TFR e TFS, finanziamento dipendenti pubblici pensionati con quota 100: le istruzioni INPS

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

TFR e TFS, i pensionati, ex dipendenti pubblici con trattamento di vecchiaia, anticipata o quota 100 possono chiedere l'anticipo che sarà erogato attraverso le banche o gli intermediari finanziari che rientrano nell'accordo quadro. La circolare numero 130 del 17 novembre 2020 fornisce le istruzioni INPS per ottenere le somme: gli aspetti operativi sono nel messaggio numero 4315 dello stesso giorno.

TFR e TFS, finanziamento dipendenti pubblici pensionati con quota 100: le istruzioni INPS

TFR e TFS, con la circolare numero 130 del 17 novembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni ai pensionati, con trattamento di vecchiaia o anticipata o quota 100, per ottenere il finanziamento anticipato.

Il documento di prassi ha come oggetto la possibilità prevista dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 che prevede per il personale di enti pubblici di ricerca di ricevere l’indennità di fine servizio direttamente dalle banche o da altri intermediari finanziari.

Le operazioni necessarie per ottenere la somma, non superiore a 45.000 euro, sono dettagliate nel messaggio numero 4315, pubblicato dallo stesso Istituto nello stesso giorno.

TFR e TFS, finanziamento dipendenti pubblici pensionati con quota 100: le istruzioni INPS

La circolare numero 130 del 17 novembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni sulla possibilità di ricevere il TFR e il TFS in anticipo, grazie a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

INPS - Circolare numero 130 del 17 novembre 2020
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Effetti sulle indennità di fine servizio comunque denominate delle disposizioni di cui all’articolo 23.

Tale possibilità è riservata ai pensionati, ex-dipendenti del pubblico impiego con trattamento di vecchiaia o anticipata o quota 100.

L’erogazione delle somme, non superiori a 45.000 euro, viene erogata da banche o altri intermediari finanziari, che aderiscono all’apposito accordo quadro ABI, dopo l’apposita richiesta da parte del cittadino o di un patronato.

I destinatari della misura sono esclusivamente i soggetti ricompresi nell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Non rientrano nell’agevolazione il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tra le modalità di concessione del finanziamento l’INPS specifica che:

“L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.”

A copertura del rischio di credito c’è il Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, in gestione all’INPS, con una dotazione iniziale di 75 milioni di euro per il 2019.

TFR e TFS, finanziamento dipendenti pubblici pensionati con quota 100: le operazioni necessarie

Nella circolare INPS sono previste le operazioni necessarie per il finanziamento anticipato del TFR e del TFS.

L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019 prevede che per ottenere l’anticipo sia necessaria una richiesta di certificazione prodotta dall’iscritto con domanda online secondo le modalità previste per la cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950.

La struttura territoriale competente deve rilasciare la certificazione all’utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile nell’area riservata al cittadino del portale.

La certificazione non ha un termine di validità. Successivamente il contratto di anticipo deve essere perfezionato tra le parti e notificato alle strutture territoriali competenti tramite PEC.

L’efficacia di tale contratto avviene solo dopo la “presa d’atto” positiva dell’INPS, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.

I pensionati che avranno ricevuto dall’INPS la certificazione dell’importo del TFS/TFR cedibile ai fini della cessione ordinaria, potranno utilizzarla anche dopo i 15 giorni lavorativi dal rilascio della stessa.

Entro 30 giorni, con termine da intendersi non perentorio, dalla notifica dell’avvenuta conclusione del contratto, l’Istituto deve provvedere alle verifiche necessarie a confermare o modificare la somma precedentemente certificata.

L’INPS specifica inoltre che:

“Le risultanze di tale verifica dovranno essere comunicate all’istituto bancario/finanziario attraverso la conferma della avvenuta notifica del contratto di cessione (c.d. presa d’atto).”

TFR e TFS, finanziamento dipendenti pubblici pensionati con quota 100: gli aspetti operativi del messaggio numero 4315

Il messaggio numero 4315 del 17 novembre 2020 definisce gli aspetti operativi dell’anticipo di TFR e TFS da parte di banche o istituti di credito.

INPS - Messaggio numero 4315 del 17 novembre 2020
Anticipo finanziario di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Modalità di presentazione e consultazione della domanda di quantificazione online ai fini dell’anticipo finanziario. Indicazioni operative.

La richiesta può essere effettuata:

  • direttamente dal cittadino;
  • tramite il patronato.

Il cittadino può presentare la domanda utilizzando il PIN dispositivo, SPID (di Livello 2), CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

Nel campo di ricerca si deve inserire il termine “quantificazione” ed in seguito selezionare TFS o TFR:

  • Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS > Quantificazione TFS;
  • Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR - Domanda > Quantificazione TFR.

Se la richiesta avviene tramite patronato, la modalità è molto simile a quella per la domanda di quantificazione online per la cessione ordinaria.

Il patronato accede al portale dell’Istituto selezionando il link del servizio dedicato “Servizi per i patronati” e di seguito il link “Gestione dipendenti pubblici – servizi per lavoratori e pensionati”.

L’operatore del patronato, dopo aver provveduto all’autenticazione ed aver inserito il codice fiscale del cittadino, potrà selezionare nell’apposito modello di domanda di quantificazione - sezione “Richiedente” - il tipo di richiesta di anticipo finanziario (D.L. n. 4/2019).

Il patronato ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta inviata per conto del cittadino e di visualizzare la relativa certificazione, non appena resa disponibile da parte della struttura territoriale competente dell’INPS, nell’Area riservata del cittadino.

Riguardo all’anticipo finanziario il messaggio spiega quanto segue:

  • la banca prescelta per l’operazione di finanziamento dovrà essere selezionata dall’elenco delle banche presente nel sistema informatico dell’INPS e acquisito dal portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri(art. 8, comma 4, Accordo quadro);
  • all’atto della presentazione di domanda di anticipo finanziario è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di quota 100 o ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Monti - Fornero);
  • la certificazione prodotta dalla competente Struttura territoriale INPS sarà resa disponibile nell’Area riservata del cittadino;
  • il richiedente potrà visualizzare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, il prospetto sulla base del quale è stata predisposta la relativa certificazione;
  • la struttura territoriale INPS competente alla produzione della certificazione non potrà procedere alla lavorazione di una successiva domanda di quantificazione (sia che si tratti di domanda relativa all’anticipo finanziario D.L. n. 4/2019 sia in caso di domanda relativa alla cessione ordinaria) fino alla definizione della precedente.

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