Anticipo CIG in deroga banche, per la richiesta non serve il modello SR41

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Anticipo cassa integrazione in deroga da parte delle banche, non è necessario il modello SR41 per la domanda. Ma basta una dichiarazione firmata da azienda e lavoratore. La richiesta del documento allungherebbe i tempi di attesa per i beneficiari della CIGD, per la quale è già previsto un iter a doppio binario: Regione e INPS. I chiarimenti nella circolare ABI del 23 aprile 2020.

Anticipo CIG in deroga banche, per la richiesta non serve il modello SR41

Per presentare la domanda di anticipo di cassa integrazione in deroga alle banche, non è necessario il modello SR41. Basta una dichiarazione di impegno firmata dal lavoratore e azienda. I chiarimenti nella circolare ABI, Associazione Bancaria Italiana, del 23 aprile 2020.

La richiesta del documento, in effetti, dilaterebbe i tempi per i beneficiari della CIGD, per la quale è previsto un iter a doppio binario che allunga l’attesa: la domanda di cassa integrazione in deroga, infatti, viene presentata prima alla Regione e solo dopo l’autorizzazione all’INPS, che a sua volta la valuta.

ABI - Circolare del 23 aprile 2020
Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n.18/2020 - Modulistica relativa alla richiesta di anticipazione CIGD

Anticipo banche cassa integrazione in deroga, per la richiesta non serve il modello SR41

La richiesta del modello SR41 che deve essere di prassi inviato all’INPS dal datore di lavoro solo una volta che la Regione ha dato il suo via libera rallenterebbe l’anticipo da parte delle banche rendendolo quasi vano.

Nella circolare del 23 aprile 2020, l’Associazione Bancaria Italiana, infatti, chiarisce che non è necessario essere già in possesso del documento e presentarlo alla banca di riferimento nel momento in cui si chiede l’anticipo di cassa integrazione in deroga.

Una volta trasmesso il modello SR41 all’INPS, infatti, l’iter di domanda si è quasi concluso, mentre la possibilità di richiedere l’anticipo della cassa integrazione alle banche nasce proprio dall’esigenza di accorciare i tempi.

Un’esigenza ancora più forte per la CIG in deroga, rispetto a quella ordinaria, dal momento che la richiesta segue un doppio binario:

  • presentazione delle domande alle Regioni;
  • nuovo decreto con la lista di aziende beneficiarie della CGID da parte delle Regioni;
  • l’azienda a questo punto può presentare domanda all’INPS.

Lo stesso presidente INPS Pasquale Tridico, durante l’audizione con la Commissione Lavoro della Camera dei deputati del 21 aprile, segnalava le differenze dei tempi di attesa tra i beneficiari dell’assegno FIS e della Cassa integrazione ordinaria per coronavirus e quelli della CIG in deroga.

Per i primi, sono circa 2,5 milioni coloro che devono ricevere l’anticipo INPS, l’Istituto si è impegnato a rispettare la data del 30 aprile, sottolineando che è una scadenza impossibile da rispettare per i secondi: ci sono alcune Regioni che non hanno ancora presentato alcun dato all’INPS e altre che devono integrare i documenti già trasmessi.

E i primi dati disponibili lo dimostrano: le Regioni hanno accettato poco più di 64 mila domande e ne hanno trasmesse all’INPS circa 60 mila. Ma fino al 22 aprile l’Istituto ne aveva approvate 23 mila e pagate 2038.

Anticipo cassa integrazione in deroga dalle banche, non serve il modello SR41 ma basta una dichiarazione

Proprio in quest’ottica il valore dell’anticipo della cassa integrazione in deroga da parte delle banche assume un peso ulteriore e l’ABI sottolinea che non è necessario attendere di avere il modello SR 41.

E nella circolare del 23 aprile fornisce le istruzioni per procedere rispettando quanto indicato nella Convenzione del 30 marzo, che regola la possibilità di accedere a un anticipo della cassa integrazione in deroga, ma anche ordinaria, da parte delle banche.

Secondo quanto stabilito, infatti, l richiedente è tenuto “a indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dell’INPS (mod.INPS SR41), l’accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento del trattamento di integrazione salariale in deroga per l’emergenza COvid 19 e a favorire alla Banca tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tali comunicazioni inviate per via telematica all’INPS”.

Un impegno che si può rispettare con una lettera firmata dal lavoratore che richiede l’anticipo CIGD inviata al proprio datore di lavoro, alla Banca e all’INPS.

Nel testo della circolare si legge, infatti, che basta una dichiarazione per procedere:

“Tuttavia, al fine di agevolare il processo di presentazione delle domande, le banche possono ragionevolmente ritenere sufficiente - coerentemente con quanto sopra menzionato - che l’impegno in parola sia contenuto in una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro e presentata dal richiedente al momento della domanda di anticipazione del trattamento di integrazione salariale”

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