Immobili strumentali all’attività agricola: i requisiti necessari

Quali sono i requisiti per il riconoscimento della strumentalità dei beni immobili strumentali all'attività agricola? È l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 369 del 10 settembre 2019 a fornire gli opportuni chiarimenti.

Immobili strumentali all'attività agricola: i requisiti necessari

Immobili strumentali all’attività agricola: l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i requisiti necessari.

Nella risposta all’interpello n. 369 del 10 settembre 2019 viene evidenziata la differenza prevista tra gli immobili destinati ad abitazione e le costruzioni strumentali all’esercizio di un’attività afferente al campo dell’agricoltura.

Se nel primo caso sono stabiliti appositi requisiti sia oggettivi che soggettivi, per i beni immobili strumentali all’attività esercitata la legge di riferimento, la n. 133 del 26 febbraio 1994, si limita ad elencare i requisiti oggettivi, punto di partenza per individuare la strumentalità di una costruzione.

Immobili strumentali all’attività agricola: i requisiti necessari

Per individuare quali sono i requisiti richiesti alle costruzioni agricole affinché vengano considerati come beni strumentali è necessario partire dall’analisi delle disposizioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Per gli immobili destinati ad abitazione, è necessaria la sussistenza di una superficie posseduta maggiore di 10.000 mq (in relazione al terreno cui il fabbricato è asservito), contestualmente ad un reddito derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo che sia maggiore del 50 per cento del suo reddito complessivo.

Sono quindi necessari due diversi requisiti:

  • criteri oggettivi riferiti alle caratteristiche dell’azienda agricola e dei fabbricati;
  • criteri soggettivi riferiti all’utilizzatore dell’immobile oppure al conduttore dei terreni aziendali, quali, ad esempio, quelli riguardanti il possesso della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese (cfr. art. 9, comma 3, lettera a-bis) o il volume di affari derivante da attività agricole (cfr. art. 9, comma 3, lettera d).

Gli stessi requisiti non si applicano anche alle costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola. In tal caso, per la verifica del rispetto dei requisiti previsti, è necessario prendere a riferimento il comma 3-bis, articolo 9, del DL n. 557/1993.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 369 del 10 settembre 2019
Requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola ai fini fiscali. - Art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Costruzioni agricole strumentali, basta il requisito oggettivo della destinazione

A differenza di quanto previsto per gli immobili destinati ad essere utilizzati come abitazione, per le costruzioni rurali destinate ad essere utilizzate nell’ambito dello svolgimento dell’attività agricola è necessario verificare la specifica destinazione delle stesse.

Per essere considerati come immobili strumentali, è necessario che le costruzioni siano destinate:

  • alla protezione delle piante;
  • alla conservazione dei prodotti agricoli;
  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
  • all’allevamento e al ricovero degli animali;
  • all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  • alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
  • ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
  • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 369, sono previste due diverse tipologie di trattamento per gli immobili destinati ad essere usati come abitazione e le costruzioni rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Beni strumentali, necessaria la presenza dell’attività agricola, dei terreni e delle costruzioni

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, è necessaria in linea
generale la presenza dei terreni, altrimenti il concetto stesso di strumentalità
perderebbe di significato.

“Ad esempio, la strumentalità all’attività di coltivazione dei terreni deve necessariamente prevedere, per logica, la presenza dei terreni. Pertanto, in relazione agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola, si deve accertare che esista l’azienda agricola, ossia deve essere riscontrata la presenza di terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola.”

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network