Agevolazione prima casa: l’inerzia colpevole del comune salva dalla decadenza dal beneficio

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Agevolazione prima casa: se il contribuente dimostra che lo sforamento del termine dei 18 mesi per il trasferimento della residenza è dovuto a vizi attribuibili all'inerzia dell'ufficio comunale, che hanno inficiato il procedimento amministrativo, l'agevolazione non decade. A stabilirlo è l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 13104 del 30 giugno 2020.

Agevolazione prima casa: l'inerzia colpevole del comune salva dalla decadenza dal beneficio

In tema di agevolazione prima casa, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile acquistato ha natura perentoria e il suo sforamento causa la decadenza dal beneficio, a meno che il contribuente non dimostri che la violazione sia dovuta a vizi attribuibili all’inerzia dell’ufficio comunale che hanno inficiato il procedimento amministrativo.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 13104 del 30 giugno 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 13104 del 30 giugno 2020
Agevolazione prima casa: l’inerzia colpevole del comune salva dalla decadenza dal beneficio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 13104 del 30 giugno 2020.

La decisione – Nella controversia in commento la Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute per effetto della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

I giudici d’appello hanno motivato la decisione sulla decadenza dal beneficio perché il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel comune ove era sito l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto come previsto dalla legge.

In particolare, dagli atti dell’ufficio anagrafe del comune di ubicazione dell’immobile acquistato risultava che l’acquirente non si fosse mai trasferito in quel comune, né risultava in atti la presentazione di documenti utili ai fini della istruttoria del trasferimento di residenza.

Avverso la decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo che egli, avendo tempestivamente presentato la richiesta del cambio della residenza al comune di ubicazione dell’immobile acquistato, non è incorso in alcuna decadenza, non essendo il ritardo a lui addebitabile ma alla stesso ufficio comunale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo privo di fondamento, richiamando sul punto il contenuto dell’art. 1, secondo comma, della Tariffa - Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e della nota Il- bis, lettera a), del citato articolo che fissa, ai fini della fruizione della agevolazione in parola, il “termine perentorio” di diciotto mesi per lo stabilimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile.

È irrilevante a tal fine la circostanza della mera presentazione della richiesta di trasferimento della residenza.

Confermando la giurisprudenza di legittimità, che si è espressa con riferimento al caso del rigetto da parte dell’autorità comunale della domanda di trasferimento della residenza, sempreché presentata nel termine di diciotto mesi dall’acquisto dell’immobile, il Collegio ha stabilito che “in assenza di un accertamento dell’esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all’anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina, la richiesta stessa non può̀ avere alcuna rilevanza”.

Analoga conclusione deve essere affermata nel caso in cui, come nel caso di specie, il contribuente - in relazione alla domanda di trasferimento della residenza – “si limiti ad asserire la inerzia della pubblica amministrazione senza offrire la dimostrazione dell’ accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento”.

Le novità del D.L. n. 23 del 2020 - La decisione appare particolarmente interessante tenuto conto delle disposizioni recate all’art. 24 del decreto legge n. 23 del 2020, emanato a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha sospeso i termini previsti dalla disciplina agevolativa per evitare la decadenza.

In particolare la norma ha sospeso per tutto il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini per l’effettuazione degli adempimenti necessari per il mantenimento del beneficio “prima casa”. Pertanto è stato sospeso sia il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione, sia quello di un anno entro cui il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

Tutti questi termini ricominceranno a decorrere eccezionalmente dal 1° gennaio 2021.

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