Riduzione contributi INPS per contratti di solidarietà: dall’INPS le istruzioni per la fruizione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS con la circolare n. 40 del 5 aprile 2023 fornisce le istruzioni in merito all'esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che utilizzano contratti di solidarietà. Si tratta dello sgravio del 35 per cento per le riduzioni dell'orario di lavoro oltre il 20 per cento

Riduzione contributi INPS per contratti di solidarietà: dall'INPS le istruzioni per la fruizione

Sono arrivate dall’INPS le istruzioni per i datori di lavoro che possono beneficiare della riduzione dei contributi nel caso in cui abbiano adottato contratti di solidarietà.

La circolare n. 40 del 5 aprile 2023 indica le modalità per il recupero dello sgravio contributivo del 35 per cento per ogni lavoratore che ha subito una riduzione dell’orario di lavoro di più del 20 per cento a valere sullo stanziamento relativo al 2021.

Nel documento di prassi l’Istituto fornisce chiarimenti sulla durata dell’esonero, sull’iter di istruttoria delle domande, sul calcolo della riduzione e sulla cumulabilità con altre agevolazioni dello stesso tipo.

Riduzione contributi INPS per contratti di solidarietà: dall’INPS le istruzioni per la fruizione

L’INPS tramite la circolare n. 40, pubblicata il 5 aprile 3023, fornisce le istruzioni che i datori di lavoro che hanno adottato contratti di solidarietà devono seguire per poter beneficiare della riduzione dei contributi.

Si tratta dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del DL n. 510/1996 sul quale poi sono intervenute le modifiche stabilite dal DL n. 34 del 2014, per cui i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà possono usufruire di una riduzione contributiva del 35 per cento per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento per la durata del contratto.

Ad ogni modo, lo sgravio non può essere superiore a 2 anni nel quinquennio mobile e deve rientrare nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

La circolare n. 40 fornisce le istruzioni per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per il 2021.

Possono beneficiarne le imprese che hanno stipulato un contratto di solidarietà (Dlgs n. 148/2015) alla data del 30 novembre 2021 e le imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Come sottolineato nel documento, l’INPS, che deve provvedere alla quantificazione dell’onere effettivo della riduzione contributiva richiesta, può svolgere controlli solamente in riferimento ai periodi per i quali siano state inviare ed elaborate le denunce UNIEMENS con tutte le informazioni relative alla retribuzione imponibile, alla contribuzione obbligatoria versata e alle prestazioni di CIGS conguagliate.

Per quanto riguarda questo ultimo punto, l’INPS precisa come il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate debba essere effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Riduzione contributi INPS per contratti di solidarietà: calcolo importo e cumulabilità

Lo sgravio, quindi, si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà e spetta per il periodo a cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

I datori di lavoro, pertanto, hanno diritto per ogni mese alla riduzione del 35 per cento sui contributi a loro carico per ogni lavoratore che, nel mese di riferimento, abbia un orario ridotto di più del 20 per cento rispetto a quello contrattuale.

Sono previste, però, alcune eccezioni. Non sono oggetto di riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro:

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Lo sgravio contributivo in questione non è compatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento, ad esclusione della Decontribuzione Sud.

Riduzione contributi INPS per contratti di solidarietà: domanda e compilazione del flusso UNIEMENS

I datori di lavoro che intendono beneficiare dell’agevolazione devono presentare l’apposita domanda all’INPS.

La struttura territorialmente competente accerta la sussistenza dei presupposti e in caso di esito positivo attribuisce all’azienda il codice 1W - Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

Per fruire dell’esonero le imprese beneficiarie devono esporre nel flusso UNIEMENS le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando in “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” il codice causale “L990” - “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021” e il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 luglio 2023.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 40/29023.

INPS - Circolare n. 40 del 5 aprile 2023
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network