Accesso documentale Agenzia delle Entrate al via: modulo di domanda ed istruzioni

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Accesso documentale, l'Agenzia delle Entrate avvia il servizio. Dal 19 agosto 2020 è possibile presentare domanda, utilizzando il modello disponibile all'interno del servizio online dedicato. Di seguito tutte le istruzioni.

Accesso documentale Agenzia delle Entrate al via: modulo di domanda ed istruzioni

Accesso documentale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio online per accedere ai documenti amministrativi.

Il servizio online è disponibile a partire dal 19 agosto 2020, dopo la pubblicazione del provvedimento del 4 agosto con le regole operative per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Bisognerà presentare apposita domanda per l’accesso documentale presso l’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere presentata da chi ha un interesse diretto, concreto ed attuale legato a situazioni giuridicamente tutelate e connesse al documento per il quale si richiede l’accesso.

Nella sezione disponibile all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate, alla voce “Accesso documentale” vengono riassunte le regole, le modalità di presentazione dell’istanza ed il costo per l’accesso ai documenti delle Entrate.

Accesso documentale Agenzia delle Entrate al via: modulo domanda ed istruzioni

A disciplinare l’accesso documentale è la legge n. 241 del 1990 che, unita al DPR n. 184 del 12 aprile 2006, fissa le regole relative al diritto per i contribuenti di accedere ai documenti amministrativi rilevanti per la tutela di propri interessi giuridici.

L’Agenzia delle Entrate ha adottato il proprio regolamento sull’accesso documentale con il provvedimento del 4 agosto 2020, con il quale sono stati tra l’altro individuati gli atti sottratti alla possibilità di accesso.

Mancava solo il modulo di domanda per l’accesso documentale, messo a disposizione a partire dal 19 agosto 2020 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Può fare domanda di accesso documentale chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

Diverso dall’accesso documentale è l’accesso civico generalizzato che, sintetizza l’Agenzia delle Entrate, persegue l’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sull’uso di risorse pubbliche, sull’operato delle istituzioni e mira a promuovere la partecipazione della collettività al dibattito pubblico.

Domanda accesso documentale, modulo ed istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

La domanda per l’accesso documentale dovrà essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che detiene i dati di proprio interesse.

L’istanza potrà essere presentata in due diverse modalità:

  • in via informale, formulando una richiesta, anche verbale, all’ufficio competente, qualora non risultino controinteressati e non vi siano dubbi sulla possibilità di accesso da parte del richiedente;
  • in via formale, inviando all’ufficio competente una domanda scritta, utilizzando preferibilmente il modulo messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di seguito allegato.
Modulo di domanda accesso documentale
Scarica il modello in PDF da presentare all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accesso documentale

La domanda di accesso documentale formale dovrà essere inviata:

  • in modalità telematica, all’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata dell’ufficio competente;
  • tramite raccomandata;
  • mediante consegna a mano.

Se vengono individuati controinteressati, l’istanza viene inoltrata anche a questi, con l’invito a presentare eventuali motivate opposizioni alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di accoglimento dell’istanza, l’ufficio oscura comunque gli eventuali dati personali di soggetti terzi presenti nei documenti (e i dati che comunque consentano, anche indirettamente, l’individuazione delle persone fisiche, salvo che siano strettamente necessari in relazione all’interesse rappresentato dall’istante).

In caso di diniego, anche parziale, all’accesso, il richiedente può proporre ricorso alla Commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni.

Accesso documentale, esame gratuito. Costo di riproduzione, ricerca e visura a carico del contribuente

L’esame dei documenti è gratuito. Al contribuente che presenta istanza di accesso documentale verrà richiesto un rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura, secondo gli importi fissati con provvedimento del 4 agosto 2020.

Il rimborso delle spese di ricerca e visura per l’accesso documentale sarà pari a:

  • 2,00 euro, per i documenti formati oltre 1 e fino a 5 anni prima della richiesta di accesso;
  • 5,00 euro, per i documenti formati oltre 5 anni prima della richiesta di accesso.

Per la riproduzione del documento bisognerà invece rimborsare una quota pari a:

  • 10 centesimi per la stampa cartacea in formato A4;
  • 20 centesimi per il formato A3.

Il rimborso non sarà dovuto nel caso di somme inferiori a 3 euro.

Nel caso di richiesta di copia conforme sarà inoltre previsto il pagamento dell’imposta di bollo, onere che ricade direttamente sul richiedente.

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