Brexit, conseguenze per lavoratori e cittadini? I chiarimenti INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Brexit, conseguenze per lavoratori e cittadini? Arrivano i chiarimenti INPS su pensioni, disoccupazione e altre prestazioni gestite dall'Istituto: nulla cambia fino al 31 dicembre 2020. Ma dal 2021 il futuro è incerto. I dettagli nella circolare numero 16 del 4 febbraio 2020.

Brexit, conseguenze per lavoratori e cittadini? I chiarimenti INPS

Brexit, conseguenze per lavoratori e cittadini? Arrivano i chiarimenti INPS su pensioni, su altre prestazioni come disoccupazione, malattia, maternità e paternità, e sui distacchi di lavoratori all’estero: nulla cambia fino al 31 dicembre 2020. Dopodiché l’Istituto non si sbilancia: il futuro è incerto.

Dal 1° febbraio il Regno Unito è fuori dall’Unione Europea: l’uscita ha segnato l’inizio di un periodo di transizione, che termina il 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione in materia di sicurezza sociale continua ad applicarsi al Regno Unito.

Si tratta di una sorta di garanzia per i cittadini comunitari che si trovano sul territorio inglese e per i cittadini inglesi che si trovano in altri paesi.

Nella circolare INPS numero 16 del 4 febbraio 2020 le istruzioni operative da seguire in questo periodo di transizione e una precisazione da parte dell’Istituto:

“Ad oggi non è possibile fornire istruzioni relative al periodo successivo al 31 dicembre 2020, in assenza di un quadro giuridico certo di riferimento”.

Per alcune prestazioni sarà possibile presentare domanda anche a partire dal 2021, ma solo per eventi, situazioni, condizioni che si sono verificate fino all’ultimo giorno del periodo di transizione della Brexit.

INPS - Circolare numero 16 del 4 febbraio 2020
BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall’Unione europea.

Brexit, conseguenze per lavoratori e cittadini? I soggetti interessati

L’accordo di recesso e il periodo di transizione stabilito, che permette di applicare ancora la normativa comunitaria, interessa i cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, i loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell’Unione e/o che risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell’Unione.

Riguarda, inoltre, anche gli apolidi, i rifugiati e i cittadini di Paesi terzi, compresi i loro familiari e superstiti, a patto che soddisfino le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859/2003. E tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell’Unione europea.

La circolare INPS numero 16 del 4 febbraio 2020 passa a rassegna i cittadini interessati e fornisce istruzioni sulle diverse prestazioni: tutto resta com’era, ma solo per un anno. Domina l’incertezza, invece, sulle conseguenze della Brexit a partire dal 2021.

Brexit, conseguenze per lavoratori e cittadini? Istruzioni INPS sulle pensioni

Fino al 31 dicembre 2020 non cambiano le regole per la totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche nel caso in cui la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.

Il testo specifica:

“Infine, si ritiene opportuno sottolineare che, anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria (cfr. il messaggio n. 2490/2015), nonché quello dei cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (cfr. il messaggio n. 4449/2013), sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020”.

Nessuna variazione sulle regole che riguardano maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo: a prescindere dalla Brexit, sono trattamenti inesportabili.

Brexit, conseguenze su malattia, maternità e paternità? I chiarimenti INPS

Anche per le prestazioni a sostegno del reddito, e in particolare per la disoccupazione, prestazioni familiari, la malattia e la maternità, per i cittadini comunitari e del Regno Unito, è prevista l’estensione della validità dei regolamenti comunitari fino al 31 dicembre 2020.

Resta in vigore per tutto il periodo transitorio della Brexit uno dei principi fondamentali del diritto comunitario sulla sicurezza sociale: la totalizzazione dei periodi assicurativi necessari per il raggiungimento del requisito previsto per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale.

Questo principio si applica a tutti i periodi assicurativi maturati fino al 31 dicembre 2020 e si riferisce:

  • alle domande presentate prima della data spartiacque e in corso di trattazione;
  • alle domande presentate successivamente, sempre che facciano riferimento a situazioni verificatesi prima di tale data.

Sono queste le regole che valgono anche per gli cittadini comunitari, mentre nel caso di cittadini di Paesi terzi è necessario continuare ad applicare il regolamento numero 859 del 2003.

Sulle prestazioni familiari, l’INPS aggiunge:

“Qualora il diritto alle prestazioni familiari previste dalla normativa italiana (ANF e AF) sorga, nei confronti di un cittadino britannico, in virtù di un rapporto di lavoro in essere o sulla base di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 e relative ai periodi in corso e antecedenti a tale data, nel limite dei 5 anni previsti dalla normativa italiana, il diritto alle prestazioni familiari italiane verrà valutato secondo le citate norme di coordinamento”

Brexit, conseguenze sulla disoccupazione? le istruzioni INPS

Anche per quanto riguarda la disoccupazione il periodo transitorio della Brexit termina il 31 dicembre 2020. Fino alla fine dell’anno continuano ad applicarsi i principi che seguono:

  • totalizzazione dei periodi assicurativi;
  • esportabilità delle prestazioni di disoccupazione;
  • erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e transfrontalieri.

Fermo restando le regole dello Stato competente, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero della disoccupazione, si tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione del Regno Unito.

La circolare specifica:

“Si potranno totalizzare tali periodi solo quando la cessazione dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia. Per accertare il requisito previsto dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, si devono sommare ai periodi italiani solo i periodi risultanti nel Regno Unito i quali - se compiuti in Italia - sarebbero stati utili ai fini del diritto alle relative prestazioni”.

Inoltre i titolari di prestazione di disoccupazione che si recano nel Regno Unito, fino alla data del 31 dicembre 2020, potranno continuare ad avvalersi delle norme in materia di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione previste.

Allo stesso modo per i residenti in Italia che si recano a lavorare come stagionali o frontalieri nel Regno Unito, non cambia nulla.

Vigono le stesse condizioni e modalità di concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e ad altri lavoratori, diversi dai frontalieri, che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato diverso dallo Stato membro competente.

Infine, il periodo transitorio non comporta nessuna novità anche nel caso di distacchi di lavoratori all’estero.

Se per i prossimi 9 mesi il quadro delineato dall’INPS appare chiaro, appare difficile immaginare quali saranno le conseguenze della Brexit per cittadini e lavoratori a partire dal 1° gennaio 2021.

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