Bonus baby sitter: le istruzioni INPS per le regioni rosse

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Bonus baby sitter, la circolare INPS numero 153 del 22 dicembre 2020 contiene le istruzioni per fruire del contributo massimo di 1.000 euro previsto dal decreto Ristori bis per le attività scolastiche chiuse in zona rossa.

Bonus baby sitter: le istruzioni INPS per le regioni rosse

Bonus baby sitter, con la circolare 153 del 22 dicembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni per beneficiare del contributo massimo di 1.000 euro per i periodi della chiusura delle attività scolastiche nelle zone rosse.

La misura è concessa ai lavoratori che non sono dipendenti, a patto che entrambi i genitori non usufruiscano di trattamenti di sostegno al reddito e non lavorino in modalità agile al 100%.

Il periodo preso in considerazione dalla misura del decreto Ristori bis è quello compreso tra il 9 novembre e il 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

Lo strumento per l’erogazione del bonus baby sitter è il Libretto Famiglia.

Bonus baby sitter: le istruzioni INPS per le regioni rosse

Il bonus baby sitter è al centro dellacircolare INPS numero 153 del 22 dicembre 2020.

INPS - Circolare numero 153 del 22 dicembre 2020
Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Con il documento di prassi l’istituto fornisce le istruzioni per beneficiare del contributo massimo di 1.000 euro per i periodi della chiusura delle attività scolastiche nelle zone rosse.

La misura messa a punto dal decreto Ristori bis, che è confluito nella legge di conversione del decreto Ristori, prevede l’agevolazione per le regioni che sono state inserite in zona rossa dalle varie ordinanze del Ministero della Salute.

Nello specifico il graduale inserimento ha seguito la seguente tabella di marcia:

  • 4 novembre: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;
  • 10 novembre: Provincia autonoma di Bolzano;
  • 13 novembre: Campania e Toscana;
  • 20 novembre: Abruzzo.

Le domande saranno accolte anche se al momento dell’inoltro le regioni dei richiedenti non si trovano in fascia rossa.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.

I genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle zone rosse potranno vedere accolte le domande se il figlio frequenta una scuola situata in zona rossa.

Il bonus viene erogato solo in presenza della sospensione delle attività scolastiche, ovvero per gli alunni delle classi seconda e terza media, e di conseguenza per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle zone rosse al momento della domanda.

Alla domanda deve essere allegato l’attestato di frequenza della scuola stessa rilasciato dal dirigente scolastico.

Come specifica la circolare INPS:

“possono richiedere il bonus in argomento le famiglie di minori disabili che frequentino scuole di ogni ordine e grado (ovvero scuole dell’infanzia, primaria e secondarie), per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.”

Bonus baby sitter: le categorie di lavoratori interessati dal bonus

Possono fare domanda per il bonus baby sitter i i genitori iscritti alla Gestione separata, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, e gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Tali soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Sono invece esclusi dalla misura i genitori lavoratori dipendenti, dal momento che sono già destinatari del congedo straordinario previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020.

La misura può essere erogata alternativamente ad entrambi i genitori. Tuttavia entrambi i genitori non devono lavorare al 100% in modalità agile, condizione che deve essere dichiarata dal genitore richiedente.

Non possono richiedere il bonus i nucleo familiare in cui sia presente un lavoratore che usufruisce degli strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un genitore disoccupato o non lavoratore.

I requisiti vengono devono essere auto dichiarati nel modello della domanda e devono essere verificati in fase di istruttoria dalla struttura INPS territorialmente competente.

Bonus baby sitter: come viene erogato

Il bonus per servizi di baby sitting viene erogato attraverso il Libretto Famiglia previsto dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il genitore e il prestatore devono, per prima cosa, registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali che si trova sul sito dell’INPS.

Dopo l’erogazione del bonus si dovrà rendicontare le prestazioni con le modalità previste nella circolare numero 44 del 2020 e nel messaggio numero 2350 dello stesso anno.

Il periodo preso in considerazione per l’agevolazione è quello compreso tra il 9 novembre 2020 e il 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per l’effettivo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno coincidere con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il documento di prassi specifica inoltre che:

“al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare, selezionando l’apposita opzione, l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitting Covid 19_dl 149/2020” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.”

Un paragrafo specifico della circolare, inoltre, fornisce chiarimenti sull’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con l’attività lavorativa occasionale connessa all’erogazione del bonus.

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