Fondo perduto perequativo: dalle Entrate il codice tributo per compensazione e restituzione

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Fondo perduto perequativo: arriva il codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta riconosciuto, istituite anche le sequenze di cifre da utilizzare per la restituzione delle somme percepite indebitamente. Dettagli e istruzioni nella risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021.

Fondo perduto perequativo: dalle Entrate il codice tributo per compensazione e restituzione

Fondo perduto perequativo: si aggiunge un nuovo tassello al quadro di istruzioni necessarie per beneficiarne, dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 73/E del 16 dicembre 2021 arriva il codice tributo da inserire nel modello F24 per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto in compensazione.

Stabilite anche le sequenze di cifre utili per la restituzione spontanea delle somme, comprese di interessi e sanzioni, che sono state percepite indebitamente.

Nel frattempo è ancora possibile, fino alla scadenza del 28 dicembre 2021, presentare domanda di accesso al contributo a fondo perduto perequativo previsto dall’articolo 1 del Decreto Sostegni bis.

Il saldo, erogato a chiusura della stagione degli aiuti Covid inaugurata con l’articolo 25 del Decreto Rilancio, è accessibile da tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che hanno registrano un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo pari almeno al 30 per cento nel confronto tra il 2020 e il 2019 e hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2021 entro il 30 settembre scorso.

Fondo perduto perequativo: dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per la compensazione

Come già previsto in altri casi, gli aspiranti beneficiari del contributo a fondo perduto perequativo hanno la possibilità di scegliere la modalità di fruizione delle somme a cui hanno diritto:

  • credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24;
  • pagamento diretto tramite bonifico su conto corrente.

La scelta, effettuata in fase di domanda, è irrevocabile.

Coloro che hanno indicato la prima opzione trovano gli importi a cui hanno diritto nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Per utilizzarli devono indicare nel modello F24 il codice tributo “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.

Codice tributoDenominazione
6957 Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione numero 73/E del 2021, fornisce anche le istruzioni da seguire per la compilazione.

In particolare bisogna far riferimento alla sezione “ERARIO” e la sequenza di cifre deve essere indicata esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Inoltre va indicato per esteso nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto.

Il documento mette in guardia:

“Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato”.

Fondo perduto perequativo: dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per la restituzione

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce tutte le indicazioni da seguire anche alle partite IVA che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto perequativo, tramite accredito o sotto forma di credito d’imposta, ma devono procedere alla restituzione perché non ne hanno diritto.

Come specificato dal provvedimento del 29 novembre, il contribuente che ha ricevuto aiuti non spettanti, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la propria situazione versando spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e le relative sanzioni ridotte in linea con l’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

In questo caso è necessario utilizzare il modello F24 ELIDE - Versamenti con elementi identificativi e un diverso codice tributo per capitale, interessi e sanzione.

Codice tributoDenominazione
8134 Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021
8135 Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021
8136 Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021

Le sequenze di cifre vanno indicate nella colonna “importi a debito versati” dove vanno specificate anche le somme versate.

Bisogna, poi, procedere indicare codice fiscale e dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento nella sezione “CONTRIBUENTE”.

E compilare come in tabella la sezione “Erario ed altro”.

CampoValore
tipo R
elementi identificativi nessun valore
codice 8134, 8135 oppure 8136
anno di riferimento anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo per esteso
importi a debito versati importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato

Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione n. 73/E del 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 73 del 16 dicembre 2021
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante.

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