Referendum 2025, guida al terzo quesito: ripristino delle causali per i contratti a termine

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Cosa significa il terzo quesito del referendum 2025? Cittadini e cittadine sono chiamati ad esprimersi sul possibile ripristino delle causali per l'utilizzo dei contratti a termine. Vediamo cosa prevede

Referendum 2025, guida al terzo quesito: ripristino delle causali per i contratti a termine

Uno dei quesiti del referendum in programma l’8 e 9 giugno 2025 riguarda la reintroduzione delle causali per l’utilizzo dei contratti a termine.

L’obiettivo del referendum è il ripristino di alcune specifiche tutele precedenti, in particolare rendere di nuovo obbligatorie le causali per poter ricorrere al lavoro a termine.

Ad oggi la normativa non prevede alcuna limitazione per l’impiego di contratti a termine fino a 12 mesi, mentre ne prevede per il rinnovo fino a 24.

Vediamo nel dettaglio per cosa si vota e cosa cambia con il oppure con il no.

Referendum 2025, guida al terzo quesito: ripristino delle causali per i contratti a termine

Cosa prevede il terzo dei 5 quesiti sui cui gli italiani saranno chiamati ad esprimersi al referendum in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2025?

Tra i quesiti in materia di lavoro il terzo è quello che chiede la reintroduzione delle causali per il ricorso ai contratti a termine.

“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?”

Questo il testo completo del quesito che chi andrà a votare si troverà stampato nella scheda, ma cosa significa di preciso?

Nello specifico, con il quesito si chiede l’introduzione di causali che giustifichino l’instaurazione del rapporto a tempo determinato fino a 12 mesi.

Ad oggi, ricordiamo, i contratti a termine possono essere stipulati per un periodo massimo di 12 mesi senza dover specificare precise causali che lo giustifichino.

In un contratto a termine, ricordiamo, le causali rappresentano le motivazioni alla base della stipula dello stesso contratto. In pratica forniscono la motivazione al perché il datore di lavoro ha deciso di assumere il lavoratore o la lavoratrice a tempo determinato invece che tramite una diversa tipologia di contratto.

L’obbligo di causali per i contratti a termine fino a 12 mesi era stato eliminato nel 2015 in attuazione del Jobs Act del governo Renzi e poi reintrodotto in forma diversa nel 2018 con il decreto Dignità del governo Conte.

L’ultima modifica è arrivata nel 2023 con il governo Meloni, quando il decreto Lavoro ha escluso l’obbligo di causali per i rinnovi e per le proroghe di contratti fino a 12 mesi e ha introdotto nuove causali per esigenze specifiche per i contratti con durata compresa tra i 12 e i 24 mesi.

Pertanto, i contratti a tempo determinato possono avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non superiore a 2 anni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025 (termine prorogato dal DL Milleproroghe 2025), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Eliminando alcune parti degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (gli articoli 19, commi 1, 1-bis e 4 e 21, comma 01), il referendum propone di sottoporre il ricorso ai contratti a termine ai casi previsti dalla contrattazione collettiva o per la sostituzione di lavoratori assenti.

Cosa cambierebbe con la vittoria del sì oppure del no

Il quesito dunque punta a limitare il precariato rendendo obbligatorio indicare specifiche causali, come ad esempio per lavoro stagionale o sostituzione, per il ricorso al contratto a tempo determinato anche per i primi 12 mesi.

In pratica con una vittoria del sì, verrebbero ripristinate le causali per l’utilizzo dei contratti a termine anche per i primi 12 mesi e non solo per il rinnovo fino a 24.

Si avrebbe quindi una restrizione sull’utilizzo dei contratti a termine dato che servirebbero precise motivazioni per potervi ricorrere. Questo da un lato comporta una possibile limitazione della flessibilità per le imprese, dall’altro dovrebbe garantire una maggiore tutela a lavoratori e lavoratrici.

Al contrario, con la vittoria del no, resterebbe tutto invariato. Resterebbe in vigore la normativa attuale, più permissiva dal punto di vista della possibilità di ricorso al contratto a termine, che consentirebbe alle imprese di utilizzare questo tipo di contratti senza l’apposizione di causali per i primi 12 mesi e una maggiore flessibilità nelle causali per i contratti tra i 12 e i 24 mesi.

Ad ogni modo, in entrambi i casi resterebbero invariate le regole che prevedono l’obbligo di forma scritta per l’apposizione del termine e delle causali e quelle in merito alle attività stagionali.

Allo stesso modo, non cambia la normativa attuale la quale già prevede che la mancata indicazione della causale, dove richiesta, comporta la trasformazione automatica del contratto in tempo indeterminato. Stesso principio anche per il superamento del limite massimo.

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