Accertamento sintetico: estratti conto bancari idonei a fornire prova contraria

Accertamento sintetico Irpef tramite redditometro: ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.

Accertamento sintetico: estratti conto bancari idonei a fornire prova contraria

In caso di redditometro il contribuente deve sempre fornire idonea prova contraria che può essere costituita dagli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 29549 del 24 dicembre 2020 in tema di accertamento sintetico del reddito.

Accertamento sintetico Irpef e controllo estratto conto bancario
Ordinanza della Corte di Cassazione numero 29549 del 24 dicembre 2020

I fatti – Il caso ha ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento e di un atto di contestazione di sanzioni con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione con metodo sintetico del maggior reddito a fini Irpef dichiarato dalla contribuente per gli anni d’imposta 2004 e 2005 relativamente all’acquisto di un immobile ritenuto non congruo rispetto al reddito dichiarato dalla contribuente.

Il ricorso è stato accolto dalla C.T.P. che ha ritenuto giustificato l’acquisto dell’immobile con accensione di mutuo ipotecario garantito dal padre della contribuente, il quale aveva versato anche parte delle rate.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, accolto parzialmente dalla CTR e avverso tale decisione l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973.

A parere della ricorrente l’Amministrazione finanziaria può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto dei contribuenti, in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze riscontrati dall’Amministrazione, quando il reddito complessivo netto accertato si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Redditometro: l’Agenzia delle Entrate può eseguire il controllo sulla base degli indici di capacità di spesa del contribuente

In materia di redditometro la Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui, sulla base del dettato dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio finanziario può effettuare il controllo della congruità dei redditi dichiarati dal contribuente partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa al fine di dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione, il reddito presuntivamente necessario a garantirla.

Pertanto:

quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità, l’ufficio può procedere all’accertamento con metodo sintetico, determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati, a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato.”

Dal lato probatorio il contribuente può sempre dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Per come è struttura la norma ha la finalità di:

ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato”.

Ben può la prova documentale limitarsi all’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente.

Nel caso di specie l’ufficio ha accertato un rilevante scostamento fra reddito imponibile dichiarato e reddito accertato sulla base di elementi certi indicatori di capacità di spesa (l’acquisto dell’immobile) mentre la contribuente non ha superato l’onere probatorio.

La CTR, disattendendo la pretesa erariale, non ha dato attuazione ai principi normativi sopra richiamati

giustificando incrementi e mantenimenti esclusivamente sulla base di un capitale disponibile, incrementato dalle disponibilità finanziarie paterne, benché non sufficientemente documentate

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