Bonus aggregazioni, tra i requisiti da rispettare per avere diritto all'agevolazione c'è l'indipendenza. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 194 del 18 marzo 2021, che si sofferma sulle condizioni per ottenere i vantaggi fiscali derivanti da un conferimento in una joint venture societaria.
Bonus aggregazioni, l’Agenzia delle Entrate ribadisce una delle condizioni per avere diritto all’agevolazione: deve essere rispettato il requisito dell’indipendenza.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 194 del 18 marzo 2021 che si concentra sui vantaggi fiscali derivanti da un conferimento in una joint venture societaria.
Il bonus aggregazioni non spetta se si verificano partecipazioni nella conferitaria detenute da due società del medesimo gruppo.
Il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria prende spunto dal caso concreto presentato dall’istante, che descrive l’intreccio societario e chiede la disapplicazione ai sensi del comma 6 dell’articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Bonus aggregazioni, senza l’indipendenza non se ne ha diritto
Il bonus aggregazioni è l’oggetto della risposta all’interpello numero 194 del 18 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 194 del 18 marzo 2021
- Articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34. Bonus aggregazioni.
In mancanza del requisito dell’indipendenza non si ha diritto all’agevolazione fiscale derivante da un conferimento in una joint venture societaria.
Anche in questo caso i chiarimenti prendono spunto dal caso presentato dall’istante, che descrive l’intreccio societario degli anni passati e chiede la disapplicazione ai sensi del comma 6 dell’articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dall’istante e motiva l’interpretazione riportata nel documento di prassi.
In primo luogo, però, richiama il quadro normativo di riferimento: a riproporre l’agevolazione è l’articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ovvero il decreto Crescita.
La norma in questione prevede il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione e del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento d’azienda, realizzata ai sensi dell’articolo 176 del TUIR.
Tale agevolazione era stata inizialmente introdotta dall’articolo 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, reiterata dall’articolo 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5.
Come spiega l’Agenzia delle Entrate, riportando quanto previsto dalla relazione illustrativa della norma, la ratio dell’agevolazione è quella:
"di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l’attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale".
In deroga al principio di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie, viene previsto il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti in bilancio nel caso di operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione ed imputati all’avviamento, oltre ai beni strumentali materiali e immateriali.
Il limite di importo è di 5 milioni di euro.
Concretamente viene stabilita una deduzione fiscale ai fini IRES ed IRAP, dei maggiori ammortamenti, che ha effetto sulle plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente a quattro periodi d’imposta.
Tra i requisiti oggettivi che le imprese coinvolte nell’operazione straordinaria devono rispettare ci sono i seguenti:
- le imprese devono essere operative da almeno due anni, ovvero devono aver svolto una effettiva attività commerciale nel biennio precedente l’effettuazione dell’operazione;
- devono essere fra loro indipendenti, nel senso che non devono far parte dello stesso gruppo societario;
- non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento, né controllate, anche indirettamente, secondo quanto riportato nell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile.
Bonus aggregazioni: il caso concreto
Il caso concreto presentato dall’istante riguarda due gruppi che hanno costituito nel 2020 una società partecipata al 18 e all’82 per cento.
Successivamente sono stati effettuati dei conferimenti dei rami aziendali per portare le partecipazioni al 40 e 60 per cento.
La società conferitaria ha richiesto la disapplicazione dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ovvero il decreto Crescita, dal momento che ritiene la cessione del 22 per cento non ostativa all’agevolazione.
Le due società sono due gruppi societari distinti che hanno dato luogo ad una terza società e la cessione della partecipazione, non farebbe venir meno l’assenza di rapporti tra i due gruppi e la ratio della norma.
L’Agenzia delle Entrate prende in considerazione il periodo precedente e verifica i requisiti oggettivi per avere diritto al bonus aggregazioni.
Viene richiamato il paragrafo 9 della circolare n. 16/E del 21 marzo 2007 in cui si spiega il fine antielusivo della norma che:
“vuole evitare che la società beneficiaria del «bonus aggregazioni» possa «trasferire» il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti, in tal modo raggirando le disposizioni di cui ai commi 242 e seguenti.”
Nel caso in esame la cessione di partecipazioni da parte di uno dei soci successivamente al conferimento potenzialmente agevolabile comporterebbe la decadenza dall’agevolazione al netto dell’attivazione della procedura prevista dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, anche se le due società avessero avuto dall’origine un rapporto del 40 e 60 per cento la conferitaria non avrebbe comunque avuto diritto al bonus.
A non essere soddisfatto è, infatti, il requisito dell’indipendenza. Il conferimento e la successiva cessione del 22 per cento escludono dall’agevolazione.
Nella parte finale del documento di prassi si legge, infatti:
“Si ritiene, infine, che, avendo le operazioni rappresentate di conferimento e di cessione di partecipazioni, ancorché successive, efficacia giuridica il ALFA esimo giorno (24 giugno 2020), la società conferitaria non possa ab origine beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 11 del decreto legge n. 34 del 2019 (c.d."bonus aggregazioni").”
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