Assunzioni con assegno di ricollocazione, riduzione dei contributi: istruzioni INPS

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Assegno di ricollocazione, i datori di lavoro che effettuano assunzioni hanno diritto alla riduzione del 50% dei contributi pensionistici dei lavoratori, per un periodo che dipende dal tipo di contratto. La circolare numero 77 del 27 giugno 2020 fornisce le istruzioni da seguire. L'ammontare massimo è di 4.030 euro annuali.

Assunzioni con assegno di ricollocazione, riduzione dei contributi: istruzioni INPS

Assegno di ricollocazione, per i datori di lavoro che effettua assunzioni i contributi pensionistici sono ridotti per il 50%.

Con la circolare numero 77 del 27 giugno 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative per fruire dell’agevolazione.

Il periodo della riduzione dipende dal tipo di contratto del lavoratore: 12 mesi in caso di tempo determinato, 18 mesi per indeterminato.

La riduzione massima è di 4.030 euro all’anno e sono esclusi i premi INAIL.

Assunzioni con assegno di ricollocazione, istruzioni INPS su riduzione dei contributi

Per le assunzioni di lavoratori con assegno di ricollocazione è prevista la riduzione del 50% dei contributi pensionistici.

La circolare INPS numero 77 del 27 giugno 2020 fornisce le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per fruire dell’agevolazione prevista dalla legge numero 205 del 27 dicembre 2017.

INPS - Circolare numero 77 del 27 giugno 2020
Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

L’esonero del 50% dei contributi ha un tetto massimo di 4.030 euro annuali e non include i premi ed i contributi INAIL. L’importo calcolato a livello mensile è di 335,83 euro e di 10,83 euro a livello giornaliero.

Il beneficio è destinato a tutti i datori di lavoro privati, mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni.

La durata dell’agevolazione dipende dal tipo di contratto con il quale viene assunto il lavoratore titolare di assegno di ricollocazione:

  • 12 mesi nel caso di contratto a tempo determinato;
  • 18 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato.

Nel documento di prassi l’INPS specifica quali sono i contratti di lavoro incentivati e quali sono quelli esclusi dall’agevolazione.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a scopo di somministrazione, a tempo determinato ed a tempo indeterminato.

Rientra nell’agevolazione anche l’apprendistato e i rapporti di lavoro subordinato instaurati per attuare il vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Sono invece esclusi i seguenti contratti:

  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Assegno di ricollocazione, 50% dei contributi per assunzioni: i requisiti

Per usufruire dell’agevolazione devono essere rispettate le disposizioni generali in materia di assunzione dell’articolo 31 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 e quelle a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • l’assunzione non deve costituire l’attuazione di un obbligo preesistente;
  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume (la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o la sussistenza di rapporti di controllo o collegamento).

Devono inoltre essere rispettate le norme fondamentali sulle condizioni del lavoro e l’assicurazione obbligatoria dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nello specifico devono essere rispettate i seguenti requisiti:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Assunzioni con assegno di ricollocazione, riduzione dei contributi: la compatibilità con altri incentivi all’occupazione

L’agevolazione in questione è cumulabile con altri incentivi all’occupazione.

A titolo esemplificativo può essere cumulata con le seguenti agevolazioni:

  • l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
  • l’assunzione di donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • l’assunzione di donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ed appartenenti ai settori economici individuati dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.;
  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI, di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012.

La circolare INPS precisa inoltre quali sono i contributi che sono esclusi dalla riduzione.

Nello specifico sono esclusi gli importi previsti dalla seguente lista:

  • i premi e i contributi INAIL, secondo quanto previsto dall’articolo 24-bis, comma 6, del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo dell’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, previsto dall’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi dell’articolo 1, comma 756, ultimo periodo;
  • il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dell’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, e quello del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Assunzioni con assegno di ricollocazione, riduzione dei contributi: istruzioni operative

Per richiedere l’agevolazione il datore di lavoro deve presentare il modulo online “BADR”.

Il modulo è scaricabile dal “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito INPS.

Dopo le opportune verifiche di regolarità il soggetto fruirà del beneficio mediante conguaglio o compensazione nelle denunce contributive.

Il datore di lavoro dovrà fare attenzione a non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Il documento di prassi riporta, inoltre, le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno seguire.

All’interno di DenunciaIndividuale, DatiRetributivi, elemento Incentivo, dovranno essere valorizzati i seguenti elementi come spiegato di seguito:

  • nell’elemento TipoIncentivo dovrà essere inserito il valore “BADR”, con significato di “Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
  • nell’elemento CodEnteFinanziatore dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento ImportoCorrIncentivo dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento ImportoArrIncentivo dovrà essere indicato l’eventuale importo dell’incentivo relativo ai mesi pregressi. La valorizzazione dell’elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di giugno, luglio e agosto 2020.

Per favorire i controlli e il monitoraggio della spesa deve inoltre essere compilato l’elemento InfoAggcausaliContrib secondo le seguenti istruzioni:

  • l’elemento CodiceCausale deve indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L527”;
  • nell’elemento IdentMotivoUtilizzoCausale si deve inserire il valore N;
  • nell’elemento AnnoMeseRif si deve indicare l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
  • l’elemento ImportoAnnoMeseRif deve indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

All’interno della circolare sono, inoltre, fornite le specifiche istruzioni che devono seguire i datori di lavoro agricoli e i datori di lavoro Uniemens della sezione ListaPosPA.

L’ultima parte del documento di prassi riporta le istruzioni contabili.

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