Bonus fiere 2022, istanza di rimborso entro la scadenza del 30 novembre: le istruzioni da seguire

Rosy D’Elia - Incentivi alle imprese

Bonus fiere 2022, istanza di rimborso tramite la piattaforma dedicata dal 10 novembre: le imprese che risultano nell'elenco dei beneficiari possono presentare la richiesta per ottenere le somme a cui hanno diritto, fino a 10.000 euro, entro la scadenza del 30 novembre. Le istruzioni da seguire nel decreto direttoriale MISE del 18 ottobre 2022.

Bonus fiere 2022, istanza di rimborso entro la scadenza del 30 novembre: le istruzioni da seguire

Bonus fiere 2022: le imprese che risultano nella graduatoria dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo previsto dal Decreto Aiuti possono presentare istanza di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia a partire dal 10 novembre 2022 alle ore 10.

Si ha tempo per inviare la domanda fino alla scadenza del 30 novembre alle ore 17: le istruzioni da seguire nel decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2022.

Per gli eventi che si terranno nel mese di dicembre sono previsti tempi più lunghi per l’invio della documentazione.

Bonus fiere 2022, istanza di rimborso dal 10 novembre per le imprese ammesse

Il bonus fiere 2022 è stato introdotto dall’articolo 25 bis della legge di conversione del Decreto Aiuti: le imprese che partecipano a eventi internazionali organizzate in Italia a partire dal 16 luglio e che rientrano nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno avuto la possibilità di richiedere un contributo per le spese di partecipazione fino a 10.000 euro.

Le domande si sono aperte lo scorso 9 settembre e le risorse, 34 milioni di euro, sono state richieste nel giro di poche ore. Sulla base delle istanze presentate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stilato l’elenco delle imprese che hanno diritto a ricevere il buono.

Per ottenere il pagamento, però, i soggetti ammessi devono presentare un’istanza di rimborso tramite la piattaforma dedicata a partire dal 10 novembre 2022 alle ore 10.

“Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica”.

Si legge nel decreto direttoriale MISE del 18 ottobre che fornisce le istruzioni da seguire per ottenere il contributo fino a 10.000 euro delle spese sostenute per la partecipazione agli eventi: dall’affitto degli spazi espositivi alle attività di promozione.

Bonus fiere 2022, istanza di rimborso entro la scadenza del 30 novembre: dati e documenti da presentare

Per procedere con la richiesta di pagamento del contributo ci sarà tempo fino alla scadenza del 30 novembre 2022 alle ore 17. Ma come specifica il decreto attuativo dello scorso agosto per gli eventi che si svolgono nel mese di dicembre c’è la possibilità di integrare la documentazione entro il 31 gennaio 2023.

Le imprese beneficiarie del bonus fiere 2022 nell’istanza di rimborso, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti, dovranno inserire i seguenti dati:

  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato e ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
  • i dati e le informazioni relative a spese e investimenti ammissibili, anche se sostenute prima del 16 luglio 2022;
  • i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni che configurano l’appartenenza ad una “impresa unica” in linea con il regolamento de minimis;
  • termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
  • l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
  • l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Alla domanda deve essere, poi, allegata anche la documentazione che segue:

  • copia del buono fiere rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
  • copia delle fatture utili ad attestare le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
  • documentazione per attestare l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture;
  • apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, le imprese che partecipano a eventi a dicembre possono inviare la documentazione entro il 31 gennaio 2023;
  • nel caso in cui sia previsto, una copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i cui estremi sono stati riportati nella domanda.

E inoltre, nel decreto direttoriale del 18 ottobre 2022, si legge:

“L’istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a euro 16,00 (sedici/00), opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli”.

Se la procedura va a buon fine e i controlli effettuati dal MISE danno esito positivo, il pagamento del bonus fiere 2022 viene effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario entro il 31 dicembre 2022.

Tutti i dettagli e le istruzioni sono contenute nel testo integrale del decreto direttoriale del 18 ottobre 2022.

Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Direttoriale del 18 ottobre 2022
Termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, previsto dell’articolo 25-bis del decreto aiuti e assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022.

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