Reddito di cittadinanza: la quota per l’affitto non è cumulabile con il bonus dei Comuni

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS nel messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022 ribadisce che il reddito di cittadinanza non è cumulabile con il bonus affitto erogato dai Comuni. Questi devono comunicare all'Istituto la lista dei beneficiari per la compensazione automatica tramite la nuova categoria del SIUSS seguendo le apposite istruzioni.

Reddito di cittadinanza: la quota per l'affitto non è cumulabile con il bonus dei Comuni

Reddito di cittadinanza, la quota per l’affitto non è cumulabile con i contributi erogati dai Comuni, il cosiddetto bonus affitto 2022.

L’INPS, per procedere con la compensazione dell’importo in modalità automatizzata, ha implementato un’apposita categoria del SIUSS, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali.

I Comuni devono trasmettere i dati nella nuova categoria A1.05.01, dedicata alle risorse per l’affitto non cumulabili con la quota b del reddito di cittadinanza, secondo le istruzioni fornite.

Lo comunica l’Istituto nel messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022.

Reddito di cittadinanza: la quota per l’affitto non è cumulabile con il bonus dei Comuni

Il bonus affitto 2022 non è cumulabile con la quota di reddito di cittadinanza dedicata al pagamento delle locazioni mensili e pertanto le due somme dovranno essere compensate dall’INPS sulla base delle informazioni ricevute dai Comuni che erogano la misura.

A ribadirlo è lo stesso Istituto che, nel messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022, fornisce anche le istruzioni operative per la trasmissione dei dati tramite l’apposita categoria del SIUSS.

Si tratta del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, cioè la banca dati relativa alle prestazioni sociali erogate da Stato ed enti locali.

Già tramite il messaggio n. 1244 dello scorso marzo, infatti, per consentire la compensazione automatizzata, l’INPS aveva annunciato l’implementazione di una nuova categoria di prestazioni da comunicare, la A1.05.01, relativa ai contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni e non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza.

Come specificato nel decreto del Ministero delle Infrastrutture del 19 luglio 2021, infatti, la quota del reddito di cittadinanza dedicata all’affitto non è cumulabile con il contributo erogato dai Comuni.

Pertanto, la quota concessa dovrà essere compensata sull’importo del trattamento del RdC.

Bonus affitto 2022, modalità di trasmissione dei dati relativi ai beneficiari del reddito di cittadinanza

I Comuni, dunque, devono trasmettere al SIUSS i dati relativi ai bonus per l’affitto erogati ai beneficiari del reddito di cittadinanza seguendo le istruzioni fornite dall’INPS nel messaggio n. 3782.

In questo modo l’INPS potrà procedere con la compensazione automatizzata del bonus affitto con la quota b del RdC.

Nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati relativi solamente al 2021 e al 2022, con carattere della prestazione “Periodica” e non “Occasionale”.

I Comuni dovranno indicare:

  • la data inizio e di fine dell’erogazione;
  • i mesi di erogazione;
  • l’importo mensile;
  • la data di erogazione effettiva.

Questa è l’unica modalità di trasmissione e se i dati non sono stati inviati come da istruzioni, sarà necessario annullare le comunicazioni precedenti e ripresentarle nel modo corretto.

La stessa procedura va seguita anche per quanto riguarda i contributi concessi per la morosità incolpevole.

INPS - Messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022
Modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998). Annualità 2021 e 2022

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