Legge di Bilancio 2021: incentivi per l’aggregazione aziendale

Eleonora Capizzi - Bilancio e principi contabili

Incentivi per l'aggregazione aziendale in Legge di Bilancio 2021: il soggetto risultante da fusione o incorporante potrà trasformare in credito d'imposta parte delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in precedenza. L’intento è di favorire la nascita di realtà aziendali più strutturate e competitive.

Legge di Bilancio 2021: incentivi per l'aggregazione aziendale

La Legge di Bilancio 2021 all’attuale articolo 39 titolato “Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale", permette al soggetto risultante di trasformare in credito d’imposta una quota di attività.

Nello specifico, si tratta delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset - DTA) riferite a perdite fiscali e ad eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica), l’agevolazione che consente di dedurre dal reddito delle società una somma che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

È evidente l’ottica della norma della Legge di Bilancio: incoraggiare la competitività sul mercato premiando le realtà aziendali che decidono di incrementare le proprie dimensioni tanto da essere pronte ad operare nei mercati internazionali.

Legge di Bilancio 2021, incentivi per l’aggregazione aziendale. Chi sono i beneficiari?

È l’articolo 39 della Legge di Bilancio 2021, attualmente in fase di discussione alla Camera, ad introdurre nuovi incentivi per l’aggregazione di imprese.

In caso di fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda si consente di trasformare in credito d’imposta una quota delle DTA (attività per imposte anticipate) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somme delle attività dei soggetti che partecipano all’operazione di aggregazione.

Possono approfittare di tale agevolazione esclusivamente le società che risultano da operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 con l’avvertenza che ne possono beneficiare una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni effettuate.

I requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2021 sono stringenti:

  • tra tali soggetti non deve preesistere un’aggregazione anche solo de facto : sono escluse dal bonus, pertanto, le società controllate e le società controllanti, come quelle assoggettate ad un comune controllo, quelle che al momento dell’operazione e nei due anni precedenti facciano o abbiano fatto parte dello stesso gruppo o, ancora, siano o siano state legate da rapporti di partecipazione superiori al 20%;
  • l’incentivo si può applicare ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo societario, ovvero nel caso in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ma solo se il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di aggregazione tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 e, entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie;
  • le società coinvolte devono essere operative da almeno due anni;
  • non deve essere stato accertato nei loro confronti lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie o lo stato di insolvenza.

Incentivi fiscali aggregazione tra imprese 2021: costi e benefici

In ipotesi di operazioni deliberate dall’assemblea dei soci o dal diverso organo competente per legge, come anticipato, tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, al soggetto risultante dall’operazione è consentita la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate in relazione a:

  • perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, cosiddette eccedenze ACE, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

Altro aspetto di non poco conto è che le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta seppur non iscritte in bilancio.

Il procedimento di trasformazione contempla il pagamento di una commissione del 25% (deducibile ai fini IRES e IRAP) che risulta frazionato in due scaglioni:

  • il 40% deve avvenire entro 30 giorni dall’efficacia giuridica dell’operazione straordinaria;
  • il rimanente 60% deve essere pagato entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.

La trasformazione in credito d’imposta, invece, avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie di cui al primo comma e per i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.

Credito, è dato chiarire, che non risulta produttivo di interessi e che può̀ essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione con F24 ovvero essere ceduto o essere chiesto a rimborso.

Fondo incentivi per le aggregazione aziendali: le limitazioni

Alla lettera della norma non tutte le perdite e le eccedenze ACE possono essere trasformate in credito, esistendo, di fatti, un importo complessivo massimo pari al 2% delle attività dei soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione.

Più in particolare:

  • nell’ipotesi di fusioni o scissioni, è dato sommare le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione, senza contemplare la società con le attività di importo maggiore;
  • nel caso di conferimento, il limite del 2% si riferisce alle attività che vengono conferite.

Per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s’intende l’ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione non rilevando che la trasformazione avvenga in parte nell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per cui si chiede l’agevolazione.

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