Chi dona il sangue ha diritto a una giornata di riposo retribuita. Come funzionano i permessi e i rimborsi per i datori di lavoro? Le istruzioni INPS

I donatori di sangue hanno diritto a una giornata di riposo pienamente retribuita dopo il prelievo, mentre ai datori di lavoro spetta un rimborso.
Dall’INPS arriva una guida alla gestione dei permessi con particolare attenzione alle modalità di denuncia in Uniemens da parte dei datori di lavoro ai fini del rimborso.
Come funzionano i permessi per donazione e per l’accertamento dell’idoneità?
Chi può donare il sangue e come funzionano i permessi
I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che donano il sangue hanno diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione. A prevederlo è la legge n. 584 del 1967, la quale stabilisce anche che il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso della somma anticipata.
Il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
Come noto, per poter donare è necessario il possesso di specifiche condizioni di salute e, pertanto, il permesso spetta anche, per le ore non lavorate, ai dipendenti che hanno svolto accertamenti per poter essere giudicati idonei alla donazione di sangue.
“Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.”
Il diritto alla retribuzione, ma solo per le ore non lavorate, spetta anche nel caso in cui il dipendente non sia ritenuto idoneo alla donazione.
In pratica per chi effettivamente dona il sangue il permesso copre tutta la giornata lavorativa, che viene retribuita pienamente, mentre ai dipendenti ritenuti non idonei alla donazione dopo gli accertamenti, la retribuzione spetta solo per le ore necessarie all’accertamento e allo spostamento da/verso il centro prelievi.
Le condizioni per poter beneficiare del permesso retribuito
Il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione scatta con la donazione di almeno 250g di sangue.
Il quantitativo di sangue prelevato deve essere specificato nel certificato che viene rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo.
Nel documento devono anche essere indicati:
- il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;
- i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati);
- la gratuità della donazione;
- il giorno e l’ora del prelievo.
Il donatore deve inoltre rilasciare una dichiarazione in cui conferma il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, che deve essere specificata, così come la gratuità della donazione del sangue.
I casi di inidoneità alla donazione per i quali è garantita la retribuzione ma, come detto, solo per il tempo necessario all’accertamento comprendono:
- la sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- la mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- una rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
In ogni caso, per poter ricevere la retribuzione spettante, i dipendenti devono inoltrare al datore di lavoro, assieme all’apposita domanda, il certificato di inidoneità che deve riportare:
- il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;
- i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
- l’attestazione che la mancata donazione sia avvenuta in conformità con le cause di inidoneità previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto 18 novembre 2015;
- il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.
Per le giornate/ore in cui il donatore si astiene dal lavoro e per le quali il datore di lavoro ha chiesto il rimborso viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa a fini pensionistici.
Il rimborso per i datori di lavoro
Come anticipato, i datori di lavoro hanno la possibilità di richiedere all’INPS il rimborso per i permessi di questo tipo anticipati ai dipendenti.
Per poterlo ottenere devono fare domanda entro il mese successivo a quello in cui il dipendente ha donato il sangue oppure è risultato non idoneo.
Inoltre, è necessario conservare per 10 anni la seguente documentazione:
- i certificati medici e le dichiarazioni dei donatori dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno effettuato la donazione di sangue;
- i certificati di inidoneità da parte di chi invece è risultato non idoneo alla donazione.
In entrambi i casi, come detto, nel certificato deve essere indicato il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta.
I datori di lavoro che operano con l’Uniemens possono ottenere il rimborso delle somme anticipate tramite conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’INPS.
A seconda dei casi, il datore di lavoro deve specificare il codice evento:
- “DON” - “assenza per donazione di sangue”;
- “IDS” - “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”.
Per gli altri dettagli sulla compilazione del flusso Uniemens si rimanda al testo integrale della circolare, disponibile di seguito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Permessi retribuiti per donazione di sangue: le istruzioni INPS