L’affitto di casa troppo elevato può essere indizio di evasione

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

L'affitto di casa troppo elevato può essere indizio di evasione: può scattare l'accertamento sintetico e se il contribuente dichiara che le spese sono frutto di liberalità familiari, deve fornire prove adeguate. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 14060 del 7 luglio 2020.

L'affitto di casa troppo elevato può essere indizio di evasione

Le spese troppo alte rispetto al reddito dichiarato fanno scattare l’accertamento sintetico e se il contribuente, per superare la presunzione di evasione, dichiara che le spese siano frutto di liberalità familiari deve provare e documentare la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi nonché l’entità degli stessi e la durata del loro possesso.

Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 14060 del 7 luglio 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 14060 del 7 luglio 2020
L’affitto di casa troppo elevato può essere indizio di evasione.

La sentenza – Il fatto trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagini bancarie, recuperava a tassazione una maggiore IRPEF per redditi non dichiarati.

In particolare l’Ufficio aveva accertato che la contribuente aveva sostenuto spese non congrue rispetto al reddito dichiarato, nello specifico un canone di locazione per l’abitazione personale troppo alto, l’acquisto di titoli azionari e la detenzione di conti correnti bancari con intense movimentazioni.

In riforma della sentenza di primo grado, la CTR accoglieva l’appello proposto dalla contribuente rilevando come dagli atti del procedimento fosse emerso che le somme contestate dall’Ufficio erano state finanziate dal convivente della stessa, il quale poteva contare su grosse disponibilità, poi risultate di provenienza illecita, di cui è plausibile abbia inteso far beneficiare anche la ricorrente stessa.

Non condividendo la decisione della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto, pur volendo ammettere che i versamenti alla contribuente fossero di provenienza del convivente, i giudici d’appello hanno comunque errato laddove hanno ritenuto che tali somme fossero prive di rilevanza ai fini impositivi.

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR.

Secondo la tesi difensiva le spese contestate dal Fisco, ritenute troppo alte rispetto alla capacità contributiva della contribuente, sarebbero state finanziate con liberalità di familiari, in questo caso il convivente.

In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38, co. 6 del D.P.R. n. 600 del 1973, il Collegio di legittimità ha più volte affermato, e qui ribadito, che “ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica”.

In buona sostanza l’onere probatorio da parte del contribuente accertato può essere positivamente superato solo dimostrando, in modo analitico, l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili, a nulla rilevando la qualifica soggettiva del contribuente.

A tal fine, peraltro, è indifferente che il soggetto controllato sia lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale “relativa alla prima parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo”.

La CTR non si è evidentemente attenuta a questi principi, perché non ha considerato che, una volta rilevato che i redditi della contribuente provenivano dal suo convivente, sarebbe stato suo onere dimostrare che tali redditi non fossero rilevanti ai fini impositivi o perché già tassati o perché irrilevanti a tal fine. Da qui la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

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