • 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9 per cento oltre le 52 settimane e fino a 104 in un quinquennio mobile.

Cassa integrazione 2022, contributi addizionali per le prestazioni del FIS

Regole simili valgono per i contributi addizionali connessi all’utilizzo delle prestazioni del FIS, Fondo di Integrazione Salariale.

Viene confermata per il 2022 la contribuzione pari al 4 per cento delle retribuzioni perse, ma dal 2025 entrano in gioco le riduzioni:

Si evidenzia, tuttavia, che il comma 8-bis – introdotto, nel sopra richiamato articolo 29, dall’articolo 1, comma 207, lettera f), della legge di Bilancio 2022 – prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% “a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.

In questi casi, quindi, il contributo addizionale sarà pari al 2,4 per cento della retribuzione persa.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

L’INPS specifica:

“Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro”.

Allo stesso modo nel periodo transitorio, in attesa dei decreti interministeriali di adeguamento si fa riferimento alla disciplina del FIS.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del messaggio numero 637 del 9 febbraio 2022.

INPS - Messaggio numero 637 del 9 febbraio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Aspetti contributivi

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