Capitalizzazione imprese: le misure di sostegno nel Decreto Rilancio

Novità anche per la capitalizzazione delle imprese tra gli strumenti del Decreto Rilancio, pubblicato il 19 maggio 2020 in Gazzetta ufficiale. Tra le principali misure il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, previsti anche contributi a fondo perduto.

Capitalizzazione imprese: le misure di sostegno nel Decreto Rilancio

Capitalizzazione imprese, è questa la direzione del Capo I, Titolo II, del Decreto Rilancio.

Si va verso politiche di sostegno del comparto aziendale, normando una serie di misure estremamente significative che tenteranno di ricostruire il patrimonio di quelle realtà che ad oggi hanno risentito della crisi causata dall’emergenza COVID-19.

Di particolare importanza tra le novità del testo del DL n. 34/2020, il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Previsti, poi, anche dei contributi a fondo perduto che possono essere richiesti in particolari condizioni.

Capitalizzazione imprese: rafforzamento patrimoniale dei soggetti di medie dimensioni

Il legislatore con l’art. 26, rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, ha voluto dare un forte slancio al rafforzamento patrimoniale del tessuto economico italiano per lo più formato da piccole medie-imprese.

Si prevede, infatti, con il Decreto Rilancio un credito d’imposta per rafforzare il capitale delle medie imprese.

La misura ha riservato alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative la possibilità di ottenere un credito d’imposta pari al 20% del conferimento effettuato per l’aumento del capitale sociale.

I requisiti da soddisfare per poter beneficiare di tale agevolazione sono i seguenti:

  • l’aumento di capitale deve essere deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020;
  • deve essere un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
  • devono presentare un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR, relativi a:
    • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attività’ dell’impresa;
    • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non potranno beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, o comunque sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L’investimento massimo del conferimento in denaro non può eccedere euro 2.000.000.

Risulta importante, infine, sottolineare che nel caso in cui prima del 1° gennaio 2024 dovesse essere compiuta, in qualsiasi forma, da parte della società oggetto del conferimento in denaro, distribuzione di riserve, tale scelta comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Capitalizzazione imprese: contributi a fondo perduto

Tra le altre misure di sostegno più importanti vi è sicuramente quanto contenuto nell’art. 25 del decreto Rilancio, il quale stabilisce i requisiti che devono rispettare le imprese, i professionisti e i titolari di reddito agrario per poter ottenere questo tipo di incentivo alla ristrutturazione economico-patrimoniale della loro attività.

Il contributo a fondo perduto, come specificato nel comma 1 dell’art. 25 è rivolto ai «soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19”, (in particolare ai) soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA».

La condizione primaria da rispettare per poter richiedere tale tipologia di contributo è l’esser “stati colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19”, è importante quindi capire come il legislatore permette l’individuazione certa di tale evidenza.

Il comma 4 dell’art. 25 prevede che la spettanza di tale contributo sia subordinata al verificarsi di alcune condizioni, nel dettaglio espone infatti che “l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.

L’importo del contributo ottenibile sarà determinato partendo dalla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e il suo speculare riferibile all’anno precedente, applicando a tale risultato una percentuale.

Cercando di schematizzare tale assunto, si avrà un contributo a fondo perduto determinato eseguendo la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, applicando poi le seguenti percentuali:

  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi afferenti a reddito agrario e lavoratori autonomi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati afferenti a reddito agrario lavoratori autonomi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati afferenti a reddito agrario lavoratori autonomi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto sarà comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, senza dimenticare che non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

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