Contratto di somministrazione: nuove regole nel CCNL Agenzie per il Lavoro

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Contratto di somministrazione: le nuove regole del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, inserite le misure per contrastare la stretta del Decreto Dignità. Secondo Assolavoro, un ostacolo anche al ruolo da assumere nel sistema del Reddito di Cittadinanza.

Contratto di somministrazione: nuove regole nel CCNL Agenzie per il Lavoro

Contratto di somministrazione: nuove regole nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Agenzie per il Lavoro, con valenza triennale, approvato lo scorso dicembre e in vigore da qualche settimana, dopo la ratifica delle organizzazioni che lo hanno sottoscritto.

Il nuovo accordo contrasta la stretta del Decreto Dignità, che da novembre 2018 ha inserito nuove regole in merito a durata, rinnovi e causali.

Novità da tenere d’occhio soprattutto in questo momento di debutto del reddito di cittadinanza, per cui è possibile presentare domanda dal 6 marzo. Una volta verificati i requisiti, i beneficiari devono sottoscrivere il patto per il lavoro e intraprendere un percorso di accompagnamento verso un’occupazione, obiettivo ultimo di tutto il sistema messo che ruota intorno a questa nuova misura di sostegno.

Nell’accorciare le distanze tra tra beneficiari e mondo professionale, al fianco dei centri per l’impiego, un ruolo di primo piano spetta alle Agenzie per il Lavoro, che individuano proprio nel Decreto Dignità un possibile ostacolo all’efficacia del loro intervento.

Contratto di somministrazione: le nuove regole del CCNL delle Agenzie per il Lavoro

Il contratto di somministrazione, al centro del CCNL, vede in campo tre attori:

  • l’agenzia per il lavoro, somministratore;
  • un’impresa o un professionista, l’utilizzatore;
  • il lavoratore.

Il nuovo accordo, in vigore da qualche settimana, ha mitigato le regole del Decreto Dignità previste per questa tipologia di contratto.

Secondo le rilevazioni di Assolavoro, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro, circa 53mila persone a gennaio 2019, raggiunti i 24 mesi di lavoro con la medesima Agenzia, non sarebbero potute più essere impiegate con un contratto di somministrazione a termine: una conseguenza del Decreto Legge numero 87 del 2018, presentato dal Governo come un antidoto contro il precariato.

Le regole che introduce pongono il limite di 24 mesi come durata massima dei contratti di somministrazione. La circolare del Ministero del Lavoro numero 17 del 2018, inoltre, ha specificato che si tratta di un limite da applicare anche a quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.

Il nuovo CCNL delle Agenzie per il Lavoro interviene su questo punto e stabilisce che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra Agenzia per il Lavoro e lavoratore sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni.

In altre parole, qualunque sia il numero di mesi di impiego con contratti di
lavoro in somministrazione con la medesima Agenzia nel periodo precedente il 1° gennaio 2019, il lavoratore potrà in ogni caso essere ancora impiegato con la stessa tipologia contrattuale per almeno altri 12 mesi.

Un’altra piccola vittoria delle Agenzie per il Lavoro sul Decreto Dignità e sul limite dei 24 mesi riguarda le ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori.

Nel CCNL, infatti, si legge che nel caso in cui l’utilizzatore cambi, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore può arrivare fino a 48 mesi. L’applicazione del Contratto Collettivo, dunque, permette di raddoppiare il limite previsto.

E, infine, le regole sottoscritte da Assolavoro riescono a superare anche l’ostacolo delle 6 proroghe massime ammesse per ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione.

Se, infatti, la durata massima è diversa dai 24 mesi si può arrivare fino a un massimo di 8 proroghe, e lo stesso vale nel caso in cui venga coinvolto un lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato.

Contratto di somministrazione, secondo le Agenzie per il Lavoro, centrale anche per la buona riuscita del Reddito di Cittadinanza

Ma l’opposizione al Decreto Dignità, non si conclude con l’approvazione del CCNL.

Le nuove disposizioni di legge infatti, secondo Assolavoro, non permettono alle Agenzie per il Lavoro “di assolvere pienamente al compito assegnato in relazione alla concreta attuazione delle misure inerenti al Reddito di Cittadinanza”, come si legge nella memoria sul reddito di cittadinanza, depositate alla Camera alle Commissioni riunite Lavoro Pubblico e Privato e Affari sociali il 4 marzo.

Già con un documento analogo, depositato al Senato il 4 febbraio, l’associazione aveva evidenziato una serie di criticità del sistema: dal ruolo dei Centri per l’Impiego a quello dei navigator.

Nel testo datato 4 marzo si legge:

Si richiede di eliminare il vincolo causale e il limite alla successione dei contratti, introdotti dal “Decreto Dignità”, per i contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione.

L’applicazione di tali vincoli alla somministrazione di lavoro ha peraltro determinato una impropria parificazione con la disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato equiparandola alla somministrazione di lavoro.

La differenziazione delle due discende direttamente dalle norme comunitarie laddove il contratto a termine e la somministrazione di lavoro sono normate, non a caso, da due diverse Direttive (rispettivamente la Direttiva 1999/70/CE e la Direttiva 2008/104/CE).

La prima pone specifici limiti all’utilizzo del contratto a tempo determinato, “per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti”. La seconda, viceversa, promuove il lavoro in somministrazione imponendo agli stati membri il riesame delle eventuali restrizioni o divieti imposti al ricorso al lavoro tramite Agenzia.

Nei documenti presentati alla Camera e al Senato, Assolavoro più volte ha ribadito l’importanza e l’efficacia del contratto di somministrazione per la buona riuscita del Reddito di Cittadinanza dal momento che “può contribuire a riportare il percettore del RdC in un contesto di regolarità lavorativa, arricchendo al contempo il suo curriculum di competenze informali e non formali”.

Ma la sfida al Decreto Dignità è ancora aperta e la partita del Reddito di Cittadinanza è solo al calcio di inizio.

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