La “notorietà” non basta per accertare induttivamente il reddito

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Analizziamo insieme la recente pronuncia della Corte di Cassazione in merito al caso dello storico contenzioso tra il grande direttore Claudio Abbado - scomparso nel 2014 - e l'Agenzia delle Entrate.

La “notorietà” non basta per accertare induttivamente il reddito

Per rideterminare in maniera induttiva il reddito del contribuente servono elementi certi, precisi e concordanti che facciano presumere l’esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati.

Il ricorso esclusivo a circostanze generiche ed astratte, quali ad esempio la notorietà del contribuente, determinano la nullità dell’atto impositivo perché non danno certezza del percorso logico-giuridico che il giudice deve seguire per confermare la sussistenza di un maggior reddito non dichiarato.

Tale principio è contenuto nell’Ordinanza numero 19957/2018 emessa dalla Corte di Cassazione.

Ordinanza Corte di Cassazione numero 19957/2018
Vittoria postuma del grande direttore d’orchestra e senatore a vita Claudio Abbado - scomparso nel 2014 - contro l’Agenzia delle Entrate, su un contenzioso fiscale vecchio di circa 40 anni.

I fatti – La vicenda vede protagonista un direttore d’orchestra italiano di fama internazionale avverso cui l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento ai fini IRPEF per la rideterminazione induttiva del reddito imponibile.

Il ricorso presentato dall’artista giungeva fin in Commissione Tributaria Centrale la quale, confermando la sentenza dei giudici della Commissione Tributaria Regionale, aveva dichiarato la legittimità dell’operato dell’Ufficio finanziario.

A parere dei giudici di merito, infatti, l’Amministrazione finanziaria aveva individuato una serie di elementi indice di una maggior capacità del contribuente che legittimavano il ricorso all’accertamento analitico-induttivo, tra cui la natura artistica dell’attività esercitata dal maestro, “la sua conquistata fama internazionale e la richiesta internazionale delle sue prestazioni.”

Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione della Commissione Centrale, denunciando violazione delle norme inerenti la ripartizione dell’onere probatorio e sulla prova per presunzioni, che deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti.

A parere del ricorrente, l’avviso di accertamento de qua sarebbe illegittimo perché basato non su dati certi ed univoci, ma solo sulla considerazione della fama nazionale ed internazionale del contribuente e “sull’asserita, ma non dimostrata, intensa presenza sul mercato internazionale.”

La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha deciso per l’accoglimento e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, rimandata alla CTR in diversa composizione.

La decisione – Nella controversia in commento, l’Ufficio finanziario aveva rideterminato induttivamente il reddito del maestro, con la ripresa a tassazione di una somma che il contribuente aveva ricondotto ai rapporti con una etichetta discografica tedesca e che aveva dichiarato includere tutte le altre attività di incisione effettuate nel periodo accertato, in ragione del rapporto di esclusività con la casa discografica.

Diversamente, a parere dei giudici di merito, la somma costituiva solo una parte del reddito effettivo del contribuente, maggiore rispetto a quello dichiarato in ragione “all’intensa presenza del maestro sul mercato nazionale ed internazionale”, la cui fama e la cui richiesta a livello internazionale potevano costituire elementi appropriati per la definizione di un adeguato indice di capacità contributiva.

A diverso parere dei giudici di Piazza Cavour, la natura dell’attività svolta e la fama a livello internazionale del maestro non sono elementi tali da giustificare il ricorso ad un accertamento analitico-induttivo.

Tale metodologia di accertamento, infatti, è legittima a condizione che risulti fondata su presunzioni dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza previsti dall’articolo 2729 del codice civile, “desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie.”

Nel caso di specie gli elementi ricavati dall’Ufficio, quali la notorietà del contribuente e l’intensa attività internazionale, sono circostanze “generiche ed astratte, che non danno contezza del percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla determinazione della sussistenza di un maggior reddito dichiarato”, quantificato dall’Amministrazione finanziaria.

È innegabile che la natura dell’attività esercitata dal soggetto e il prestigio nel proprio campo di attività costituiscano elementi indiziari molto significativi. Tuttavia, sarebbe stato necessario che tali circostanze fossero valutate unitamente ad altri elementi che, considerati in maniera unitaria, potessero far presumere l’esistenza, per il periodo d’imposta controllato, di ulteriori redditi rispetto a quelli dichiarati, nella misura determinata dalla Parte pubblica.

Il giudice di merito si è discostato da tali principi perché non ha indicato e valutato fatti precisi e univoci, limitandosi a porre a fondamento del ragionamento presuntivo la generica notorietà del maestro, dato di per sé non univoco.

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