Assicurazione professionale dell’avvocato: ecco le novità

Le novità introdotte dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, in vigore dal prossimo 11 ottobre, stabiliscono le regole sull'assicurazione professionale per gli avvocati. Ecco quali sono le novità.

Assicurazione professionale dell'avvocato: ecco le novità

Assicurazione professionale dell’avvocato: l’11 ottobre 2017 entrerà in vigore il decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 il quale stabilisce “le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.”

L’obbligo di stipulare un’idonea assicurazione per i rischi derivati dall’esercizio dell’attività professionale era già stato introdotto dal decreto legge 138/2011.

Nello specifico, la riforma forense (legge 247/2012) aveva imposto agli avvocati, alle associazioni o alle società tra professionisti di stipulare polizze, pena la commissione di un illecito disciplinare, riguardanti due profili di rischio.

Una polizza, firmata autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, volta a coprire la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia dei documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

Una seconda a copertura degli infortuni derivanti a sé o ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dallo studio legale, anche in qualità di sostituto o collaboratore esterno occasionale.

Tale normativa demandava a successivi decreti ministeriali, da aggiornare ogni 5 anni, sentito il Consiglio Nazionale Forense, la definizione delle condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze.

Assicurazione professionale dell’avvocato: ecco le novità

Il decreto ministeriale 22 settembre 2016 precisa i parametri cui devono adeguarsi le polizze assicurative degli avvocati, comprese quelle stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del decreto stesso.

La norma ribadisce che l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni, patrimoniali e non, indiretti, permanenti, temporanei e futuri, che dovesse colposamente, anche per colpa grave, causare ai clienti o ai terzi nello svolgimento dell’attività professionale.

La polizza deve riguardare anche la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

Secondo la nuova disciplina, nei casi in cui l’avvocato sia responsabile in solido con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Assicurazione professionale dell’avvocato: durata e condizioni

Con riferimento all’efficacia nel tempo della copertura assicurativa, è espressamente stabilito, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata a decorrere dalla data di stipula della polizza e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della stessa.

Inoltre il legislatore ha reso obbligatoria la presenza di clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento.

Assicurazione professionale dell’avvocato: massimali e minimali di copertura

L’articolo 3 contiene la tabella in cui sono fissati i massimali della copertura assicurativa minima obbligatoria per gli avvocati.

Si tratta di sei fasce di rischio individuate tenendo conto del volume d’affari e del numero dei professionisti che svolgono l’attività professionale.

Nella prima vi rientrano i professionisti che svolgono l’attività individualmente e che nell’ultimo esercizio abbiano fatturato non più di 30.000 euro: il massimale minimo è in questo caso pari a 350.000 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Nell’ultima categoria, il cui massimale è pari a 5.000.000 euro per sinistro, con il limite di 10.000.000 euro per anno assicurativo, sono invece compresi coloro che svolgono attività in modo collettivo, come studio associato o in quanto società di professionisti, in numero pari a 10 professionisti.

Infine l’assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche, a favore degli avvocati o dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

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