Permessi Legge 104 e congedi straordinari per assistenza ai disabili: dall’INPS novità e istruzioni

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla norma per l'equilibrio tra lavoro e vita familiare. Le istruzioni riguardano in particolare il riconoscimento dei benefici relativi ai permessi della legge 104 e dei congedi straordinari per l'assistenza a persone con gravi disabilità

Permessi Legge 104 e congedi straordinari per assistenza ai disabili: dall'INPS novità e istruzioni

Arrivano le istruzioni per il riconoscimento dei benefici legati ai permessi della legge n. 104 e ai congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità.

Si tratta delle novità introdotte dal decreto legislativo entrato in vigore dal 13 agosto 2022, che recepisce la direttiva UE relativa all’equilibrio tra vita privata e lavorativa per genitori e prestatori di assistenza.

I chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 39, pubblicata dall’INPS il 4 aprile 2023.

L’Istituto fornisce tutte le indicazioni amministrative necessarie per i lavoratori dipendenti del settore privato in relazione al riconoscimento dei benefici e alle modalità di presentazione delle domande.

Permessi Legge 104 e congedi straordinari per assistenza ai disabili: dall’INPS novità e istruzioni

L’INPS con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 fornisce importanti chiarimenti per il riconoscimento dei benefici per i lavoratori privati in merito ai permessi della legge n. 104/1992 e al congedo straordinario per l’assistenza a familiari con gravi disabilità.

Si tratta di alcune delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 105 dello scorso giugno, in vigore dal 13 agosto 2022, che recepisce la direttiva dell’Unione Europea relativa alla conciliazione tra vita professionale e familiare per genitori e prestatori di assistenza (n. 1158/2019).

Le prime indicazioni in materia sono state fornite dall’Istituto tramite il messaggio n. 3096/2022, mentre le istruzioni contenute in questa circolare riguardano:

  • i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992;
  • il prolungamento del congedo parentale (articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001);
  • il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.

Per quanto riguarda, invece, i permessi previsti dalla legge n. 104, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, secondo il quale la fruizione dei giorni di permesso non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona in situazione di grave disabilità, ad esclusione dei genitori.

Dal 13 agosto 2022, dunque, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, il diritto può essere riconosciuto a più persone, le quali possono fruirne in via alternativa tra loro.

A tal fine, la domanda da parte di ogni richiedente da inviare all’INPS deve essere corredata anche dalla dichiarazione della persona disabile che indichi l’intenzione di farsi assistere dal soggetto in questione.

Ad ogni modo resta fermo il diritto del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri.

Le relative procedure di domanda e di gestione dei permessi sono state aggiornate per consentire la presentazione delle richieste e la lavorazione delle pratiche nel rispetto delle novità introdotte.

“La procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni.”

La pratica, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022 sarà valutata con le modalità precedenti, mentre per quelle che ricadono in periodi successivi saranno adottati i nuovi criteri.

Il decreto n. 105/2022, inoltre, ha previsto come i periodi di prolungamento del congedo parentale non possano comportare una riduzione di ferie, dei riposi o della tredicesima, salvo quanto previsto espressamente dal CCNL di riferimento.

Congedi straordinari per assistenza ai disabili: novità e domanda

La circolare n. 39 dell’INPS si sofferma anche sulle novità introdotte in materia di congedi straordinari per l’assistenza a familiari con gravi disabilità, previsti dal comma 5 dell’articolo 42 del DL n. 151/2001.

La novità apportata dal DL n. 105/2022 riguarda l’introduzione della figura del convivente tra i soggetti che possono beneficiare del permesso, al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Come stabilito dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016:

“si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”

Inoltre, fermo restando questi presupposti, per l’accertamento della convivenza stabile si dovrà fare riferimento alla dichiarazione anagrafica (articolo 4 e lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. n. 223/1989).

Pertanto, sottolinea l’INPS, dal 13 agosto 2022 è possibile beneficiare del congedo straordinario secondo il nuovo ordine di priorità:

  • il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del convivente;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in cui il convivente ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile, nel caso in cui il convivente ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile, nel caso in cui il convivente ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La convivenza con il disabile può essere instaurata anche dopo la presentazione della domanda di congedo straordinario, ma deve essere garantita per tutta la fruizione.

Anche in questo caso, specifica l’INPS, è stata aggiornata l’applicazione per consentire la presentazione delle domande e la lavorazione delle pratiche con i nuovi criteri in vigore dal 13 agosto 2022.

Per tutti gli altri dettagli e istruzioni, anche per quanto riguarda l’esposizione in UNIEMENS, con i relativi codici evento e di conguaglio, si rimanda al testo integrale della circolare n. 39/2023.

INPS - Circolare n. 39 del 4 aprile 2023
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici in esame ai lavoratori dipendenti del settore privato. Regime fiscale. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

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