Accertamenti IVA “a tavolino”: il contribuente deve dimostrare di non essersi potuto difendere

Il contribuente deve dimostrare di non essersi potuto difendere dagli accertamenti IVA a tavolino: è questo quanto disposto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 19328 del 19 luglio 2018.

Accertamenti IVA “a tavolino”: il contribuente deve dimostrare di non essersi potuto difendere

In tema di tributi “armonizzati” l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è sancito dalle norme di diritto europeo. Di conseguenza la mancata instaurazione comporta l’invalidità dell’atto, sempreché il contribuente dimostri in giudizio le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

In tema di tributi “non armonizzati”, invece, mancando nell’ordinamento interno un dovere generalizzato in capo all’amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, l’obbligo sussiste esclusivamente per le ipotesi in cui tale obbligo risulti specificamente sancito, pena l’invalidità dell’atto.

La Corte di Cassazione ha ribadito tali principi nell’ordinanza n. 19328 del 19 luglio 2018.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 19328 del 19 luglio 2018
Accertamenti IVA “a tavolino”: il contribuente deve dimostrare di non essersi potuto difendere

I fatti - La controversia è sorta a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti i una società, da cui emergeva l’emissione di fatture senza addebito di IVA, per aver falsamente attestato nelle lettere di intento inviate alla società cessionaria la qualifica di esportatore abituale, in violazione dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Sulla scorta delle risultanze del relativo pvc, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento ai fini IVA, impugnato dalla società accertata. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza confermata dalla CTR, che sosteneva “che l’accertamento era stato effettuato sulla base della documentazione consegnata dalla parte contribuente, cui era stata richiesta, e che, pertanto, non necessitava redigere alcun p.v.c. né espletare il contraddittorio endoprocedimentale”.

Avverso la sentenza d’appello la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo nel merito violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 della legge 212 del 2000 e sostenendosi l’obbligatorietà di contraddittorio nella fase amministrativa, anche nelle ipotesi di accertamenti condotti a tavolino.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso.

La decisione - Sul tema dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale la Corte di Cassazione ha assunto già un orientamento consolidato che parte della considerazione che il diritto nazionale, diversamente dal diritto unionale, “non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto”.

Diretta conseguenza di una tale asincronia è che l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente in tema di tributi “armonizzati”, come l’IVA, la cui violazione comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto. È comunque onere del contribuente dimostrare in giudizio le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Tali ragioni, valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, non devono rivelarsi meramente pretestuose e tali da configurare, “in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”. (così Sent. Cass. n. 24823 del 2015 e numerose successive tutte conformi).

Diversamente, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente per le ipotesi in cui tale obbligo risulti specificamente sancito.

In applicazione di tali principi non può che essere respinta la tesi prospettata dal contribuente, che non solo ipotizza un diritto generalizzato al contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, ma non ha ottemperato all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

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